Cassazione Penale, Ordinanza n. 10109/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso fosse generico e non rispettasse l'onere di specificità richiesto quando si deduce l'omessa valutazione da parte del giudice d'appello dei motivi di gravame. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza/sentenza della Corte di appello deducendo vizi di motivazione. Dalla motivazione della Corte di cassazione emerge che in appello il gravame era stato ritenuto preliminarmente inammissibile per genericità dei motivi e che era stata anche esclusa la tenuità del fatto, in ragione dell'ammontare non ridotto delle imposte evase. Nel ricorso per cassazione il ricorrente si doleva della mancata analisi dei motivi di appello, ma senza trascriverli o illustrarli in modo specifico; anzi, riconosceva che erano stati motivati solo in modo "succinto". La censura è stata giudicata generica perché non specificava il contenuto dell'impugnazione né la decisività dei motivi asseritamente trascurati.
Norme richiamate
La Corte richiama indirettamente il tema della particolare tenuità del fatto, esclusa in appello per l'ammontare non ridotto delle imposte evase.
La censura di vizio di motivazione in cassazione richiede specificità e puntuale indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che si assumono trascurati.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 25/02/2019, Rv. 275853-02
Si richiama il principio secondo cui la deduzione di omessa valutazione dei motivi di appello impone al ricorrente di specificarne il contenuto e la decisività, consentendo l'autonoma individuazione delle questioni non risolte.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci l'omessa valutazione dei motivi di appello, il ricorrente deve indicare in modo preciso il contenuto dei motivi pretermessi e spiegare perché essi siano decisivi; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
- L'atto di ricorso deve contenere la puntuale prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre al controllo di legittimità; non è sufficiente lamentare in astratto la mancata considerazione del gravame senza riportarne e discuterne specificamente il contenuto.
- Quando la Corte di appello abbia dichiarato l'inammissibilità dei motivi di gravame per genericità, il ricorso per cassazione che non confuti in modo analitico tale rilievo è esso stesso generico e non consente il sindacato di legittimità.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando l'entità dell'offesa, quale l'ammontare non modesto dell'imposta evasa, quando tale dato escluda la minima offensività richiesta dalla causa di non punibilità.
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