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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40012/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione era proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la sua responsabilità per violazioni edilizie. Con il primo motivo deduceva la prescrizione dei reati ascritti, richiamando i reati di cui agli artt. 44, lett. b), 65, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sostenendo che, anche tenendo conto della sospensione del corso prescrizionale per il periodo indicato in ricorso, il termine sarebbe maturato il 12 aprile 2025, quindi dopo la sentenza impugnata del 4 febbraio 2025 ma prima del deposito della motivazione. Con il secondo motivo contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità per il reato edilizio, assumendo che le censure già formulate erano state ingiustamente disattese e che non rilevava la finalità dell'opera, ma la mera esecuzione di lavori abusivi; la Corte rilevava inoltre che il ricorrente risultava proprietario dell'immobile interessato dai lavori e che tale dato era già emerso nel ricorso al TAR.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo sulla prescrizione, osservando che la prescrizione, anche se maturata nelle more del deposito della motivazione, era comunque successiva alla sentenza impugnata; inoltre, essendo il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, non si instaurava un valido rapporto di impugnazione e non poteva quindi operare la declaratoria di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., compresa la prescrizione maturata nel giudizio di legittimità. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni corrette: per i reati edilizi contestati è irrilevante la destinazione o finalità dell'opera, essendo decisiva la realizzazione di interventi in assenza di titoli autorizzativi, e la qualità di proprietario dell'immobile costituiva elemento idoneo ad attribuire i fatti all'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001

    La realizzazione di opere edilizie in assenza di titolo autorizzativo integra la violazione contestata; è irrilevante la finalità dell'opera, rilevando la mancanza del prescritto titolo.

  • art. 65 d.P.R. n. 380 del 2001

    Norma richiamata tra quelle violate in relazione ai lavori edilizi abusivi contestati.

  • art. 94 d.P.R. n. 380 del 2001

    Norma richiamata tra quelle violate in relazione ai lavori edilizi abusivi contestati.

  • art. 95 d.P.R. n. 380 del 2001

    Norma richiamata tra quelle violate in relazione ai lavori edilizi abusivi contestati.

  • art. 129 c.p.p.

    La declaratoria delle cause di non punibilità, compresa la prescrizione, è preclusa quando il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, perché non si forma un valido rapporto di impugnazione.

  • art. 380 c.p.p.

    Non è richiamato in senso processuale nel testo, ma la decisione è resa con ordinanza della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, non si instaura un valido rapporto di impugnazione e non può essere pronunciata la causa di non punibilità della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità.
  • In materia edilizia, ai fini della responsabilità penale, è decisiva la realizzazione di opere in assenza del titolo abilitativo; la destinazione funzionale dell'opera o la finalità perseguita dal proprietario non escludono la rilevanza penale del fatto, se l'intervento è abusivo.
  • Le censure in cassazione che si limitano a riprodurre argomentazioni già esaminate e disattese con motivazione congrua e corretta dal giudice di merito sono manifestamente infondate.
  • La qualità di proprietario dell'immobile oggetto di lavori abusivi può costituire elemento rilevante per l'attribuzione dei reati edilizi, ove corroborata dal quadro fattuale richiamato nella decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAbuso edilizio
RamiProcesso penaleReati edilizi
IstitutiPrescrizione del reatoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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