Cassazione Penale, Sentenza n. 2523/2024 del 19/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che ha disposto la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 493‑ter e 497‑bis c.p. (plurimi utilizzi indebiti di carte di credito di terzi e fabbricazione di una falsa carta d'identità valida per l'espatrio intestata a soggetto deceduto). Il ricorrente ha dedotto: 1) vizio di motivazione e illogicità per aver menzionato l'esclusione di un'aggravante non contestata; 2) violazione dell'art. 275 c.p.p. alla luce dell'introduzione dell'art. 20‑bis c.p. (D.Lgs. 150/2022), sostenendo che la prospettiva di pene espiabili fuori dal carcere avrebbe dovuto influire sul giudizio prognostico; 3) errore nella valutazione del pericolo di recidiva, ritenendolo non concreto e attuale; 4) mancata considerazione di misure meno afflittive (controllo elettronico, divieti d'uso strumenti informatici) e apodittica affermazione dell'incapacità di autocontrollo. La difesa aveva chiesto trattazione orale ma il difensore non si è presentato all'udienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo è privo di specificità; il secondo è manifestamente infondato poiché la riforma introdotta dall'art. 20‑bis c.p. non ha modificato i criteri di prognosi cautelare dell'art. 275 c.p.p., per cui il Tribunale ha correttamente operato una prognosi negativa circa la sospensione condizionale e la sostituzione della pena; il Tribunale ha adeguatamente valutato la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione, valorizzando il numero e la serialità degli episodi, l'intensità del dolo e l'elevata capacità criminale, nonché la presunta incapacità dell'indagato a rispettare misure meno afflittive. Per tali ragioni i motivi relativi alla scelta della misura e alle misure alternative sono stati ritenuti manifestamente infondati. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.), con invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti.
Norme richiamate
Norma richiamata tra i reati contestati: utilizzo indebito di carte di credito/strumenti di pagamento. La Corte ha ritenuto la pluralità e serialità delle condotte indice di elevata pericolosità.
Norma richiamata tra i reati contestati: falsificazione/uso di documenti di identità per l'espatrio. Valutata congiuntamente alle altre condotte per ricavare la capacità criminale dell'indagato.
Circostanza aggravante menzionata nell'ordinanza ma esclusa dal capo relativo; la Corte ha ritenuto la censura del ricorrente generica e priva di specificazione su pregiudizi alla motivazione.
Regola il giudizio prognostico richiesto al giudice della cautela. La Corte ha confermato che il giudizio cautelare deve valutare il pericolo concreto e attuale di reiterazione e non è modificato dall'introduzione dell'art. 20‑bis c.p.
art. 20‑bis c.p. (introdotto dal D. Lgs. 150/2022)
La riforma che ha previsto la detenzione domiciliare sostitutiva non incide sui criteri di prognosi cautelare; non obbliga il giudice della cautela a considerare automaticamente la possibilità di pena da espiare fuori del carcere.
art. 23 comma 8 D.L. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176
Norma richiamata circa la disciplina della richiesta di discussione orale in regime emergenziale; la Corte ha ritenuto regolare la comunicazione intervenuta sei giorni prima dell'udienza e quindi non viziata da nullità.
giurisprudenza (Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021)
Citata per distinguere i casi di omessa comunicazione della trattazione orale: la sentenza chiarisce che la celebrazione in assenza della parte non informata può comportare nullità, mentre nel caso di specie la comunicazione è avvenuta e la difesa non ha chiesto rinvio.
Norma che consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha irrogato euro 3.000.
Richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- Le censure generiche e non specificate sulla motivazione di una decisione cautelare sono suscettibili di inammissibilità: il ricorso deve indicare in modo concreto le pregiudizievoli conseguenze logico‑giuridiche della motivazione contestata.
- L'introduzione di istituti o misure alternative alla detenzione (es. art. 20‑bis c.p.) non modifica automaticamente i criteri di prognosi cautelare dell'art. 275 c.p.p.; in sede cautelare il giudice valuta il pericolo attuale e concreto di reiterazione, non la futura esecuzione della pena.
- Per superare la valutazione di pericolosità il ricorrente deve fornire elementi concreti che contrastino la valutazione della serialità, della ripetitività e dell'intensità del dolo (es. cambiamento di vita, concrete misure di controllo effettive), non mere affermazioni generiche.
- Se si ritiene idonea una misura alternativa alla custodia cautelare, il ricorso deve motivare specificamente l'adeguatezza di quella misura (es. controllo elettronico, prescrizioni tecniche) rispetto al rischio concreto di reiterazione.
- La mancata comparizione del difensore all'udienza di trattazione orale non determina automaticamente l'annullamento dell'udienza se la parte è regolarmente stata informata; tuttavia è prudente richiedere rinvio se non è possibile garantire la presenza difensiva.
- Ricorsi manifestamente infondati o non specifici possono comportare non solo il rigetto ma anche l'onere di spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.), perciò è importante selezionare e motivare pienamente i mezzi di impugnazione.
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