Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46013/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per reato di cui agli artt. 81 c.p. e 73, comma 5, DPR 309/1990, deducendo: (1) violazione dell'art. 237 c.p.p. e dell'art. 606 c.p.p. per la mancata acquisizione di una informativa di polizia giudiziaria ritenuta decisiva, sostenendo che fosse "documento proveniente" dall'imputato; (2) violazione dell'art. 545-bis c.p.p. e dell'art. 58 L. 24/11/1981, n. 689 per omessa valutazione dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità alla luce delle modifiche legislative (d.lgs. 150/2022), e per il fatto che il programma prodotto si riferiva ad altro procedimento e prevedeva meno di sei ore settimanali mentre la nuova disciplina richiede almeno sei ore, sostenendo inoltre che la Corte avrebbe dovuto sospendere il procedimento per acquisire un programma specifico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo manifestamente infondato: l'informativa di polizia giudiziaria non è un "documento proveniente" dall'imputato ai sensi dell'art. 237 c.p.p., pertanto la sua acquisizione poteva essere legittimamente impedita dal pubblico ministero e richiedeva il contraddittorio/consenso delle parti. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto che la Corte di appello avesse respinto la richiesta di sostituzione della pena per ragione formale (irregolarità del programma) senza valutare l'adeguatezza della pena sostitutiva ; ha affermato che la nuova disciplina (art. 545-bis c.p.p. e modifiche alla L. 689/1981) si applica anche ai procedimenti pendenti in appello se più favorevole (art. 95 d.lgs. 150/2022) e ha stabilito principi di diritto sul ruolo del giudice nell'eventuale rinvio per elaborare/integrare il programma. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata sul punto e rinviata alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame conformemente ai principi affermati; il ricorso è rigettato per il resto.

Norme richiamate

  • art. 237 cod. proc. pen.

    Il 'documento proveniente dall'imputato' è quello di cui l'imputato è autore o che riguarda specificamente la sua persona; non include qualsiasi atto d'indagine (come informativa di polizia giudiziaria) e quindi la produzione/acquisizione di tali atti può richiedere il consenso delle parti.

  • art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamato come causa di impugnazione per errori di diritto e omessa assunzione di prova; la Corte ha ritenuto il motivo infondato rispetto all'informativa non acquisita.

  • art. 431, comma 2 cod. proc. pen.

    Prevede che l'acquisizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero debba essere concordata dalle parti; confermata la possibilità per il PM di opporsi all'acquisizione di atti d'indagine senza esame del teste.

  • art. 493, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato per giustificare i limiti all'acquisizione documentale e per evitare l'elusione dei divieti procedurali mediante una lettura estensiva di 'documento proveniente dall'imputato'.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    introdotto dall'art. 31 dlgs 10/10/2022, n. 150

    Regola il subprocedimento per la sostituzione delle pene detentive brevi; attribuisce al giudice la facoltà di sospendere il procedimento per acquisire o predisporre il programma di trattamento (rinvio fino a 60 giorni) ma non impone l'obbligo di rinvio; il giudice deve valutare l'adeguatezza della pena sostitutiva e, se la ritiene adeguata, ha il dovere di provvedere all'elaborazione/integrazione del programma.

  • art. 58 L. 24/11/1981, n. 689

    Fissa i criteri discrezionali per l'applicazione delle pene sostitutive; la Corte ricorda che la decisione deve essere motivata tenendo conto degli indici dell'art. 133 c.p. e della personalità del condannato.

  • art. 56-bis L. 24/11/1981, n. 689

    introdotto dall'art. 71 dlgs n.150/2022

    Regola il lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva e fissa l'impegno settimanale tra un minimo di sei ore e un massimo di quindici; la Corte precisa che la mancata conformità formale del programma non può sola giustificare il rigetto della sostituzione senza valutare l'adeguatezza complessiva.

  • art. 20-bis cod. pen.

    introdotto dal dlgs 150/2022

    Introduce le pene sostitutive delle pene detentive brevi nel codice penale; la riforma attribuisce al giudice della cognizione il compito di specificare contenuto e progetto attuativo della pena sostitutiva.

  • art. 95 dlgs n.150/2022

    Stabilisce che le nuove norme sulle pene sostitutive si applicano, se più favorevoli, anche ai procedimenti pendenti in primo grado o in appello alla data di entrata in vigore del decreto; giustifica l'applicazione della nuova disciplina anche al procedimento in esame.

  • art. 597, comma 5 cod. proc. pen.

    Richiama il principio devolutivo: il giudice d'appello può applicare sanzioni sostitutive solo se il relativo tema è stato specificamente devoluto nei motivi di appello; l'applicabilità di 545-bis in appello è quindi condizionata alla devoluzione.

  • art. 464-bis cod. proc. pen.

    Norma sulla sospensione del procedimento con messa alla prova; la Corte distingue questo istituto dalla sostituzione della pena, osservando che per la messa alla prova il programma elaborato con l'UEPE è requisito di ammissibilità, mentre per la sostituzione non è una condizione di ammissibilità.

  • art. 133 cod. pen.

    Indici per la determinazione della pena che devono essere presi in considerazione anche nella valutazione dell'adeguatezza della pena sostitutiva (giudizio prognostico, personalità, precedenti, ecc.).

Massime di principio

  • Un'informativa di polizia giudiziaria non è un 'documento proveniente' dall'imputato ai sensi dell'art. 237 c.p.p.; la sua acquisizione può richiedere il consenso delle parti e il pubblico ministero può legittimamente opporvisi.
  • La nuova disciplina sulle pene sostitutive (d.lgs. 150/2022, art. 545-bis c.p.p. e modifiche alla L. 689/1981) si applica anche ai procedimenti pendenti in grado di appello se più favorevole, in base alla norma transitoria (art. 95 dlgs 150/2022).
  • In appello le sanzioni sostitutive possono essere applicate solo se la questione è stata specificamente devoluta nei motivi di appello (principio devolutivo, art. 597 c.p.p., comma 5).
  • La mancata produzione di un programma di trattamento non è, di per sé, motivo inamissibile per la richiesta di sostituzione della pena: il giudice può e, se opportuno, deve sospendere il procedimento per acquisire o integrare il programma (facoltà fino a 60 giorni), e comunque deve valutare l'adeguatezza della pena sostitutiva sulla base dei criteri dell'art. 58 L. 689/1981 e dell'art. 133 c.p.
  • Va operata una chiara distinzione tra messa alla prova (per la quale il programma elaborato con l'UEPE è requisito di ammissibilità) e la sostituzione della pena (subprocedimento al termine del giudizio di condanna), con conseguente differente incidenza dei requisiti formali procedurali.
  • Il giudice deve motivare specificamente la decisione di negare una pena sostitutiva, indicandone i presupposti in termini di adeguatezza rispetto alle finalità rieducative e repressiva, considerando la personalità del condannato e gli indici dell'art. 133 c.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.