Cassazione Civile, Ordinanza n. 35283/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una compagnia assicuratrice, creditrice di una somma di euro 311.000 nei confronti di un soggetto già beneficiario di una precedente condanna risarcitoria. La creditrice ha convenuto in giudizio il debitore e la società odierna ricorrente, chiedendo che fosse dichiarata simulata o inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la compravendita di un immobile intervenuta poco dopo la pubblicazione della sentenza che aveva definito il rapporto tra creditrice e debitore. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo integrati i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria. La società acquirente ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione dell'art. 2901 c.c. per avere la Corte territoriale confuso la scientia damni con l'eventus damni, desumendo la consapevolezza del pregiudizio dal solo fatto che il trasferimento avesse reso il patrimonio del debitore difficilmente aggredibile; con il secondo denuncia violazione dell'art. 2901 c.c. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito abbia dato per provata la conoscenza del debito senza adeguata dimostrazione, in modo apodittico e tale da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, esaminandoli congiuntamente, entrambi i motivi. Ha affermato che la modificazione del patrimonio del debitore, in senso quantitativo o qualitativo, integra l'eventus damni, cioè l'elemento oggettivo dell'azione revocatoria, ma non anche la scientia damni, che attiene al diverso elemento soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. La Corte ha censurato la sentenza impugnata perché aveva dedotto la scientia damni dal solo trasferimento di tutti i beni immobili del debitore e dalla mancanza di prova di altri cespiti aggredibili, sovrapponendo così la prova dell'elemento soggettivo a quella dell'eventus damni. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Per l'azione revocatoria occorrono sia l'eventus damni, quale pregiudizio oggettivo alle ragioni del creditore, sia la scientia damni, quale consapevolezza del debitore di arrecare quel pregiudizio; i due piani non possono essere confusi.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È utilizzato come parametro di censura per la dedotta violazione o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È utilizzato come parametro di censura per il denunciato vizio motivazionale, sotto forma di motivazione apparente o illogica.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata ai sensi del rito camerale semplificato.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, la modifica in senso quantitativo o qualitativo del patrimonio del debitore può integrare l'eventus damni, ma non prova di per sé la scientia damni.
- La consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio al creditore deve essere desunta da una pluralità di indizi concordanti, valutati complessivamente secondo un criterio di normalità, e non da un solo fatto coincidente con l'evento dannoso.
- La prova presuntiva è ammissibile per dimostrare la scientia damni, ma la motivazione deve dare conto degli elementi indiziari utilizzati e del ragionamento inferenziale seguito; non è sufficiente un'affermazione apodittica o tautologica.
- In sede di legittimità è censurabile la sentenza che sovrapponga il presupposto oggettivo e quello soggettivo dell'azione revocatoria, trattando come prova della consapevolezza del pregiudizio ciò che attiene invece alla mera lesione patrimoniale del creditore.
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