Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11861/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per violenza privata e minaccia. I motivi dedotti riguardavano: 1) violazione di legge per mancato assorbimento della minaccia nella violenza privata, sostenendo che la condotta di minaccia dovesse essere assorbita nella più grave fattispecie di violenza privata; 2) inosservanza di legge e travisamento della prova in relazione alla qualificazione della condotta anche come ragion fattasi e alla minaccia; 3) omessa valutazione dell'effettiva portata intimidatoria delle espressioni usate nel contesto dei fatti; 4) erronea valutazione della recidiva; 5) illegittimo diniego delle circostanze attenuanti generiche; 6) illegittimo diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili gli altri per aspecificità e/o manifesta infondatezza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la minaccia non era assorbita nella violenza privata perché posta in essere in un momento temporalmente diverso e successivo al blocco coercitivo del veicolo, già idoneo a integrare il reato di violenza privata. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché aspecifici, privi di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, oppure manifestamente infondati. È stata altresì ritenuta corretta la motivazione sulla recidiva, sulle attenuanti generiche e sul diniego della sospensione condizionale, anche perché quest'ultima era già stata concessa due volte e revocata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    La violenza privata si perfeziona con la condotta coercitiva che impedisce o costringe la vittima; il fine prossimo rilevante è il blocco del veicolo, non l'eventuale obiettivo finale dell'agente.

  • art. 612 c.p.

    La minaccia mantiene autonoma rilevanza quando è temporalmente distinta e successiva rispetto alla violenza privata già consumata; non opera l'assorbimento se costituisce un post factum punibile autonomo.

  • art. 84 c.p.

    Richiamato dalla difesa per l'assorbimento; la Corte ne esclude l'applicazione in concreto poiché le due condotte non si esauriscono in un'unica fattispecie.

  • art. 393, comma 2, c.p.

    Norma evocata nei motivi, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile/aspecifico sul punto senza una diversa ricostruzione in diritto.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è stata ritenuta correttamente applicata in presenza di plurime precedenti condanne, anche per reati contro il patrimonio, e di condotte successive a benefici già fruiti e revocati.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione basata sugli indici personali e fattuali ritenuti decisivi, senza necessità di confutare ogni elemento favorevole allegato.

  • art. 163 c.p.

    Il diniego della sospensione condizionale è coerente quando il beneficio sia stato già concesso due volte e revocato, essendo il dato ritenuto decisivo dalla Corte territoriale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non sono specificamente correlati alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; la mancanza di correlazione integra aspecificità.
  • Non vi è assorbimento tra violenza privata e minaccia quando la minaccia è temporalmente autonoma e successiva rispetto alla condotta coercitiva già perfezionativa della violenza privata.
  • Ai fini della configurazione della violenza privata conta il fine prossimo della condotta coercitiva immediata; l'eventuale obiettivo ulteriore perseguito dall'agente non esclude il reato già consumato.
  • La recidiva può essere valorizzata sulla base di precedenti plurimi, della reiterazione dei reati dopo la fruizione di benefici penitenziari e dell'emersione di persistente pericolosità sociale.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario esaminare analiticamente ogni elemento favorevole prospettato dalla difesa.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è adeguatamente motivato quando il giudice valorizza il fatto che il beneficio sia stato già concesso e revocato in precedenza.

Come è indicizzato

MaterieViolenza privataMinacceCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaParte generaleProcesso penale
IstitutiConcorso di personeRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.