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Parere

Parere n. 1109/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dal dottor Luca Cristino contro il Comune di Guidonia Montecelio e nei confronti dell’architetto Lucy Pellone per l’annullamento: - della determinazione dirigenziale n. 253 del 30 dicembre 2022 e relativi allegati, con la quale è stata approvata la graduatoria finale ed assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 cat. D - pos. econ. D1 - profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico” a seguito di selezione interna per le progressioni verticali del personale dipendente del Comune di Guidonia Montecelio; - della determinazione dirigenziale n. 27 del 14 febbraio 2023 e relativi allegati, con la quale è stata rettificata la precedente d.d. n. 253 del 30 dicembre 2022; - del verbale del 28 dicembre prot. interno n. 0003106 dell'11 gennaio e del verbale del 16 gennaio 2023 prot. partenza n. 0017614 del 16 febbraio 2023 e relativi allegati della Commissione esaminatrice del predetto concorso; - della nota prot. partenza no 0017614 del 16 febbraio 2023, con cui la Commissione ha riscontrato la nota prot. 7657 del 23 gennaio 2023 dell'Area II, Finanze Tributi Personale, U.O. Risorse umane, confermando la graduatoria finale; - per quanto occorrer possa, nei limiti dell'interesse dell'avviso di selezione interna per la progressione verticale del personale dipendente a tempo indeterminato dalla categoria C alla categoria D del 13 dicembre 2022 e della scheda di valutazione della performance per l'anno 2019 riguardante la controinteressata; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Giustizia amministrativa202400643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione degli atti della selezione interna per la progressione verticale dalla categoria C alla categoria D presso il Comune di Guidonia Montecelio, inclusi la graduatoria finale, l’assunzione della prima classificata e gli atti della commissione esaminatrice

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, classificatosi al terzo posto nella graduatoria della selezione interna per la progressione verticale, ha impugnato gli atti della procedura deducendo, con un unico motivo, la mancata attribuzione del punteggio spettante per un incarico di specifiche responsabilità svolto nel 2021 e l’erronea valutazione della performance del 2019 della prima classificata. Sono state dedotte la violazione dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 3 della l. n. 241/1990, dell’art. 97 Cost., del regolamento comunale sulle progressioni verticali e dell’avviso di selezione, nonché la violazione dei principi di trasparenza, buon andamento, imparzialità e ragionevolezza e diversi profili di eccesso di potere. Nel corso del procedimento il ricorrente è risultato vincitore di una successiva procedura di progressione verticale, ha stipulato un nuovo contratto di lavoro con inquadramento nell’Area Funzionari ad Elevata Qualificazione e, con dichiarazione del 10 maggio 2024, ha rinunciato al ricorso, dichiarando il venir meno dell’interesse alla sua definizione. La questione sottoposta alla Sezione riguarda quindi la conseguenza processuale della rinuncia nel procedimento per ricorso straordinario.

Il parere

La Sezione ha ritenuto che anche nel ricorso straordinario trovi applicazione il principio dispositivo e che il ricorrente possa rinunciare all’azione proposta. Poiché il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al gravame e ha comunicato il venir meno dell’interesse alla sua definizione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Sezione non ha esaminato nel merito le censure relative alla procedura selettiva.

Osservazioni

Rinuncia al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse

La Sezione ha affermato che il principio dispositivo si applica anche al ricorso straordinario e che il ricorrente può rinunciare all’azione. La rinuncia dichiarata il 10 maggio 2024, unitamente al venir meno dell’interesse alla definizione del gravame, comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente quale parametro sulla progressione verticale del personale pubblico; la Sezione non ne ha esaminato il merito.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione; la censura non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato quale fondamento dei principi di buon andamento e imparzialità; la Sezione non ha svolto un esame di merito.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica trova applicazione il principio dispositivo, sicché il ricorrente può rinunciare all’azione proposta.
  • La rinuncia al ricorso straordinario, accompagnata dal venir meno dell’interesse alla definizione del gravame, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per rinuncia e sopravvenuta carenza di interesse, le censure di merito non devono essere esaminate.

Improcedibilità del ricorso straordinario per rinuncia e sopravvenuta carenza di interesse

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un dipendente del Comune di Guidonia Montecelio contro gli atti di una selezione interna per la progressione verticale dalla categoria C alla categoria D. Il ricorrente si era classificato al terzo posto e aveva contestato la graduatoria, l’assunzione della prima classificata e gli atti della commissione esaminatrice.

Premesse e richiesta

La procedura era stata indetta con determinazione dirigenziale n. 212 del 13 dicembre 2022. Con determinazione n. 253 del 30 dicembre 2022 era stata approvata la graduatoria finale e disposta l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità nel profilo di “Istruttore Direttivo Tecnico”; tale atto era stato successivamente rettificato con determinazione n. 27 del 14 febbraio 2023.

Il ricorrente aveva inoltre impugnato i verbali della commissione esaminatrice, la nota con cui la commissione aveva confermato la graduatoria, l’avviso di selezione e la scheda di valutazione della performance del 2019 della controinteressata, nonché ogni atto connesso, presupposto e consequenziale.

Motivi dedotti

Con un unico motivo il ricorrente aveva sostenuto:

  • la violazione dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 3 della l. n. 241/1990, dell’art. 97 Cost., del regolamento comunale sulle procedure comparative per le progressioni verticali e dell’avviso di selezione;
  • la mancata attribuzione del punteggio spettante per un incarico di specifiche responsabilità svolto nel 2021;
  • l’erronea valutazione della performance del 2019 della prima classificata;
  • la violazione dei principi di trasparenza, buon andamento, imparzialità e ragionevolezza;
  • l’eccesso di potere per difetto o contraddittorietà della motivazione e dell’istruttoria, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, difetto dei presupposti, illogicità, incongruenza e travisamento.

Sviluppo del procedimento

Il Comune resistente aveva chiesto il rigetto del ricorso, deducendone anche l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’improcedibilità. Nel corso dell’istruttoria il Comune ha comunicato che il ricorrente era risultato vincitore di una nuova procedura di progressione verticale, bandita il 29 dicembre 2023, e che aveva stipulato il 1° aprile 2024 un nuovo contratto di lavoro con inquadramento nell’Area Funzionari ad Elevata Qualificazione.

Il Ministero dell’interno aveva quindi invitato il ricorrente a manifestare l’attuale interesse alla prosecuzione del giudizio. In un primo momento il difensore aveva confermato l’interesse alla trattazione; successivamente, con dichiarazione del 10 maggio 2024, il ricorrente ha rinunciato al gravame, comunicando il venir meno dell’interesse alla sua definizione.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha affermato che anche il ricorso straordinario è soggetto al principio dispositivo. Ne consegue che il ricorrente può rinunciare all’azione proposta.

Nel caso concreto, la rinuncia espressa dal ricorrente e il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione hanno impedito l’esame delle censure relative alla regolarità della selezione, alla valutazione dei titoli e alla posizione della controinteressata.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito delle contestazioni mosse agli atti della procedura selettiva.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiGraduatorie e scorrimento
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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