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Parere

Parere n. 1111/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Sabrina Spano contro la Regione Campania, il Ministero dell’economia e delle finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’istruzione e del merito e la Provincia di Avellino nonché nei confronti del Liceo statale “V. De Caprariis” di Atripalda: I. per l’annullamento: 1) della prova scritta del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, indetto con Decreto Dipartimentale n. 1330 del 4 agosto 2023, così come predisposta dalla Commissione Nazionale incaricata dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 80 del 30 marzo 2022, e, in particolare, dei quesiti errati somministrati in data 15 dicembre 2023, nella parte in cui pregiudica l'ammissione alla successiva prova orale e, in particolare, dei quesiti n. 15, 21, 10, 4 e 43 della predetta prova scritta, corrispondenti ai quesiti nn.. 18, 33, 34, 20 e 26 del documento contenente le tracce della prova scritta pubblicato sul sito del Ministero; 2) della prova scritta del predetto concorso per la contrarietà della stessa all'art. 4 del D.M. 80/2022 e all'art. 8 bando di concorso D.D. 1330/2023, laddove essa contiene quattro - e non cinque - domande relative alla materia delle "competenze digitali inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento"; 3) del punteggio numerico, pari a 66, conseguito alla prova scritta; 4) della convocazione alla prova orale al concorso de quo di cui nota prot. n. 376 del 15 gennaio 2024 dell'USR per la Campania contenete l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, come integrata con e successiva convocazione di cui nota prot. n. 5075 del 10 aprile 2024 dell'USR per la Campania nella parte in cui non include il suo nominativo; 5) del provvedimento di non ammissione, ovvero diniego tacito, alla prova orale per la Classe di Concorso EEEM - Scienze motorie e sportive nella scuola primaria per la Regione Campania, del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, indetto con Decreto Dipartimentale n. 1330 del 4 agosto 2023; 6) dei verbali/atti della Commissione, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti n. 15, 21, 10, 4 e 43 della predetta prova scritta, corrispondenti ai quesiti nn. 18, 33, 34, 20 e 26 del documento contenente le tracce della prova scritta pubblicato sul sito del Ministero; 7) dei verbali di correzione della prova scritta; 8) dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7 comma 1, D.M. n. 80/2022; 9) del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale; 10) ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive dei suoi interessi; 11) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; II. nonché per l'accertamento del suo diritto di ottenere l'attribuzione del maggior punteggio e, segnatamente, di punti 10.00 alla prova scritta sostenuta in data 15 dicembre 2023, e, conseguentemente, per il riconoscimento del suo diritto di ottenere il risarcimento del danno in forma specifica, sub specie dell'ammissione, anche in soprannumero, alla prova orale del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, indetto con Decreto Dipartimentale n. 1330 del 4 agosto 2023, e, segnatamente, per la classe di Concorso EEEM - Scienze motorie e sportive nella scuola primaria, per la Regione Campania.

Giustizia amministrativa202400705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro gli atti della prova scritta e la non ammissione alla prova orale del concorso per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, classe EEEM, Regione Campania.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato la prova scritta del concorso indetto con decreto dipartimentale n. 1330 del 4 agosto 2023, il punteggio di 66 punti conseguito, gli atti di correzione e la non ammissione alla prova orale. Ha dedotto, in particolare, l’erroneità o ambiguità di cinque quesiti, la violazione del d.m. n. 80/2022 e del bando, nonché la presenza di quattro anziché cinque domande sulle competenze digitali. Ha chiesto l’attribuzione di ulteriori dieci punti, l’ammissione alla prova orale anche in soprannumero e il risarcimento in forma specifica. Nel corso del procedimento il Ministero dell’istruzione e del merito ha comunicato che l’Avvocatura dello Stato aveva tempestivamente proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 e che il ricorso era stato trasposto e riassunto davanti al T.A.R. Campania – Napoli, con n.r.g. 3094/2024.

Il parere

La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione dell’amministrazione e ha preso atto dell’avvenuta trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Per effetto della trasposizione, il ricorso straordinario non può più essere esaminato in sede consultiva ed è stato dichiarato improcedibile per trasposizione. L’istanza cautelare è stata assorbita, senza esame dei motivi relativi alla legittimità dei quesiti, alla prova scritta, al punteggio e alla mancata ammissione alla prova orale.

Osservazioni

Opposizione e trasposizione del ricorso

L’opposizione proposta dall’amministrazione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva. Poiché il ricorso è stato trasposto e riassunto davanti al T.A.R. Campania – Napoli, il procedimento straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.

Istanza cautelare

La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita in conseguenza della definizione del ricorso straordinario per trasposizione, senza una valutazione autonoma dei presupposti cautelari.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    Consente all’amministrazione, nei casi previsti, di opporsi al ricorso straordinario e di chiederne la trasposizione in sede giurisdizionale; l’opposizione rituale e tempestiva determina il venir meno della procedibilità del ricorso straordinario.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    È richiamato quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 48 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla costituzione in giudizio e alla riassunzione del ricorso trasposto davanti al giudice amministrativo.

  • d.m. n. 80 del 30 marzo 2022

    Fonte regolatrice del concorso e della predisposizione della prova scritta, la cui violazione era stata dedotta ma non esaminata per l’improcedibilità.

  • decreto dipartimentale n. 1330 del 4 agosto 2023

    Bando del concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria.

Massime di principio

  • L’opposizione rituale e tempestiva dell’amministrazione al ricorso straordinario, seguita dalla trasposizione e riassunzione della controversia davanti al giudice amministrativo, rende improcedibile il ricorso straordinario per trasposizione.
  • Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale, le questioni di merito e l’istanza cautelare non devono essere esaminate dal Consiglio di Stato in sede consultiva, restando assorbita la domanda cautelare.

Ricorso straordinario sulla prova scritta del concorso per docenti di educazione motoria

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una candidata esclusa dalla prova orale del concorso per titoli ed esami destinato all’accesso ai ruoli del personale docente per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, classe di concorso EEEM, per la Regione Campania.

Atti impugnati e domande

La ricorrente ha impugnato la prova scritta, il punteggio di 66 punti, gli atti della commissione relativi alla predisposizione e correzione dei quesiti, gli elenchi degli ammessi alla prova orale e il provvedimento di non ammissione. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’attribuzione di ulteriori dieci punti e l’ammissione alla prova orale, anche in soprannumero, prospettando inoltre il risarcimento del danno in forma specifica.

Motivi dedotti

Le censure riguardavano:

  • l’erroneità di alcuni quesiti somministrati nella prova scritta;
  • l’ambigua formulazione delle domande e la mancanza di univocità delle risposte corrette;
  • la violazione del d.m. n. 80/2022, del decreto dipartimentale n. 1330/2023 e dei principi costituzionali di legalità, buon andamento, imparzialità e parità nelle procedure concorsuali;
  • la presenza di quattro, anziché cinque, domande relative alle competenze digitali.

Opposizione dell’amministrazione e trasposizione

Nel corso del procedimento l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse del Ministero dell’istruzione e del merito, ha comunicato di avere notificato opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.

Il Ministero ha poi riferito che, a seguito della costituzione in giudizio ai sensi dell’art. 48 c.p.a., il ricorso era stato riassunto davanti al T.A.R. Campania – Napoli, con numero di ruolo generale 3094/2024.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione dell’amministrazione e ha constatato l’avvenuta trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Tale circostanza impedisce la prosecuzione del procedimento consultivo relativo al ricorso straordinario.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione. L’istanza cautelare è stata assorbita. Non sono stati esaminati i motivi di merito relativi alla validità dei quesiti, alla regolarità della prova scritta, al punteggio conseguito o alla mancata ammissione alla prova orale, questioni rimesse al giudizio del T.A.R. Campania – Napoli.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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