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Parere

Parere n. 1107/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex articolo 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- -OMISSIS- contro la Regione Sardegna, avverso determinazione n. 1317 prot. n. 28741 del 2 luglio 2025 concernente l’esclusione da contributo per condanna ostativa.

Giustizia amministrativa202600015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della determinazione regionale n. 1317, prot. n. 28741 del 2 luglio 2025, concernente l’esclusione o revoca di un contributo previsto dalla l.r. Sardegna n. 9/2021 per condanna ostativa, nonché del decreto di rigetto del ricorso gerarchico.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Regione Sardegna di revoca del contributo previsto dalla l.r. Sardegna n. 9/2021 e il successivo decreto di rigetto del ricorso gerarchico, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il motivo dedotto consiste nell’avere la Regione introdotto un requisito ostativo alla concessione del contributo, collegato a una condanna, che secondo il ricorrente non sarebbe previsto dalla legge regionale. Il Consiglio di Stato ha rilevato che né il Ministero dell’economia e delle finanze né la Regione Sardegna hanno trasmesso la relazione istruttoria richiesta e che mancano documenti essenziali per valutare sia il merito sia la domanda cautelare.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’affare non maturo per l’espressione del parere, anche sotto il profilo cautelare. Ha disposto che il Ministero dell’economia e delle finanze trasmetta, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, una relazione istruttoria corredata dalle osservazioni della Regione Sardegna e dalle eventuali osservazioni e controdeduzioni del ricorrente. Prima della trasmissione, il ricorrente dovrà ricevere la relazione e disporre di un termine non inferiore a 15 giorni per esprimersi. La relazione dovrà comprendere, in particolare, il bando, la domanda di contributo, il provvedimento di revoca, il ricorso gerarchico, il decreto di rigetto e ogni altro documento utile. È stata sospesa anche l’espressione del parere sulla domanda cautelare e la trattazione è stata rinviata a un’adunanza dell’ultimo trimestre del 2026, salva ogni successiva determinazione in rito e nel merito.

Osservazioni

Relazione istruttoria

Il Ministero dell’economia e delle finanze deve trasmettere entro 60 giorni una relazione istruttoria rituale, corredata dalle osservazioni della Regione Sardegna e dalle eventuali osservazioni e controdeduzioni del ricorrente.

Partecipazione del ricorrente

La relazione istruttoria deve essere preventivamente partecipata al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine non inferiore a 15 giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni.

Documentazione necessaria

La relazione deve essere corredata dal bando per la concessione del contributo, dalla domanda di contributo, dal provvedimento di revoca, dal ricorso gerarchico, dal decreto di rigetto del ricorso gerarchico e da ogni altro documento ritenuto utile.

Domanda cautelare

L’espressione del parere sulla domanda di sospensione cautelare è sospesa nelle more dell’espletamento degli incombenti istruttori.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base procedurale del deposito diretto del ricorso straordinario.

  • l.r. Sardegna n. 9/2021

    È indicata quale fonte del contributo oggetto del procedimento; il ricorrente contesta che la Regione abbia desunto dalla legge un requisito ostativo collegato a una condanna.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando l’amministrazione competente non trasmette la relazione istruttoria e mancano documenti essenziali per ricostruire la fattispecie, il Consiglio di Stato può sospendere l’espressione del parere e disporre incombenti istruttori prima di decidere nel merito.
  • Gli incombenti istruttori devono assicurare il contraddittorio: la relazione predisposta dall’amministrazione deve essere preventivamente comunicata al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine non inferiore a quindici giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.
  • Quando la carenza istruttoria impedisce di valutare il ricorso, essa impedisce anche di decidere sulla domanda cautelare proposta nello stesso procedimento; l’esame cautelare può quindi essere sospeso insieme a quello sul merito.

Ricorso straordinario in materia di contributo regionale

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una persona fisica contro la Regione Sardegna, con domanda cautelare, avverso un provvedimento relativo all’esclusione o revoca di un contributo previsto dalla l.r. Sardegna n. 9/2021 e il successivo rigetto del ricorso gerarchico. Il ricorrente sostiene che la Regione abbia introdotto un requisito ostativo collegato a una condanna non previsto dalla legge regionale.

Svolgimento del procedimento

Il ricorso è stato notificato il 22 dicembre 2025 e depositato direttamente il 9 gennaio 2026 ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 1199/1971. La Sezione aveva richiesto al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Regione Sardegna la relazione istruttoria, ma nessuna delle due amministrazioni l’ha trasmessa. L’affare, già esaminato in adunanza il 14 maggio 2026, è stato nuovamente trattato l’11 giugno 2026.

Valutazione della Sezione

La Sezione ha ritenuto che l’affare non fosse maturo per l’espressione del parere, neppure in ordine alla domanda cautelare. La carenza della relazione istruttoria e della documentazione impedisce infatti di verificare adeguatamente la disciplina applicabile, il contenuto del bando, la domanda presentata, la motivazione della revoca e il fondamento del requisito contestato dal ricorrente.

Incombenti istruttori

Il Ministero dell’economia e delle finanze dovrà trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria completa. La relazione dovrà essere corredata dalle osservazioni della Regione Sardegna e dalle eventuali osservazioni e controdeduzioni del ricorrente.

Prima della trasmissione, il ricorrente dovrà ricevere la relazione e disporre di un termine non inferiore a 15 giorni per esprimersi. Dovranno inoltre essere acquisiti, in particolare:

  • il bando per la concessione del contributo;
  • la domanda di contributo presentata dal ricorrente;
  • il provvedimento di revoca;
  • il ricorso gerarchico;
  • il decreto di rigetto del ricorso gerarchico;
  • ogni altro documento ritenuto utile alla decisione.

Domanda cautelare e rinvio

Nelle more dell’espletamento degli incombenti istruttori è stata sospesa anche l’espressione del parere sulla domanda cautelare. La Sezione ha rinviato la trattazione a un’altra adunanza da fissare nell’ultimo trimestre del 2026, riservando ogni determinazione in rito e nel merito.

Oscuramento dei dati personali

La Segreteria è stata incaricata di oscurare le generalità e ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleTutela cautelare

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