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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33264/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia traeva origine dall'impugnazione, da parte di una società cooperativa agricola, di avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011. La Commissione tributaria regionale del Veneto aveva accolto l'appello della contribuente e rigettato quello incidentale dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con tre motivi. Prima della trattazione, la contribuente ha depositato documentazione attestante di avere presentato, per ciascun avviso di accertamento oggetto del giudizio, domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla l. n. 136 del 2018, con prova del pagamento dei relativi importi. Il P.M. ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha verificato che risultavano rispettate tutte le condizioni previste per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Ha rilevato che la controversia non rientrava tra quelle escluse, che nel termine di legge non era stato opposto diniego dall'Amministrazione e che non era stata presentata istanza di trattazione. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le aveva anticipate. Ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    La presentazione della domanda di definizione agevolata, corredata dal pagamento degli importi dovuti, determina l'estinzione del giudizio se la controversia è definibile e non sia stato opposto diniego né richiesta la trattazione.

  • L. n. 136/2018

    Norma di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata per fondare la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso, in concreto, i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria rientra nella definizione agevolata delle liti pendenti e il contribuente prova di aver presentato tempestivamente la domanda e versato quanto dovuto, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
  • L'estinzione per definizione agevolata presuppone che la lite non sia tra quelle escluse dalla disciplina e che non risulti, nei termini di legge, un diniego dell'amministrazione o una richiesta di prosecuzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, secondo la regola richiamata nel provvedimento.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata può escludere anche i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove ne manchino le condizioni processuali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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