Cassazione Civile, Ordinanza n. 13548/2024 del 15/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La controversia nasce da un immobile sito a Cernusco sul Naviglio, utilizzato per attività di autodemolizione. La società ricorrente era subconduttrice del bene in forza di un contratto stipulato con una società sublocatrice; appreso che la proprietaria aveva incaricato una società di gestione crediti di metterlo in vendita, sosteneva di essere titolare di un diritto di prelazione sull'acquisto e conveniva in giudizio la proprietaria e la mandataria chiedendo che fossero condannate a formulare una proposta di vendita in suo favore, oltre al risarcimento dei danni anche ex art. 96 c.p.c. Nel corso del giudizio di primo grado la convenuta eccepiva l'incompetenza territoriale, la nullità o inesistenza del contratto e la risoluzione del rapporto per inadempimento della conduttrice, chiedendo anche il rilascio dell'immobile. Successivamente la ricorrente modificava la propria impostazione processuale, formulando nelle note finali una domanda risarcitoria per spese sostenute per la messa a norma dell'area e dichiarandosi disponibile a rilasciare l'immobile dietro pagamento. Il Tribunale dichiarava inammissibili sia la domanda originaria sia la riconvenzionale; la Corte d'appello rigettava l'impugnazione. In cassazione la società ricorrente deduceva: 1) omesso esame e violazione di legge in relazione alla richiesta di termine per una memoria ex art. 420 c.p.c. e alla mancata ammissione di documenti; 2) violazione di legge sulla distinzione tra mutatio ed emendatio libelli, sostenendo che la nuova domanda fosse solo una restrizione della precedente; 3) omessa pronuncia e violazione di legge sulla regolazione delle spese, lamentando la mancata compensazione in presenza di soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per violazione dell'onere di autosufficienza e dell'art. 366 n. 6 c.p.c., per l'incoerenza della censura rispetto alla dedotta rinuncia alla domanda originaria e perché il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. era comunque precluso dalla c.d. doppia conforme; ha inoltre osservato che nel rito del lavoro non è consentito usare l'udienza ex art. 420 c.p.c. o eventuali note per mutare la domanda o per produrre nuovi documenti, salvo specifiche condizioni non risultanti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava le norme asseritamente violate, non riproduceva il contenuto delle domande e trascurava che anche l'emendatio è soggetta nel rito del lavoro ad autorizzazione giudiziale per gravi motivi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e, comunque, ritenuto infondato nel merito, poiché la compensazione delle spese non è un diritto della parte soccombente ma un potere discrezionale del giudice nei limiti di legge. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina il contenuto del ricorso introduttivo nel rito del lavoro; nel caso concreto le preclusioni di tale rito impedivano nuove produzioni e modifiche tardive della domanda.
richiamato come norma che cristallizza le preclusioni difensive del convenuto nel rito del lavoro.
richiamato con riferimento alla domanda riconvenzionale, la cui mancata formulazione dell'istanza è stata valorizzata nel giudizio di merito.
l'udienza di discussione nel rito del lavoro non consente, salvo autorizzazione per gravi motivi, la mutazione della domanda; eventuali note scritte non possono essere usate per modificare il thema decidendum o per produrre nuovi documenti se non nei casi previsti.
in presenza di doppia conforme, esclude la proponibilità in cassazione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto delle due decisioni sono diverse.
sono stati evocati i nn. 3 e 5; la Corte ha rilevato l'inammissibilità dei motivi per difetti di specificità e, per il n. 5, la preclusione derivante dalla doppia conforme.
il ricorso per cassazione deve indicare chiaramente le norme violate e contenere la riproduzione o localizzazione degli atti e documenti rilevanti; la mancanza comporta inammissibilità.
la regolazione delle spese segue la regola della soccombenza.
la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice nei casi previsti dalla legge; non costituisce un diritto della parte soccombente.
richiamato nella domanda risarcitoria per responsabilità aggravata, senza che sul punto la Corte si pronunci nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando si deduce l'omessa o viziata valutazione di atti o documenti, è indispensabile riportarne sinteticamente ma compiutamente il contenuto e indicarne con precisione la sede processuale; in mancanza, il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c.
- Nel rito del lavoro, l'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. e le eventuali note scritte illustrative non possono essere utilizzate per introdurre una nuova domanda o per produrre documenti tardivi, salvo i casi e le autorizzazioni espressamente previsti dalla legge.
- La distinzione tra mutatio ed emendatio libelli non consente di aggirare, nel rito del lavoro, le preclusioni processuali: anche la semplice emendatio richiede l'autorizzazione del giudice per gravi motivi.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione quando ricorre la doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono diverse.
- La compensazione delle spese processuali non è un diritto della parte soccombente, ma un potere discrezionale del giudice entro i limiti di legge; la parte che perde non può pretendere la compensazione solo perché vi sia stata soccombenza reciproca parziale.
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