Cassazione Penale, Sentenza n. 47032/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bianculli, in qualità di legale rappresentante di una società zootecnica, è stato ritenuto penalmente responsabile per aver fatto tracimare vasche di raccolta di liquami suini che, riversandosi sul terreno circostante, sono giunti tramite ruscellamento alle acque superficiali del vallone sottostante. Ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lagonegro contestando: 1) l'assenza del corpo recettore (sostenendo che l'elenco comunale non censiva il corso d'acqua), 2) la qualificazione dei reflui come rifiuti invece che come scarichi (con conseguente diversa rilevanza penale/amministrativa), 3) l'applicabilità dell'esenzione per fertirrigazione ex art.185 lett. t) del dlgs 152/2006, e 4) la prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che: la presenza del corso d'acqua fosse documentalmente dimostrata (fotografie) e che il ricorrente non abbia confutato le ragioni del Tribunale; la fattispecie fosse quella dell'abbandono incontrollato di liquami (art.256, comma 2, dlgs 152/2006) e non dello scarico continuo soggetto a regime amministrativo; la pratica della fertirrigazione non era dimostrata né correttamente effettuata (mancanza di colture effettive, modalità e quantità adeguate); la prescrizione non era maturata alla data della sentenza del Tribunale. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
dlgs n. 152 del 2006 - art. 192, commi 1 e 2
art. 192, commi 1 e 2, dlgs n. 152/2006
Riferito al corretto inquadramento delle responsabilità ambientali; la Corte utilizza la norma nel contesto del ciclo dei rifiuti e delle responsabilità legate alla gestione delle deiezioni animali, come premessa alla contestazione della normativa sui rifiuti/liquami
dlgs n. 152 del 2006 - art. 256, comma 2
art. 256, comma 2, dlgs n. 152/2006
La Corte conferma che l'abbandono incontrollato di liquami che raggiungono le acque superficiali integra il reato previsto da tale articolo; distingue tale fattispecie dallo 'scarico' che richiede un collegamento continuo verso un corpo recettore per rientrare nella disciplina sugli scarichi (il cui illecito può essere amministrativo)
dlgs n. 152 del 2006 - art. 185, lettera t)
art. 185, lettera t), dlgs n. 152/2006
La deroga per la pratica della fertirrigazione non è applicabile quando lo spandimento dei liquami non avviene in condizioni agricole compatibili (assenza di colture effettive, modalità e quantità adeguate); la Corte ritiene non sussistente tale deroga nel caso di tracimazione incontrollata
codice di procedura penale - art. 616
La norma è stata richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso in cassazione dichiarato inammissibile
Massime di principio
- La qualificazione tra 'scarico' amministrativo e 'abbandono' penale dipende dalla continuità e dal sistema di collettamento: uno scarico richiede un collegamento senza soluzione di continuità verso un corpo recettore; la tracimazione e l'abbandono incontrollato configurano reato penale ai sensi dell'art.256, comma 2.
- La prova dell'esistenza di un corpo recettore non è limitata alla registrazione in elenchi comunali: elementi fotografici e documentali che attestino la presenza effettiva di acque superficiali possono essere decisivi.
- L'esenzione per fertirrigazione (art.185 lett. t)) richiede condizioni agronomiche effettive: presenza di colture, adeguatezza di quantità e qualità dei reflui, tempi e modalità di applicazione; spandimenti estemporanei o tracimazioni non rientrano nell'esenzione.
- La prescrizione dei reati contravvenzionali istantanei decorre dalla data del fatto (ispezione/accertamento); se intervengono atti interruttivi (o se il termine non è ancora maturato alla data della sentenza di merito), la prescrizione non è operante in sede di impugnazione in cassazione.
- In sede di impugnazione, l'omessa confutazione delle specifiche evidenze probatorie assunte in primo grado (es. fotografie) può rendere i motivi di ricorso aspecifici e quindi inammissibili.
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