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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29044/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento del GIP di aggravamento della misura cautelare, con sostituzione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con la custodia cautelare in carcere. La difesa deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 275 e 276 c.p.p. e vizio di motivazione per illogicità manifesta e carenza di motivazione ex art. 606, lett. b ed e, c.p.p., sostenendo che la misura fosse sproporzionata e che la motivazione sul presunto protrarsi dell'attività di spaccio dal domicilio fosse illogica o insufficiente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo. Ha osservato che la censura mirava in sostanza a una rivalutazione del merito fattuale, preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione sull'aggravamento era logica perché fondata su plurimi elementi concreti: rinvenimento di stupefacente in quantità non compatibile con uso personale, foro nella zanzariera e rinvenimento di una dose confezionata di hashish sul davanzale prospiciente il foro. Ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sulla proporzionalità, poiché, una volta ritenuto necessario l'aggravamento, la custodia in carcere era la misura immediatamente più grave e l'unica concretamente applicabile rispetto agli arresti domiciliari già risultati inadeguati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, disponendo gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in tema di criteri di scelta e proporzionalità delle misure cautelari; la Corte ne esclude la violazione perché l'aggravamento era giustificato dal concreto inadeguato contenimento della condotta

  • art. 276 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in tema di aggravamento della misura cautelare; la Corte ritiene legittima la sostituzione con custodia in carcere a fronte della protrazione delle condotte criminose

  • art. 606, lett. b c.p.p.

    Norma richiamata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione

  • art. 606, lett. e c.p.p.

    Norma richiamata come parametro del vizio di motivazione; la Corte precisa che il controllo di legittimità non consente rivalutazioni del fatto e richiede una manifesta illogicità radicale

  • art. 610, comma 5, c.p.p.

    Richiamato per il rito camerale senza presenza delle parti in assenza di richiesta di trattazione orale

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    Richiamato per il rito camerale senza presenza delle parti in assenza di richiesta di trattazione orale

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende per inammissibilità colposa

  • art. 94, commi 1-bis e 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai fini dell'inserimento nella cartella personale del detenuto

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del quadro fattuale già scrutinato dal giudice della cautela, anche quando si controverte di misure cautelari personali.
  • La 'manifesta illogicità' della motivazione ricorre solo quando vi sia una frattura radicale e percepibile ictu oculi tra premesse e conclusioni della decisione, non quando il ricorrente contesti una lettura alternativa o riduttiva degli elementi di fatto.
  • L'aggravamento della misura cautelare è legittimo quando la misura originaria si sia rivelata inidonea a contenere la condotta criminosa e gli elementi acquisiti consentano di ritenere persistente il rischio di reiterazione.
  • La valutazione di proporzionalità non osta alla custodia in carcere quando, ritenuto necessario l'aggravamento, questa costituisca la misura immediatamente più grave e concretamente applicabile rispetto a quella già in atto.
  • Nel giudizio di cassazione l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioniSpaccio
RamiMisure cautelariProcesso penaleStupefacenti
IstitutiOnere della prova

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