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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12003/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione della sentenza di applicazione concordata della pena (Tribunale di Reggio Calabria 11.2.1994: anni 1 e mesi 6 e euro 400 di multa per estorsione aggravata e art. 416-bis) fondata su "prove nuove": dichiarazioni successive della persona offesa (Giordano) e una ricognizione fotografica acquisita nel 2021/2022, dalle quali risulterebbe che la persona offesa avrebbe identificato un diverso soggetto (Gaetano Tomasello/Tonnasello) quale autore/partecipe, e non il Morabito. Si deduceva altresì che le nuove prove incidono anche sulla imputazione per associazione, essendo questa sorretta principalmente dalle dichiarazioni della Giordano. Si censurava la Corte d'appello per omessa o contraddittoria valutazione della ricognizione fotografica e per errata applicazione dei parametri di proscioglimento (art. 129 c.p.p.) e per aver ritenuto le ritrattazioni inutili senza adeguata verifica.

La decisione

Ricorso in Cassazione rigettato come infondato. La Corte ha confermato che la revisione della sentenza di patteggiamento richiede che le "prove nuove" siano idonee, secondo il criterio del rito concordato (art. 129 c.p.p.), a determinare una causa di proscioglimento immediato. Ha ritenuto che la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato le dichiarazioni e la ricognizione fotografica, mettendole a confronto con le dichiarazioni originarie della persona offesa del 1993 e di atti successivi, e aveva correttamente escluso che le nuove dichiarazioni/ricognizione fossero sufficienti a provocare il proscioglimento. La Suprema Corte ha ribadito il principio che la sola ritrattazione non costituisce "nuova prova" ai fini della revisione se non è sostenuta da elementi specifici e probanti che ne avvalorino la falsità delle dichiarazioni originarie. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Parametro di giudizio applicabile alla revisione delle sentenze di patteggiamento: le prove nuove devono dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento previste da questa norma (condizione per declaratoria di non punibilità nel rito concordato).

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Definizione di "prove nuove" rilevanti per la revisione (sopravvenute, scoperte o non acquisite/valutate nel giudizio precedente); la Corte sottolinea tuttavia che la semplice ritrattazione non integra di per sé nuova prova senza elementi che la corroborino.

  • art. 629 cod. proc. pen.

    Disciplina della revisione estesa alle sentenze di applicazione concordata della pena; la modifica normativa (richiamata) impone la valutazione delle nuove prove secondo i limiti e le regole proprie del patteggiamento.

  • legge n. 134/2003, art. 3 (modifica art. 629 c.p.p.)

    Richiamata per spiegare che la revisione è applicabile anche alle sentenze di patteggiamento in virtù della modifica legislativa; tuttavia la valutazione delle prove nuove rispetta il "statuto" del rito concordato.

Massime di principio

  • La revisione di una sentenza di patteggiamento per "prove nuove" richiede che tali prove siano tali da far emergere, secondo il parametro dell'art. 129 c.p.p., una causa di proscioglimento: non basta che emergano dubbi, occorre idoneità concreta al proscioglimento.
  • La semplice ritrattazione di una testimonianza, senza elementi oggettivi di riscontro o di falsità della precedente dichiarazione, non costituisce automaticamente "nuova prova" ai fini della revisione.
  • Il giudice della revisione deve confrontare le nuove dichiarazioni/prove con l'intero materiale originario posto a base della sentenza (dichiarazioni originarie, atti istruttori), motivando il confronto: l'omessa valutazione può essere censurata, ma l'esame può ben condurre al rigetto se le nuove prove non sono persuasive.
  • La ricognizione fotografica acquisita tardivamente può avere rilievo solo se integrata da elementi che ne corroborino l'attendibilità: distanza temporale, incertezze del teste e mancanza di riscontri oggettivi ne riducono il valore probatorio.
  • Se la responsabilità per il reato associativo si fondava primariamente su una sola dichiarazione che viene contestata, la corte di revisione deve valutare se le nuove emergenze incidono anche sul quadro associativo; tuttavia occorre sempre un nesso probatorio diretto e convincente tra nuova prova e causa di proscioglimento.
  • In casi analoghi, il difensore dovrebbe puntare non solo alla ritrattazione ma produrre elementi oggettivi di corroborazione (es. documenti, accertamenti tecnici, coerenze con altre dichiarazioni) per aumentare le chance di ottenere la revisione.

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