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Parere

Parere n. 1110/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Francesco Rizzo contro il Ministero dell’istruzione e del merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio: 1.per l’annullamento, in parte qua e per quanto occorrer possa: - della nota prot. 69436 pubblicata il 22 novembre 2023, contenente l’avviso “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria – Calendario delle prove scritte”; - del Decreto Ministeriale n. 80 del 30 marzo 2022, contenente le “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami abilitante per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” e relativi allegati nella parte in cui è lesivo del suo interesse; - del Decreto del Direttore Generale n. 1330 del 4 agosto 2023 “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” e relativi allegati nella parte in cui è lesivo del suo interesse; - dell’allegato 1 al Decreto del Direttore Generale n. 1330 del 4 agosto 2023, contenente la ripartizione dei posti messi a bando; - del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 28 aprile 2023, n. 74, che definisce per l’anno scolastico 2023/2024, in attuazione dell’articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il complessivo fabbisogno di personale docente, con indicazione di quello da destinare all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte, nonché il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato l'insegnamento di educazione motoria e il relativo numero massimo dei posti; - dell’Allegato 3 al decreto interministeriale sopra riportato, il quale stima per l’anno scolastico 2023/2024 per l'educazione motoria nella scuola primaria n. 4405 posti complessivi – inclusivi delle frazioni orarie ricondotte a posto – di cui 1740 posti interi interni attivabili nelle classi IV e V; - della nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 13 aprile 2023, prot. GABMI 64765, con cui è stata richiesta l’autorizzazione ad indire il Concorso di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la copertura di n. 1740 posti comuni, vacanti e disponibili nell’anno scolastico 2023/2024 per le classi quarte e quinte della scuola primaria, così come rilevati con il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; - della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. 113643 del 9 maggio 2023, con cui è stato autorizzato l’avvio del concorso di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; - del D.D.G. 1330/2023 del MIM, nella parte in cui prevede (art. 8, comma 7) la soglia di idoneità pari a 70/100 e in cui si prevede che “La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 70 punti. Il superamento della prova scritta è condizione necessaria per l'accesso alla prova orale”; - dei quesiti somministrati ai candidati e del relativo atto ministeriale (o di altro organo competente) di approvazione e di inserimento di tali quesiti nel novero di quelli oggetto della prova; - del diniego di ammissione alla prova orale del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” – Regione Lazio; - degli esiti della prova scritta sostenuta in data 15 dicembre 2023 e resi noti contestualmente allo svolgimento della stessa; - del punteggio attribuitogli pari a 68; - dell’elenco degli ammessi alla successiva prova concorsuale; - della nota prot. n. 5853 del 26 gennaio 2024 pubblicata dall’USR per il Lazio, avente ad oggetto “Concorso Educazione motoria nella scuola primaria - Convocazione alle prove orali”; - del DDG n. 43 del 17 gennaio 2024 pubblicato dall’USR per il Lazio e avente ad oggetto “Concorso Educazione Motoria - Membri supplenti Commissione Giudicatrice”; - della nota prot. n. 2089 del 9 gennaio 2024 pubblicata dall’USR per il Lazio, avente ad oggetto “Concorso Educazione Motoria - Comunicazione della lettera estratta per l’avvio delle prove orali”; - della nota prot. n. 64863 del 20 dicembre 2023 pubblicata dall’USR per il Lazio, avente ad oggetto “Concorso ordinario Educazione motoria nella scuola primaria – Decreto del Direttore Generale n. 1330 del 4 Agosto 2023 - Estrazione lettera per la formazione del calendario delle prove orali”; - del DDG n. 2229 del 28 novembre 2023 pubblicato dall’USR per il Lazio e avente oggetto il “Concorso Educazione Motoria - Nomina Commissione giudicatrice”; - della nota del Presidente della Commissione Nazionale, acquisita al protocollo AOODPIT, n. 1121 del 01 marzo 2024 e successivamente trasmessa alla Direzione Generale del MIM con nota. AOODPIT n. 1178 del 04 marzo 2024, in cui viene fornita motivazione in merito alla rettifica del punteggio della prova scritta, a causa della presenza di un errore nella domanda a risposta multipla indicata in oggetto; - della nota acquisita al protocollo AOODGPER n. 27558 del 4 marzo 2023, in cui la Direzione Generale del MIM ha richiesto al gestore delle prove scritte CINECA di procedere alla rettifica del punteggio secondo le indicazioni fornite dalla Commissione Nazionale; - della nota acquisita al protocollo AOODGPER n. 31964 dell’11 marzo 2024, in cui la Direzione Generale del MIM fornisce agli Uffici Scolastici Regionale le indicazioni operative in merito alle procedure da seguire, per la rideterminazione del punteggio; - della richiesta di chiarimenti in merito alle contestazioni relative al quesito n. 26 del Concorso motoria primaria – nota prot. AOODPIT n. 1047 del 28 febbraio 2024; - dei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta redatti dalla Commissione nazionale; - della nota dirigenziale prot. n. 27558 del 4 marzo 2024; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati; - di tutti i verbali, delibere, documenti e note depositati, anche non conosciuti, anche in parte qua ovvero nella parte in cui ledono il suo diritto ad essere valutato come idoneo al concorso in parola; - del riscontro all’istanza di accesso agli atti; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti; 2. nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell’Amministrazione intimata all’adozione, previa ammissione anche in via cautelare alla prova orale, del provvedimento di inclusione nell’elenco degli idonei alla prova scritta e per la partecipazione alla prova orale del “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria” nella regione di interesse.

Giustizia amministrativa202400585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione degli atti della procedura concorsuale per il reclutamento di docenti di educazione motoria nella scuola primaria e richiesta di ammissione alla prova orale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, partecipante al concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di docenti di educazione motoria nella scuola primaria per la Regione Lazio, ha impugnato numerosi atti della procedura, tra cui il bando, la soglia di idoneità di 70/100, i quesiti della prova scritta, il punteggio attribuito di 68/100, il diniego di ammissione alla prova orale e gli atti successivi della procedura. Ha dedotto, in particolare, l’errata o ambigua formulazione dei quesiti n. 15 e 31, la presenza di posti disponibili, l’illegittimità della soglia di idoneità, la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e favor partecipationis, nonché l’omessa validazione e verbalizzazione di alcuni atti. Ha inoltre chiesto la sospensione cautelare degli atti e la condanna dell’amministrazione all’ammissione alla prova orale e all’inclusione nell’elenco degli idonei. Nel corso del procedimento l’amministrazione ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Il ricorrente ha comunicato che il giudizio è stato riassunto davanti al TAR competente, concludendo per la declaratoria di improcedibilità del ricorso straordinario.

Il parere

La Sezione ha rilevato che l’opposizione dell’amministrazione era rituale e tempestiva e che il ricorso era stato effettivamente trasposto e riassunto in sede giurisdizionale. Di conseguenza, non ha esaminato i motivi relativi ai quesiti, alla soglia di idoneità, ai posti disponibili, alla verbalizzazione e alla domanda cautelare, dichiarando il ricorso straordinario improcedibile per trasposizione. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita.

Osservazioni

Trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale

L’opposizione proposta dall’amministrazione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva. Poiché il ricorso è stato riassunto davanti al TAR competente, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.

Domanda cautelare

La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita in conseguenza della definizione del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    opposizione al ricorso straordinario e richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale

    L’opposizione rituale e tempestiva dell’amministrazione determina la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale; una volta avvenuta la riassunzione davanti al giudice competente, il ricorso straordinario diviene improcedibile.

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    deposito diretto del ricorso al Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    condanna in forma specifica

    È stato invocato dal ricorrente per chiedere l’ammissione alla prova orale, ma la relativa domanda non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso straordinario.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione propone ritualmente e tempestivamente opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e il ricorrente riassume il giudizio davanti al giudice amministrativo competente, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
  • La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale assorbe la decisione sulle domande cautelari proposte nel procedimento consultivo, che non devono essere esaminate dal Consiglio di Stato.

Ricorso straordinario su concorso per docenti di educazione motoria

Il parere riguarda un ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto da un candidato escluso dalla prova orale del concorso per il reclutamento di docenti di educazione motoria nella scuola primaria, bandito per la Regione Lazio. Il ricorso era rivolto contro il Ministero dell’istruzione e del merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.

Atti impugnati e domande

Il ricorrente ha impugnato gli atti generali e individuali della procedura concorsuale, compresi il decreto ministeriale disciplinante il concorso, il decreto direttoriale di indizione, la ripartizione dei posti, gli atti relativi al fabbisogno di personale, i quesiti della prova scritta, il punteggio di 68/100, il diniego di ammissione alla prova orale e gli atti successivi della procedura.

Ha chiesto l’annullamento degli atti, la sospensione cautelare della loro efficacia e la condanna dell’amministrazione all’ammissione alla prova orale e all’inclusione nell’elenco degli idonei, anche mediante reintegrazione in forma specifica ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a.

Motivi dedotti

Il ricorrente ha articolato quattro gruppi di censure:

  • errata o ambigua formulazione dei quesiti n. 15 e 31 e violazione dei principi applicabili alle prove a risposta multipla;
  • illegittima considerazione dei posti disponibili e omessa verbalizzazione;
  • illegittimità della soglia di idoneità di 70/100, anche in rapporto ai posti disponibili, con violazione dell’art. 400, comma 1, del d.lgs. n. 297/1994 e dei principi di buon andamento, proporzionalità e favor partecipationis;
  • omessa validazione e verbalizzazione degli atti della procedura, con deduzione di violazioni dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento.

Opposizione dell’amministrazione e trasposizione

Nel corso del procedimento, l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse del Ministero dell’istruzione e del merito, ha comunicato di avere notificato un atto di opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

Il difensore del ricorrente ha successivamente comunicato che il ricorso era stato riassunto davanti al TAR competente, con numero di ruolo generale 6006/2024, e ha chiesto che il ricorso straordinario fosse dichiarato improcedibile.

Decisione del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione dell’amministrazione e ha preso atto dell’avvenuta trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Per tale ragione, il ricorso straordinario è stato dichiarato improcedibile per trasposizione.

Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure relative ai quesiti, alla soglia di 70/100, ai posti disponibili, alla verbalizzazione e alla validazione degli atti. Anche la domanda cautelare è stata dichiarata assorbita.

Esito

Il parere conclude nel senso dell’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale, con assorbimento dell’istanza cautelare. Le questioni sostanziali sulla legittimità della procedura concorsuale restano pertanto devolute al giudizio instaurato davanti al TAR competente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDecadenza e tardivitàTutela cautelare

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