Cassazione Civile, Ordinanza n. 25805/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (istante)
La controversia
La controversia nasce da un precedente processo di equa riparazione c.d. "Pinto su Pinto", relativo alla durata di un giudizio di equa riparazione presupposto svolto nella fase di cognizione dal 15/06/2011 al 19/05/2016 e nella fase di ottemperanza dal 10/09/2018 al 18/04/2019. La Corte d'appello di Roma aveva liquidato un indennizzo di euro 1.600, ritenendo erroneamente che la durata ragionevole del processo presupposto, nel suo grado di merito cognitivo-esecutivo, fosse di un anno e sei mesi anziché di un anno. La ricorrente ha quindi dedotto, con un unico motivo, la violazione di varie disposizioni della legge n. 89 del 2001, nonché degli artt. 111 e 117 Cost. e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che la durata non ragionevole era stata calcolata in 4 anni, 6 mesi e 12 giorni e non in 4 anni e 12 giorni; da ciò derivava che il periodo indennizzabile doveva essere di 5 anni e non di 4, con conseguente maggiore importo dell'equo indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che, nel processo di equa riparazione presupposto, la durata ragionevole del grado di merito è di un anno; la fase esecutiva è flessibile quanto al momento di inizio, ma il tempo tra definizione della cognizione e avvio dell'esecuzione non si computa nella durata del processo. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva erroneamente aggiunto sei mesi alla durata ragionevole di un anno del processo presupposto, così da sottostimare la durata non ragionevole e il periodo indennizzabile. Perciò il decreto impugnato è stato cassato in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-bis, L. 89/2001
la Corte richiama la declaratoria di incostituzionalità e il parametro di ragionevole durata elaborato dalla Corte costituzionale, individuando in due anni il termine complessivo per il processo di equa riparazione nei due gradi.
norma richiamata dalla ricorrente per dedurre la violazione dei criteri di durata ragionevole e di quantificazione dell'indennizzo.
norma richiamata dalla ricorrente tra quelle violate; la decisione si concentra sul calcolo della durata ragionevole del procedimento presupposto.
norma richiamata dalla ricorrente tra quelle violate; il testo non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.
art. 5-ter, comma 5, L. 89/2001
norma richiamata dalla ricorrente tra quelle violate; il testo non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.
art. 5-sexies, commi 1 e 5, L. 89/2001
norme richiamate dalla ricorrente tra quelle violate; il testo non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.
norma richiamata dalla ricorrente tra quelle violate; il testo non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale a sostegno della censura sulla ragionevole durata del processo.
art. 117 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale di conformità alla CEDU.
art. 6 CEDU
richiamato quale parametro sovranazionale sulla ragionevole durata del processo.
art. 14 d.l. 669/1996 conv. in l. 30/1997
nel solo caso dell'espropriazione forzata, il creditore deve rispettare il termine dilatorio semestrale prima di iniziare la fase esecutiva.
il termine di sei mesi decorre dalla definitività della fase esecutiva per proporre la domanda di equa riparazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione relativo alla durata di un precedente giudizio di equa riparazione, la durata ragionevole del grado di merito va commisurata a un anno complessivo per la sequenza cognitivo-esecutiva, senza sommare automaticamente sei mesi alla fase di cognizione.
- La fase esecutiva del processo presupposto può iniziare anche dopo un intervallo dalla definizione della cognizione, ma tale intervallo, se successivo alla definitività della cognizione e anteriore all'inizio dell'esecuzione, non si computa nella durata del processo.
- Ai fini della quantificazione dell'indennizzo, un errore nel determinare la durata ragionevole del processo presupposto altera la misura del periodo indennizzabile e impone la cassazione del decreto di merito.
- Nel caso di esecuzione forzata, il termine dilatorio semestrale previsto dalla normativa speciale rileva solo per l'avvio dell'esecuzione forzata e non incide, in via generale, sul criterio di computo della durata ragionevole del processo presupposto.
- La durata ragionevole dei procedimenti di equa riparazione deve essere valutata tenendo conto della loro funzione rimediale e della necessità che essi si svolgano più rapidamente dei processi ordinari.
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