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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26928/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 1/06/2023 che ha confermato il decreto di sequestro preventivo (3/05/2023) dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente rilasciata dal Comune di Supino. Il ricorrente deduce vizi motivazionali e violazione di legge, lamentando che il Tribunale ha fatto riferimento a tabulati telefonici non presenti negli atti per affermare che il suo cellulare non ha mai agganciato le celle di Supino; alla mancata registrazione Telepass al casello di Ferentino nonostante il veicolo non fosse dotato di Telepass; all'assenza negli atti dei voucher menzionati nel decreto; alla neutralità della propria dichiarazione (volontà di proseguire l'attività) e, infine, che in un piccolo Comune i dipendenti comunali sarebbero comunque a conoscenza della reale situazione e quindi non avrebbero potuto essere indotti in errore.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i vizi motivazionali dedotti non sono decisivi. Ha ritenuto che la ratio decidendi del provvedimento impugnato risieda nel fatto, non specificamente contestato, che nel Comune di Supino il ricorrente non dispone di locali effettivamente adibiti o attrezzati ad autorimessa. Gli elementi citati dal Tribunale relativi a telefoni o Telepass possono essere cassati dall'argomentazione senza mutare il profilo sostanziale collegato all'art. 11 della legge 21/1991 circa l'inesistenza di una rimessa nel territorio autorizzante. La Corte ha richiamato precedenti secondo cui è legittimo il sequestro preventivo dell'autorizzazione NCC per il reato di falso ideologico per induzione quando non è veritiera l'attestazione di una sede operativa/rimessa nel territorio. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • Legge 21/1991

    La necessità che il richiedente di autorizzazione NCC dichiari veritieramente la sede operativa e l'esistenza di almeno una rimessa nel territorio dell'ente autorizzante; la mancanza di una rimessa legittima il sequestro dell'autorizzazione per possibile falso ideologico per induzione

  • Codice penale

    Art. 480 (falso ideologico) e art. 48 (concorso di persone nel reato): la Corte richiama che l'eventuale falso ideologico nell'atto di richiesta può giustificare misure cautelari sul titolo autorizzatorio

  • Codice di procedura penale

    Prevede la condanna per inammissibilità del ricorso e l'onere del ricorrente al pagamento delle spese processuali; applicata per disporre anche la somma a favore della Cassa delle ammende

  • Decreto-legge 28/10/2020, n. 137 conv. in L. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale

Massime di principio

  • Il difetto sostanziale (assenza di locali effettivamente adibiti a rimessa nel Comune autorizzante) può rendere legittimo il sequestro dell'autorizzazione NCC anche se singoli elementi probatori richiamati nel provvedimento sono discutibili o non perfettamente documentati
  • I vizi motivazionali di carattere secondario o la presenza di argomentazioni eliminabili non determinano automaticamente l'accoglimento del ricorso quando rimane un nucleo di fatto non contestato decisivo per la decisione
  • La mancata produzione di alcuni documenti (es. tabulati, voucher, registrazioni Telepass) incide sul peso della prova ma non sempre sulla legittimità della misura cautelare se esistono altre evidenze e fatti non contestati
  • In tema di richieste autorizzatorie per attività regolate (es. NCC), la dichiarazione del richiedente sulla disponibilità di sede/rimessa assume natura essenziale: una dichiarazione inesatta può integrare profili di falso idonei a giustificare misure urgenti a tutela dell'azione penale
  • Argomentazioni basate su supposizioni circa la conoscenza 'naturale' degli impiegati comunali in piccoli centri non escludono, di per sé, l'induzione in errore del pubblico ufficiale e non costituiscono efficiente elemento probatorio contrario

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