Cassazione Penale, Sentenza n. 33566/2025 del 10/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato il proscioglimento pronunziato in primo grado. Ha dedotto: (1) violazione delle norme processuali (artt. 192 e 546 c.p.p.) per insufficiente o erronea motivazione nella valutazione della prova; (2) violazione della disciplina della prescrizione, sostenendo che i reati contestati erano già prescritti alla data della sentenza di primo grado (11/01/2024) e comunque certamente prescritti alla data della sentenza di appello, osservando altresì che il proscioglimento ex art. 131-bis c.p. non interrompe il decorso della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché esso chiedeva una rivalutazione delle risultanze di merito non consentita in sede di legittimità. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: valutata la data del fatto più grave (truffa del 3 novembre 2015), il termine massimo di prescrizione era già decorso alla data della sentenza di primo grado (e certamente lo è anche oggi, tenuto conto del computo comprensivo del segmento successivo alla decisione impugnata). Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio sia la sentenza di appello sia quella di primo grado ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p., perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: la sentenza di primo grado aveva prosciolto il ricorrente ai sensi di tale norma; la Corte ha osservato che il proscioglimento ex art. 131-bis non è idoneo a interrompere il decorso della prescrizione.
Articolo tra quelli materialmente ascritti all'imputato nell'ambito del capo di imputazione; richiamato nelle contestazioni di merito.
art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.
art. 640, comma 2, n.1 c.p.
Norma sulla truffa aggravata: il fatto principale preso in considerazione (3 novembre 2015) rilevante ai fini del calcolo della prescrizione.
Norma che perimetra il contenuto della motivazione in ordine alla valutazione della prova: la Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso non potesse essere usato per chiedere nuova valutazione delle evidenze di fatto.
Norma sui motivi di impugnazione: richiamata dal ricorrente in relazione a presunte carenze motivazionali; la Cassazione ha distinto tra vizio di diritto e rivalutazione del fatto.
art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p.
Norma che consente l'annullamento senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione; applicata dalla Corte per annullare sia la sentenza di appello sia quella di primo grado.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 (giurisprudenza)
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
Principio di giurisprudenza secondo cui, ai fini del compimento del termine massimo di prescrizione, può essere computato anche il periodo successivo alla decisione impugnata; richiamato per confermare che i reati sono oggi certamente prescritti.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997 (giurisprudenza)
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997
Precedente che afferma il divieto per la Cassazione di procedere a nuova valutazione delle prove di merito; invocato per dichiarare inammissibile il primo motivo.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo) (giurisprudenza)
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020
Giurisprudenza che distingue tra inosservanza delle norme processuali che perimetrano il percorso valutativo della prova e la manifesta illogicità della motivazione; richiamata per spiegare la perimetrazione dei motivi ammissibili in Cassazione.
Massime di principio
- La prescrizione va valutata concretamente in relazione alla data del fatto più grave: se il termine è decorso già alla data della sentenza di primo grado, il reato è estinto e la sentenza va annullata senza rinvio.
- Un proscioglimento basato sull'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) non interrompe il decorso della prescrizione; pertanto l'accertamento di non punibilità per tenuità non salva il decorso dei termini prescrizionali.
- In Cassazione non è ammessa la richiesta di revisione delle valutazioni sulle prove di fatto: chi censura la motivazione deve assumere vizi di diritto o manifesta illogicità, non una diversa valutazione probatoria.
- Quando si contesta la prescrizione, va considerato anche il periodo successivo alla decisione impugnata secondo i principi di legittimità consolidati, verificando il compimento del termine massimo.
- Se emerge l'estinzione del reato per prescrizione, il giudice di legittimità può pronunciare l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p., evitando un nuovo esame di merito.
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