Cassazione Civile, Ordinanza n. 16370/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una contribuente, titolare di impresa individuale, aveva impugnato tre avvisi di accertamento con sanzione per imposta comunale sulla pubblicità relativi agli anni 2012, 2013 e 2014. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR della Puglia aveva invece accolto l'appello della contribuente ritenendo, da un lato, che negli avvisi non vi fosse alcun richiamo al verbale di accertamento e, dall'altro, che vi fosse una forte discrasia tra il contenuto del verbale e quello degli avvisi. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria e quindi violazione degli artt. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c.; la contribuente ha resistito con controricorso eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo del Comune. Ha escluso l'inammissibilità eccepita dalla controricorrente, affermando che il ricorrente non contestava la sufficienza della motivazione né ricostruiva diversamente i fatti, ma denunciava l'intrinseca contraddittorietà e apparenza della motivazione. La sentenza della CTR è stata cassata perché affetta da anomalia motivazionale: la motivazione risultava contraddittoria, perplessa e apparente, in particolare perché la CTR aveva prima affermato che la mancata allegazione del verbale non era rilevante, per poi fondare l'illegittimità degli avvisi proprio sulla mancata allegazione e sulla divergenza tra verbale e avvisi senza spiegare in modo intelligibile in cosa consistesse tale discrasia. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 546/1992
La sentenza tributaria deve essere motivata; la mancanza o apparenza della motivazione comporta nullità.
Richiamato quale parametro della struttura della motivazione della decisione.
art. 111 Cost., comma 6
Impone l'obbligo costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione mancante, apparente o perplessa integra nullità della sentenza.
Il vizio di motivazione apparente e la violazione delle norme sulla motivazione sono denunciabili come nullità della sentenza.
Richiamato solo per il procedimento camerale non partecipato.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparentemente sufficiente quando, pur esistente sul piano grafico, non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione.
- Sussiste nullità della sentenza quando la motivazione contiene affermazioni tra loro inconciliabili o contraddittorie, tali da non rendere intelligibile la ratio decidendi.
- Non è sufficiente richiamare genericamente una discrasia tra atti o documenti: il giudice deve indicare in modo concreto e verificabile in cosa consista la divergenza posta a fondamento della decisione.
- La censura di motivazione apparente è distinta dalla mera deduzione di insufficienza del ragionamento decisorio; chi impugna deve denunciare la reale impossibilità di ricostruire la decisione, non una diversa lettura del merito.
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