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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18562/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non proponibile la censura di vizio motivazionale avverso una sentenza di patteggiamento, poiché l'impugnazione è limitata alle sole violazioni di legge previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

L'imputato ha impugnato in cassazione la sentenza con cui il Tribunale aveva applicato la pena su richiesta delle parti, deducendo un vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che, nel rito del patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per le ipotesi di violazione di legge tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e non anche per censure attinenti al vizio di motivazione.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    È stata invocata dal ricorrente come circostanza attenuante asseritamente non riconosciuta; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la doglianza è ritenuta inammissibile nel rito prescelto.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Nel patteggiamento delimita l'impugnabilità della sentenza di applicazione della pena alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate, escludendo il ricorso fondato su vizi di motivazione.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione non può essere fondato su vizi di motivazione, poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente l'impugnazione solo per specifiche violazioni di legge.
  • Nel rito del patteggiamento, le censure relative al mancato riconoscimento di una circostanza attenuante non sono deducibili in cassazione se formulate come contestazione della motivazione, salvo che integrino una violazione di legge nei limiti consentiti dalla norma.
  • Quando il ricorso in cassazione contro una sentenza di patteggiamento si risolve in una doglianza non consentita dalla legge, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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