Cassazione Civile, Ordinanza n. 26612/2025 del 02/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un piano aziendale comunicato dalla società, con cui veniva rappresentata l’intenzione di trasferire un numero rilevante di dipendenti in un arco temporale limitato, con esuberi e spostamenti di personale in particolare su Roma. Il sindacato ha promosso un ricorso ex art. 28 L. n. 300/1970 deducendo comportamento antisindacale per la mancata attivazione della procedura di trasferimento collettivo prevista dall’art. 57 del CCNL radiotelevisioni private, che imponeva informativa e confronto sindacale. Il Tribunale aveva accolto il ricorso; la Corte d’appello aveva respinto il gravame della società, ritenendo tardiva l’eccezione di mancata sottoscrizione del CCNL da parte del sindacato, sussistente l’attualità della condotta e violata la clausola collettiva. In cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) violazione di legge e vizi di interpretazione per avere la Corte d’appello negato che la contestazione sulla legittimazione/titolarità attiva del sindacato fosse rilevabile in ogni fase del giudizio, trattandosi secondo la ricorrente di difetto di legittimazione ad causam; 2) violazione di legge per avere ritenuto attuale la condotta antisindacale; 3) violazione di legge per avere considerato violata la clausola collettiva pur in presenza di trasferimenti asseritamente consensuali individuali. Il nucleo decisivo del ricorso riguarda la possibilità di contestare in appello la titolarità attiva del diritto azionato dal sindacato e la sua rilevabilità officiosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che la contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso costituisce mera difesa, non eccezione in senso stretto, e che quindi può essere sollevata in ogni fase del giudizio; ne consegue che il suo eventuale mancato rilievo nella fase sommaria non la rende preclusa nella fase di opposizione ex art. 28 L. n. 300/1970. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione per l’esame della questione ancora controversa relativa alla legittimazione attiva del sindacato ricorrente. I restanti due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La decisione finale è quindi di cassazione con rinvio.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
viene richiamato come parametro del sindacato di legittimità per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
richiamati dai motivi di ricorso in tema di interpretazione del CCNL e della disciplina contrattuale collettiva.
richiamato nel primo motivo in relazione alla titolarità del diritto azionato e alla legittimazione ad agire.
richiamato nel primo motivo in relazione alla questione di legittimazione/titolarità attiva.
richiamato nel primo motivo per sostenere la pretesa preclusione alla nuova contestazione in appello.
il procedimento speciale antidiscriminatorio/antisindacale è qualificato come giudizio di primo grado con carattere impugnatorio; le contestazioni sulla titolarità e legittimazione non sono soggette a preclusioni incompatibili con la struttura del rito.
art. 57 CCNL radiotelevisioni private
clausola collettiva che prevedeva una procedura di trasferimento collettivo con informativa e confronto sindacale.
richiamato per affermare che la mancata contestazione nella fase sommaria aveva reso il fatto non contestato secondo la Corte d’appello, ma la Cassazione non condivide la preclusione così costruita per la titolarità del rapporto.
la Corte ribadisce che l’attore deve provare gli elementi costitutivi del diritto azionato, compresa la titolarità attiva; la contestazione del convenuto è mera difesa.
escluso che la contestazione della titolarità attiva sia soggetta al divieto di nova in appello.
richiamato nel secondo motivo in tema di interesse/attualità della domanda e condotta antisindacale.
richiamato nel secondo motivo in relazione alla valutazione delle prove sul requisito di attualità.
richiamato nel terzo motivo in relazione alla natura dei trasferimenti e al potere datoriale di mutamento delle mansioni/sede.
Massime di principio
- La contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso ha natura di mera difesa: non è un’eccezione in senso stretto e può essere proposta in ogni fase del giudizio, senza essere soggetta alle preclusioni proprie delle eccezioni nuove in appello.
- Nel processo ex art. 28 L. n. 300/1970, la struttura impugnatoria del giudizio di opposizione non trasforma in preclusione la contestazione della legittimazione o della titolarità del diritto azionato, se tale questione risulta dagli atti ed è ancora controversa.
- L’attore che agisce in giudizio deve provare gli elementi costitutivi della propria pretesa, ivi compresa la titolarità del diritto fatto valere; il silenzio iniziale del convenuto non elimina tale onere probatorio quando si tratti di titolarità del rapporto.
- Le questioni di legittimazione ad agire e di titolarità del rapporto, se emergono dagli atti di causa, sono rilevabili d’ufficio e non sono soggette alle decadenze processuali incompatibili con la loro natura sostanziale.
- Quando il primo motivo di ricorso impone la cassazione della sentenza per un profilo preliminare e dirimente, gli ulteriori motivi relativi al merito restano assorbiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 2 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26570/2025 del 02/10/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26571/2025 del 02/10/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26573/2025 del 02/10/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26575/2025 del 02/10/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26606/2025 del 02/10/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26607/2025 del 02/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →