Cassazione Penale, Sentenza n. 8114/2025 del 27/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del GIP che aveva disposto il sequestro preventivo di quote sociali e beni aziendali di El Pampero's s.r.l. (socio unico Vargas Salvatore) e Malù Caffè s.r.l. (amministratore unico Benigno Armando), ritenendo il fumus dei reati di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 416-bis.1 c.p. I motivi dedotti: 1) vizio di motivazione sul fumus dell'autoriciclaggio e mancanza di prova del collegamento tra i profitti illeciti provenienti dall'attività di spaccio attribuita a Vinciguerra Michele e gli investimenti nelle società; la difesa sostiene che gli incrementi di fatturato siano spiegabili con accrediti di Rascato Antonio (ricariche su conto gioco) e che le evidenze (confronti contabili, alterco nel bar) siano congetture; 2) insufficiente motivazione del periculum in mora, senza indicazione di elementi oggettivi che giustifichino l'urgenza dell'ablazione preventiva; 3) illegittimità della misura in relazione a Marchese, non destinatario di misura personale, per cui il sequestro avrebbe dovuto essere circoscritto al profitto effettivo eventualmente correlato alla sua posizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi parzialmente fondati. Ha respinto le censure sul fumus ritenendole manifestamente infondate: il Tribunale aveva motivatamente valorizzato la consulenza tecnica che evidenziava incrementi anomali di fatturato (2019-2021), le intercettazioni e gli elementi indiziari dell'investimento di Vinciguerra (es. investimento di circa 150.000 euro e interessamento alla gestione). Tuttavia la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per carenze di motivazione circa il periculum in mora, richiamando il principio delle Sezioni Unite (Ellade) secondo cui il giudice deve spiegare con riferimento all'esigenza anticipatoria della confisca perché non sia possibile attendere la definizione del giudizio. Pertanto il provvedimento è annullato soltanto sul profilo del periculum e rinviato al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Norme richiamate
Norma richiamata nella contestazione del reato di riciclaggio; la Corte ha ritenuto che gli elementi investigativi (consulenza tecnica, incrementi anomali, intercettazioni) giustificassero il fumus rispetto a riciclaggio/autoriciclaggio.
Riferimento al reato di autoriciclaggio; la Corte ha valutato come congrua la ricostruzione che collega proventi illeciti a reinvestimenti in attività commerciali sulla base degli elementi acquisiti.
art. 416-bis cod. pen. (comma 1)
Richiamato per l'aggravante di associazione mafiosa o collegata; la decisione conferma che la presenza di indizi anche congiunti può supportare il fumus in sede cautelare.
La Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge; tale vizio comprende errori in iudicando/in procedendo e carenze motivazionali tali da rendere il provvedimento incomprensibile.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e art. 240 cod. pen.
art. 321 comma 2 cod. proc. pen.; art. 240 cod. pen.
Richiamati in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca: il provvedimento deve motivare anche il periculum in mora e spiegare l'"esigenza anticipatoria" della confisca rispetto alla definizione del giudizio.
Sezioni Unite, sentenza Ellade n. 36959 del 24/06/2021
Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021
Principio richiamato: il giudice che dispone sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve fornire motivazione concisa e specifica del periculum in mora, collegandola all'esigenza di anticipare l'effetto ablativo rispetto al giudizio definitivo.
Massime di principio
- Per disporre un sequestro preventivo finalizzato alla confisca il giudice deve motivare specificamente il periculum in mora: non bastano affermazioni generiche sulla "dimestichezza" degli indagati nelle operazioni societarie; occorre spiegare perché non è possibile attendere la pronuncia definitiva.
- La sussistenza del fumus del reato può essere fondata su elementi indiziari economico-contabili (incrementi anomali di fatturato), consulenze tecniche e intercettazioni che indicano investimenti di proventi illeciti; la mera proposta di una lettura alternativa dei dati non elimina automaticamente la motivazione del giudice cautelare.
- Quando un soggetto non è destinatario di misura cautelare personale, il sequestro deve essere proporzionato e, se del caso, circoscritto al profitto direttamente imputabile a quel soggetto.
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di sequestro preventivo è limitato ai vizi di legge, ma è ammissibile se la motivazione è del tutto assente o meramente apparente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
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