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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02008/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata in appello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva confermato la sua condanna per detenzione e cessione di stupefacenti a fini di spaccio in forma di lieve entità. Con il ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, censurando in particolare il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di legittimità ha rilevato che il giudice di merito aveva motivato il diniego valorizzando i numerosi e specifici precedenti penali, l’esercizio dell’attività illecita in una fiorente piazza di spaccio, l’assenza di resipiscenza e la mancanza di elementi positivamente valutabili; tali dati non erano stati specificamente contrastati nel ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche fosse adeguata e insindacabile in sede di legittimità, perché fondata su elementi di fatto pertinenti e non contraddittori, in particolare sui precedenti penali e sul contesto dell’attività di spaccio. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    indica il titolo di reato per cui era stata confermata la condanna, relativo alla lieve entità della detenzione/cessione di stupefacenti a fini di spaccio.

  • art. 133 c.p.

    gli elementi di cui alla norma devono essere considerati nella motivazione sulla concessione o esclusione delle attenuanti generiche; il giudice può richiamarli anche sinteticamente.

  • art. 62-bis c.p.

    la decisione richiama il tema delle attenuanti generiche, la cui concessione o esclusione rientra nel giudizio di fatto del merito e richiede motivazione non contraddittoria.

  • Corte cost. n. 186/2000

    viene richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l’assenza di colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa è stata esclusa.

Massime di principio

  • Il diniego delle attenuanti generiche è un apprezzamento di merito insindacabile in cassazione quando la motivazione non sia manifestamente illogica o contraddittoria e dia conto degli elementi rilevanti ex art. 133 c.p.
  • La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche può essere sorretta dal richiamo ai precedenti penali dell’imputato, specie se plurimi e specifici, unitamente ad altri dati negativi sul comportamento complessivo.
  • Nel giudizio di legittimità non è sufficiente censurare in modo generico la valutazione di merito: occorre confutare puntualmente gli elementi valorizzati dal giudice di appello.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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