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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10906/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'assoluzione emessa dalla Corte di appello di Salerno che aveva riformato la condanna per calunnia (art. 368 c.p.) inflitta dal GUP di Nocera Inferiore; il Procuratore Generale deduceva travisamento della prova e vizi di motivazione perché la Corte territoriale avrebbe indebitamente valorizzato la revoca della denuncia e il successivo risarcimento operato dal Palumbo, omettendo di considerare la sequenza cronologica degli eventi (consegna dell'assegno in pagamento, post-datazione, presentazione della denuncia alcuni giorni dopo, sollecitazione del prenditore e pagamento solo dopo protesto) che, secondo il primo giudice, indicavano la piena consapevolezza della falsità della denuncia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nella parte relativa alla insufficiente e lacunosa motivazione della Corte di appello. Ha ritenuto che l'assoluzione in appello non abbia fornito una giustificazione puntuale e adeguata della diversa valutazione probatoria rispetto alla sentenza di condanna di primo grado; ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di appello di Napoli per una nuova, integrale e complessiva valutazione degli elementi di prova e del dolo, con l'indicazione di motivare specificamente le ragioni che portassero ad escludere o a ritenere subvalenti gli elementi considerati significativi dal primo giudice.

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen.

    La fattispecie della calunnia comprende anche la falsa denuncia idonea ad avviare indagini contro una persona che si sa innocente; non è necessario che la denuncia contenga la qualificazione giuridica esatta del reato, basta che le circostanze siano idonee a far ritenere l'esistenza di un illecito (es. simulazione di tracce di furto o ricettazione mediante denuncia di smarrimento di assegni).

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che abilita il ricorso per cassazione per motivo relativo a travisamento della prova o carenze della motivazione; qui usata per censurare la valutazione probatoria e la motivazione della Corte d'appello.

  • art. 533 e art. 530 cod. proc. pen. (richiamati in giurisprudenza)

    art. 533 e art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamati per spiegare l'asimmetria delle soglie probatorie tra condanna e assoluzione: l'oltre ogni ragionevole dubbio è criterio dell'art. 533 per la condanna, mentre l'art. 530 consente all'appello assolutorio di puntare a ricostruzioni alternative senza dover dimostrare l'errore del primo giudizio 'oltre ogni ragionevole dubbio', pur imponendo che l'assoluzione in appello sia motivata in modo puntuale quando riforma una condanna.

  • Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 (Troise)

    Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017

    Principio secondo cui il giudice d'appello che assolve dopo una condanna deve offrire motivazione puntuale e adeguata, dando conto delle ragioni per escludere la rilevanza degli elementi valorizzati dal primo giudice; la Corte ha richiamato questo orientamento per censurare l'assoluzione priva di adeguata giustificazione.

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello riforma in senso assolutorio una condanna di primo grado deve comunque fornire una motivazione puntuale e adeguata che giustifichi la diversa valutazione del materiale probatorio, richiamando e confrontandosi con le principali risultanze che avevano portato alla condanna.
  • La calunnia (art. 368 c.p.) si configura anche con la falsa denuncia di smarrimento di titoli consegnati in pagamento se tale denuncia è idonea a simulare tracce di un reato (es. furto, ricettazione) e ad avviare indagini; non è necessario che venga indicata espressamente la fattispecie delittuosa.
  • Nell'accertamento del dolo è determinante la valutazione della cronologia degli atti (emissione/consegna dell'assegno, presentazione della denuncia, eventuale revoca e pagamenti successivi): comportamenti successivi non cancellano automaticamente indizi forti raccolti sul punto di partenza.
  • In appello è ammessa una diversa ricostruzione fattuale rispetto al primo grado, ma tale ricostruzione deve essere supportata da argomentazioni che spieghino perché le conclusioni del primo giudice non sono più condivisibili; l'assenza di tale spiegazione rende la decisione cassabile per carenza di motivazione.
  • Se la motivazione dell'assoluzione è apodittica o omette di trattare elementi decisivi emersi in primo grado la Cassazione ordinerà il rinvio per nuovo esame da parte della Corte territoriale competente.

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