Parere n. 1108/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Caterina Di Siero contro il Comune di Ricoli e nei confronti delle signore Simona Franchino e Stefania Ciriaco per l’annullamento: - della determinazione dirigenziale n. 1376/2023 adottata il 21 dicembre 2023, pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune di Rivoli dal 21 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024, avente ad oggetto “procedura comparativa ai fini della progressione tra le aree riservata al personale del Comune di Rivoli per la copertura di posizioni diverse all’interno dell’Ente: approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice e della graduatoria. Nomina dei vincitori. Impegno di spesa e autorizzazione alla sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro”, nella parte in cui approva la graduatoria finale per un posto di Funzionario amministrativo – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione presso la Direzione Servizi alla Persona – Servizio Cultura e Istituto musicale, assegnando il posto alla prima classificata Franchino Simona e collocando essa ricorrente al secondo posto; - dei verbali n. 1 del 28 novembre 2023 e relativo allegato, n. 2 del 4 dicembre 2023 e relativo allegato e n. 3 del 16 gennaio 2024; - della successiva determinazione dirigenziale n. 69/2024 adottata il 23 gennaio 2024, avente ad oggetto la rettifica della determinazione dirigenziale n. 1376/2023, pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune di Rivoli dal 23 gennaio 2024 al 7 febbraio 2024; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla sua posizione giuridica volto ad ottenere l’accertamento del diritto al primo posto in graduatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione della controinteressata e ha preso atto dell’avvenuta trasposizione del ricorso davanti al T.A.R. Piemonte. Di conseguenza, non ha esaminato il motivo di merito né l’istanza cautelare e ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per trasposizione, con assorbimento dell’istanza cautelare.
Impugnazione degli atti della procedura comparativa per la progressione tra le aree finalizzata alla copertura di un posto di Funzionario amministrativo presso la Direzione Servizi alla Persona – Servizio Cultura e Istituto musicale del Comune di Rivoli.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, classificatasi al secondo posto nella procedura comparativa interna per la progressione tra le aree, ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 1376/2023, i verbali della Commissione esaminatrice, la graduatoria finale, la nomina della prima classificata e la successiva determinazione di rettifica n. 69/2024. Con un unico motivo ha dedotto la violazione del regolamento comunale sulle progressioni verticali, l’erronea attribuzione dei punteggi, anomalie, irragionevolezza, irrazionalità ed eccesso di potere, chiedendo l’accertamento del diritto al primo posto in graduatoria. Una controinteressata ha tempestivamente proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Il ricorso è stato quindi riassunto dinanzi al T.A.R. Piemonte, ai sensi dell’art. 48 c.p.a.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso
La tempestiva opposizione proposta dalla controinteressata ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 1199/1971, seguita dalla costituzione in giudizio e dalla riassunzione davanti al T.A.R. Piemonte ai sensi dell’art. 48 c.p.a., determina l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione.
Istanza cautelare
L’istanza cautelare è assorbita dall’improcedibilità del ricorso straordinario per avvenuta trasposizione in sede giurisdizionale.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. 1199/1971
opposizione al ricorso straordinario e richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale
La tempestiva opposizione della controinteressata impedisce la definizione del ricorso in sede straordinaria e comporta la trasposizione del giudizio nella sede giurisdizionale competente.
art. 11 d.P.R. 1199/1971
deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata in relazione alle modalità di deposito diretto del ricorso straordinario.
art. 48 c.p.a.
costituzione in giudizio e riassunzione del ricorso trasposto
La riassunzione davanti al giudice amministrativo perfeziona la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
Massime di principio
- Quando una controinteressata propone tempestiva opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 1199/1971 e il ricorso viene riassunto davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 48 c.p.a., il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
- L’avvenuta trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale assorbe l’istanza cautelare proposta nell’ambito del procedimento consultivo, impedendo al Consiglio di Stato di esaminare le censure di merito.
Improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione davanti al giudice amministrativo
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una dipendente del Comune di Rivoli contro gli atti della procedura comparativa interna per la progressione tra le aree finalizzata alla copertura di un posto di Funzionario amministrativo presso la Direzione Servizi alla Persona – Servizio Cultura e Istituto musicale.
Premesse e richiesta
La ricorrente si era classificata al secondo posto, mentre il posto era stato assegnato alla prima classificata. Ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 1376/2023, i verbali della Commissione esaminatrice, la graduatoria, la nomina della vincitrice e la successiva determinazione dirigenziale n. 69/2024 di rettifica.
Con un unico motivo ha dedotto la violazione del regolamento comunale sulle progressioni verticali, l’erronea attribuzione dei punteggi, anomalie, irragionevolezza, irrazionalità ed eccesso di potere, chiedendo anche l’accertamento del diritto al primo posto in graduatoria. Il ricorso era stato notificato il 18 aprile 2024 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato il 19 aprile 2024 ai sensi dell’art. 11 d.P.R. 1199/1971.
Opposizione e trasposizione
Una controinteressata ha notificato il 7 giugno 2024 l’opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse trattata in sede giurisdizionale.
A seguito dell’opposizione, il ricorso è stato riassunto davanti al T.A.R. Piemonte, con costituzione in giudizio ex art. 48 c.p.a. del 29 luglio 2024 e iscrizione al ruolo generale n. 1042/2024.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha rilevato la ritualità e la tempestività dell’opposizione e l’avvenuta trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Tali circostanze impediscono la prosecuzione del procedimento straordinario e comportano la dichiarazione di improcedibilità per trasposizione.
Non sono stati esaminati il motivo relativo all’attribuzione dei punteggi e alla legittimità della graduatoria, né le ulteriori censure rivolte agli atti della procedura comparativa.
Conclusioni
La Sezione ha espresso parere nel senso che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione. L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita, poiché la controversia è ormai devoluta al giudice amministrativo in sede giurisdizionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 1 lug 2026Parere n. 1106/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 1 lug 2026Parere n. 1107/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 1 lug 2026Parere n. 1109/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 1 lug 2026Parere n. 1110/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 1 lug 2026Parere n. 1111/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 1 lug 2026Parere n. 1112/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →