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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30436/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza di patteggiamento per reati in materia di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. La Corte di appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione e in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione, ha revocato il beneficio in relazione a una sentenza del 22 luglio 2016, ritenendo integrata la causa di revoca obbligatoria di cui all'art. 168, comma 1, n. 2, c.p. perché, entro il quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza, l'imputato aveva riportato un'altra condanna irrevocabile per fatti commessi anteriormente, pena che, sommata a quella sospesa, superava i limiti dell'art. 163 c.p. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, sostenendo che la revoca fosse illegittima poiché il beneficio si era ormai consolidato per effetto dell'estinzione del reato già dichiarata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p.; ha inoltre sostenuto che la successiva condanna riguardava fatti anteriori e non nuovi reati commessi nel quinquennio, sicché mancava il presupposto per la revoca; ha infine affermato che l'effetto estintivo ex art. 445, comma 2, c.p.p. sarebbe irreversibile e precluderebbe ogni successiva revoca del beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha affermato che la revoca della sospensione condizionale è correttamente disposta anche quando, entro il termine di prova, sopravvenga una condanna irrevocabile per un reato anteriormente commesso, purché la pena complessiva superi i limiti di legge. Ha inoltre chiarito che l'eventuale declaratoria di estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p. non elimina gli altri effetti penali e non impedisce la revoca del beneficio, che ha natura dichiarativa e ricognitiva di una decadenza già verificatasi ope legis.

Norme richiamate

  • art. 168 c.p.

    La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, nei termini stabiliti, il condannato riporta un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti dell'art. 163 c.p.

  • art. 167 c.p.

    Decorso il termine di prova senza cause di revoca, il reato è definitivamente estinto e la pena non è eseguita; tuttavia restano fermi gli altri effetti penali non espressamente esclusi dalla norma.

  • art. 163 c.p.

    Viene richiamato quale parametro dei limiti di concedibilità della sospensione condizionale e del calcolo della pena complessiva ai fini della revoca obbligatoria.

  • art. 164 c.p.

    Richiamato nel testo dell'art. 168 c.p. quale disposizione salva l'ultimo comma dell'art. 164.

  • art. 133 c.p.

    Indicata come base degli elementi da valutare per la prognosi di non recidivanza ai fini della concessione del beneficio.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento da cui derivava la condanna originaria e il beneficio condizionale revocato.

  • art. 445, comma 2, c.p.p.

    L'estinzione del reato conseguente al patteggiamento non comporta l'eliminazione degli altri effetti penali e non impedisce la successiva revoca della sospensione condizionale.

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    Norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168 c.p. può essere disposta anche dopo una declaratoria di estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p., perché tale estinzione non travolge gli altri effetti penali diversi da quelli espressamente previsti.
  • Ai fini della revoca obbligatoria del beneficio è sufficiente che, entro il termine di prova, sopravvenga una nuova condanna irrevocabile per un reato anteriormente commesso, se la pena complessiva supera i limiti dell'art. 163 c.p.; non è necessario che il nuovo fatto sia stato commesso dopo la sentenza che concesse la sospensione.
  • La revoca della sospensione condizionale ha natura dichiarativa e ricognitiva: essa prende atto di una decadenza già verificatasi per legge quando si realizzano le condizioni previste dall'art. 168 c.p.
  • La funzione della sospensione condizionale è preventiva e rieducativa; il beneficio è concesso sulla base di una prognosi favorevole che viene meno quando emergono sopravvenienze incompatibili con la permanenza della fiducia accordata al condannato.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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