Cassazione Penale, Sentenza n. 7365/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità penale per reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. Il ricorrente contestava l'attribuzione a suo carico della qualifica di amministratore di fatto, lamentando violazione di legge e vizi di motivazione: a) i fatti ritenuti indicativi (impartire ordini ai dipendenti, presenze a riunioni, riferimenti generici dei testi ai 'Teruzzi', disponibilità di conti correnti) sarebbero insufficienti a dimostrare i requisiti dell'art. 2639 c.c.; b) la testimonianza che indicava Maurizio quale responsabile amministrativo renderebbe irrilevante la presenza di Massimiliano; c) mancata considerazione del contributo gestionale del padre Adolfo e mancata distinzione tra le posizioni dei vari imputati; d) censura motivazionale per presunta valutazione parcellizzata e non logica delle prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui la qualifica di amministratore di fatto richiede elementi sintomatici di inserimento organico e svolgimento continuativo di funzioni direttive in fasi operative dell'impresa, valutazione che è di merito e insindacabile in sede di legittimità se supportata da motivazione congrua. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito, in combinazione, hanno individuato una pluralità di elementi probatori idonei a fondare l'attribuzione del ruolo gestionale a Massimiliano: natura familiare della società, distinzione dei ruoli con Massimiliano impegnato nella produzione, disponibilità dei conti correnti (non contestata in appello), e ruolo autorevole del padre Adolfo. Ha inoltre escluso che il riferimento dei testi alla qualità di 'soci' renda incompatibile la valutazione della funzione gestionale. In conclusione il rigetto del ricorso ha comportato la conferma della responsabilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Citato come parametro per i requisiti della qualifica di amministratore di fatto; la Corte osserva che non basta un dato isolato ma serve prova dell'inserimento organico e del concreto esercizio di funzioni direttive
art. 173 disposizioni attuative c.p.p.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite formale alla esposizione dei motivi di ricorso e ai relativi termini di impugnazione
d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176, art. 23 comma 8
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale
art. 606, comma 1, lett. e) codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità: la Cassazione non può rivalutare il significato della prova ma può scrutinare vizi di motivazione o violazioni di legge
art. 616 codice di procedura penale
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Per qualificare una persona come amministratore di fatto serve la prova di un inserimento organico e di un esercizio continuativo di funzioni direttive in almeno una fase della gestione aziendale; singoli atti isolati non sono decisivi.
- In società familiari e di piccole dimensioni la coincidenza tra qualità di socio e potere di controllo è frequente; la qualifica di socio non esclude automaticamente l'attribuzione di poteri gestori se emergono elementi comportamentali concreti.
- La mera gestione di conti correnti o il conferimento di una procura non sono, da soli, sufficienti a dimostrare il ruolo di amministratore di fatto: è richiesta la prova dell'effettivo esercizio dei poteri gestori.
- La valutazione complessiva e unitaria delle prove è compito del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se vi sono vizi di motivazione o errori di diritto, non per riallocare il valore delle singole dichiarazioni testimoniali.
- In contenziosi simili conviene contestare non solo l'esistenza di singoli atti ma la coerenza logica della catena argomentativa del giudice e dimostrare l'assenza di continuità o organicità nell'esercizio di funzioni direttive.
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