Cassazione Penale, Sentenza n. 24489/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dagli artt. 48 e 633 c.p., deducendo: 1) carenza o contraddittorietà della motivazione rispetto alla qualificazione della condotta come invasione arbitraria e alla mancanza dei requisiti degli indizi (gravità, precisione e concordanza), sostenendo che il fatto che l'immobile fosse pignorato dal 2013 non dimostrava di per sé la natura contra ius dell'ingresso o della stabile occupazione; 2) errata applicazione dell'art. 633 c.p. e mancanza di motivazione circa la persistenza dell'elemento materiale del reato al momento della querela, con la tesi che la permanenza dell'occupazione non sussisteva più quando fu presentata la querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e generici. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato la responsabilità del ricorrente, desumendola dalla prova che Velasquez gestiva l'appartamento pignorato come amministratore di fatto, avendo stipulato un contratto di locazione nel 2014 e percepito canoni, inducendo un terzo all'occupazione. Sull'aspetto della procedibilità e della natura del reato, la Corte ha confermato il principio (giurisprudenza consolidata) secondo cui l'invasione seguita da occupazione protratta è reato permanente: l'arbitrarietà iniziale dell'accesso rende penalmente rilevante lo stato di occupazione anche in relazione a successivi mutamenti dominicali, e la querela è tempestiva se proposta durante il periodo di protrazione dell'occupazione. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il reato di invasione di edifici, quando sfocia in occupazione protratta, assume natura di reato permanente: l'arbitrarietà iniziale dell'accesso (mancanza di diritto di accesso) caratterizza l'illiceità anche se la violenza è assente; l'occupazione è l'estrinsecazione materiale della condotta.
art. 382, comma 2, cod. proc. pen.
Ai fini della tempestività della querela, lo stato di 'flagranza' relativo all'occupazione perdura per tutto il tempo in cui si protrae la consumazione del reato, rendendo efficace la querela presentata durante la prosecuzione dell'occupazione (almeno per il trimestre precedente).
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Citata come riferimento per il potere di liquidare una somma a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso denoti profili di colpa; utilizzata per giustificare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 2, n. 20132 del 11/04/2018 (Morello)
Giurisprudenza richiamata che sottolinea la natura permanente dell'occupazione e la conseguente tempestività ed efficacia della querela durante il periodo di protrazione dell'occupazione.
Massime di principio
- Se l'ingresso iniziale in un immobile è arbitrario (contra ius), la successiva occupazione protratta configura un reato di natura permanente; la rilevanza penale non viene meno per cambiamenti successivi nella situazione dominicale.
- La querela come strumento di procedibilità è tempestiva se presentata durante il periodo in cui l'occupazione illegittima è ancora protratta; lo stato di flagranza, ai fini della querela, perdura per tutta la durata dell'occupazione.
- In sede di Cassazione non è ammesso un sindacato libero e completo sulla valutazione del merito e delle prove compiuta dai giudici di merito: le doglianze sulla valutazione degli indizi e delle prove devono evidenziare vizi di motivazione manifesti e di diritto, non semplici divergenze ricostruttive.
- La mera circostanza del pignoramento dell'immobile non esclude a priori la responsabilità penale per invasione/occupazione: è necessario valutare il ruolo dell'imputato (es. gestione come amministratore di fatto), i comportamenti concreti (consegna chiavi, percezione canoni, pressioni) e la presenza di elementi indiziari adeguati.
- Ricorsi giudicati manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende; quindi la valutazione preventiva della fondatezza giuridica e fattuale del ricorso è cruciale.
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