Cassazione Penale, Ordinanza n. 35370/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo nei confronti di una imputata per furto aggravato di energia elettrica, ritenendo integrato il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 c.p. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato controllo sulla sussistenza della querela quale condizione di procedibilità; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del vizio di mente, nonostante la perizia disposta in primo grado; 3) violazione del principio di personalità della responsabilità penale, sostenendo che non vi fosse prova che fosse stata lei a realizzare l'allaccio abusivo alla rete elettrica. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché il primo motivo contrastava con il dato normativo sulla procedibilità d'ufficio del furto aggravato dalla circostanza di cui all'art. 625, n. 7 c.p.; il secondo era meramente riproduttivo di una doglianza già proposta in appello e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, fondata sulla perizia medico-legale che escludeva una totale incapacità di intendere e di volere; il terzo non scalfiva la motivazione di merito, che aveva logicamente desunto la consapevole utilizzazione dell'allaccio abusivo dal fatto che l'appartamento dell'imputata riceveva energia dal contatore manomesso e che, dunque, la beneficiaria del prelievo illecito doveva aver consapevolmente utilizzato o fatto utilizzare tale allaccio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il rilievo sulla necessità della querela, osservando che il furto aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 7 c.p. è procedibile d'ufficio. Ha considerato aspecifico il motivo relativo al vizio di mente, poiché non si confrontava con le argomentazioni della Corte territoriale e con l'esito della perizia medico-legale, che escludeva la perdita della capacità di intendere e di volere. Ha infine ritenuto corretta la motivazione sulla riferibilità dell'allaccio abusivo alla ricorrente, richiamando il principio secondo cui risponde del furto di energia elettrica anche chi consapevolmente si avvalga di un allaccio abusivo realizzato da terzi. A seguito dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Nel furto aggravato dalla circostanza di cui all'art. 625, n. 7 c.p. la procedibilità è d'ufficio.
La circostanza aggravante è ravvisabile nel furto di energia elettrica commesso mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, che eroga un servizio destinato a soddisfare un'esigenza di rilevanza pubblica.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in difetto di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il furto aggravato dalla circostanza prevista dall'art. 625, n. 7 c.p. è procedibile d'ufficio, con conseguente irrilevanza dell'assenza di querela quale condizione di procedibilità.
- Nel furto di energia elettrica, la circostanza aggravante relativa alla sottrazione di cose destinate a pubblico servizio può essere integrata dall'allaccio abusivo diretto alla rete di distribuzione dell'ente erogatore.
- Risponde del furto di energia elettrica anche chi consapevolmente si avvale di un allaccio abusivo realizzato materialmente da terzi, se il prelievo indebito è nella sua disponibilità e a suo vantaggio.
- Il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre una censura già proposta in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è aspecifico e non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
- La censura sul vizio di mente deve confrontarsi in modo puntuale con le risultanze peritali e con la motivazione del giudice di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La Cassazione non rivaluta il merito della prova se la motivazione di merito è logica e coerente, specialmente quando il giudice abbia tratto la riferibilità dell'azione dal concreto vantaggio e dalla disponibilità del bene o dell'utilità illecitamente ottenuta.
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