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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2523/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che ha disposto la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 493‑ter e 497‑bis c.p. (plurimi utilizzi indebiti di carte di credito di terzi e fabbricazione di una falsa carta d'identità valida per l'espatrio intestata a soggetto deceduto). Il ricorrente ha dedotto: 1) vizio di motivazione e illogicità per aver menzionato l'esclusione di un'aggravante non contestata; 2) violazione dell'art. 275 c.p.p. alla luce dell'introduzione dell'art. 20‑bis c.p. (D.Lgs. 150/2022), sostenendo che la prospettiva di pene espiabili fuori dal carcere avrebbe dovuto influire sul giudizio prognostico; 3) errore nella valutazione del pericolo di recidiva, ritenendolo non concreto e attuale; 4) mancata considerazione di misure meno afflittive (controllo elettronico, divieti d'uso strumenti informatici) e apodittica affermazione dell'incapacità di autocontrollo. La difesa aveva chiesto trattazione orale ma il difensore non si è presentato all'udienza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo è privo di specificità; il secondo è manifestamente infondato poiché la riforma introdotta dall'art. 20‑bis c.p. non ha modificato i criteri di prognosi cautelare dell'art. 275 c.p.p., per cui il Tribunale ha correttamente operato una prognosi negativa circa la sospensione condizionale e la sostituzione della pena; il Tribunale ha adeguatamente valutato la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione, valorizzando il numero e la serialità degli episodi, l'intensità del dolo e l'elevata capacità criminale, nonché la presunta incapacità dell'indagato a rispettare misure meno afflittive. Per tali ragioni i motivi relativi alla scelta della misura e alle misure alternative sono stati ritenuti manifestamente infondati. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.), con invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti.

Norme richiamate

  • art. 493‑ter c.p.

    Norma richiamata tra i reati contestati: utilizzo indebito di carte di credito/strumenti di pagamento. La Corte ha ritenuto la pluralità e serialità delle condotte indice di elevata pericolosità.

  • art. 497‑bis c.p.

    Norma richiamata tra i reati contestati: falsificazione/uso di documenti di identità per l'espatrio. Valutata congiuntamente alle altre condotte per ricavare la capacità criminale dell'indagato.

  • art. 61 n. 5 c.p.

    Circostanza aggravante menzionata nell'ordinanza ma esclusa dal capo relativo; la Corte ha ritenuto la censura del ricorrente generica e priva di specificazione su pregiudizi alla motivazione.

  • art. 275 c.p.p.

    Regola il giudizio prognostico richiesto al giudice della cautela. La Corte ha confermato che il giudizio cautelare deve valutare il pericolo concreto e attuale di reiterazione e non è modificato dall'introduzione dell'art. 20‑bis c.p.

  • art. 20‑bis c.p. (introdotto dal D. Lgs. 150/2022)

    La riforma che ha previsto la detenzione domiciliare sostitutiva non incide sui criteri di prognosi cautelare; non obbliga il giudice della cautela a considerare automaticamente la possibilità di pena da espiare fuori del carcere.

  • art. 23 comma 8 D.L. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176

    Norma richiamata circa la disciplina della richiesta di discussione orale in regime emergenziale; la Corte ha ritenuto regolare la comunicazione intervenuta sei giorni prima dell'udienza e quindi non viziata da nullità.

  • giurisprudenza (Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021)

    Citata per distinguere i casi di omessa comunicazione della trattazione orale: la sentenza chiarisce che la celebrazione in assenza della parte non informata può comportare nullità, mentre nel caso di specie la comunicazione è avvenuta e la difesa non ha chiesto rinvio.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha irrogato euro 3.000.

  • art. 28 reg. esec. c.p.p.

    Richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • Le censure generiche e non specificate sulla motivazione di una decisione cautelare sono suscettibili di inammissibilità: il ricorso deve indicare in modo concreto le pregiudizievoli conseguenze logico‑giuridiche della motivazione contestata.
  • L'introduzione di istituti o misure alternative alla detenzione (es. art. 20‑bis c.p.) non modifica automaticamente i criteri di prognosi cautelare dell'art. 275 c.p.p.; in sede cautelare il giudice valuta il pericolo attuale e concreto di reiterazione, non la futura esecuzione della pena.
  • Per superare la valutazione di pericolosità il ricorrente deve fornire elementi concreti che contrastino la valutazione della serialità, della ripetitività e dell'intensità del dolo (es. cambiamento di vita, concrete misure di controllo effettive), non mere affermazioni generiche.
  • Se si ritiene idonea una misura alternativa alla custodia cautelare, il ricorso deve motivare specificamente l'adeguatezza di quella misura (es. controllo elettronico, prescrizioni tecniche) rispetto al rischio concreto di reiterazione.
  • La mancata comparizione del difensore all'udienza di trattazione orale non determina automaticamente l'annullamento dell'udienza se la parte è regolarmente stata informata; tuttavia è prudente richiedere rinvio se non è possibile garantire la presenza difensiva.
  • Ricorsi manifestamente infondati o non specifici possono comportare non solo il rigetto ma anche l'onere di spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.), perciò è importante selezionare e motivare pienamente i mezzi di impugnazione.

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