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Sentenza

Sentenza n. 8700/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202404204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Viterbo ha respinto la richiesta di revoca del divieto di detenzione di armi adottato nel 2013 ai sensi dell’art. 39 TULPS, in seguito a un grave incidente di caccia nel quale egli aveva esploso accidentalmente un colpo di fucile cagionando lesioni a una terza persona. Ha dedotto la violazione degli artt. 10, 10-bis e 24, comma 2, della l. 241/1990, lamentando l’omessa considerazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto e di una relazione dei Carabinieri favorevole alla revoca; ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 3 e 6 della l. 241/1990 e dell’art. 39 TULPS, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, motivazione insufficiente e illogica. Ha valorizzato il tempo trascorso dall’incidente e l’archiviazione del procedimento penale, oltre ai pareri favorevoli espressi dalla Stazione dei Carabinieri. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori di legge, per spese di giudizio. Ha escluso la violazione delle garanzie partecipative, rilevando che il ricorrente aveva ricevuto il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, aveva presentato osservazioni e che l’Amministrazione aveva svolto un supplemento istruttorio, dando conto nel provvedimento finale delle ragioni del loro mancato accoglimento. Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittima la valutazione prefettizia di non affidabilità, fondata sull’incidente di caccia e sulla condotta quantomeno negligente nel maneggio delle armi, nonostante l’archiviazione del procedimento penale per mancanza di querela e il parere favorevole dei Carabinieri. Il divieto di detenzione di armi ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e non richiede né l’accertamento di un illecito penale né una situazione di pericolosità sociale o un comprovato abuso delle armi. L’Amministrazione può valorizzare anche fatti privi di rilievo penale, purché la valutazione sia coerente con la situazione concreta, congruamente motivata e non manifestamente illogica. Il sindacato del giudice amministrativo è rimasto pertanto circoscritto alla verifica della completezza della motivazione e dell’assenza di arbitrarietà, travisamento o manifesta irrazionalità, senza possibilità di sostituire la propria valutazione a quella dell’Autorità di pubblica sicurezza. Nel caso concreto tali vizi non sono stati ravvisati.

Norme richiamate

  • art. 39 TULPS

    Il divieto prefettizio di detenzione di armi è espressione del potere dell’Autorità di pubblica sicurezza di prevenire il rischio di abuso delle armi quando il detentore non offra pieno affidamento.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento negativo deve essere congruamente motivato, dando conto delle ragioni della valutazione di non affidabilità e del mancato accoglimento delle osservazioni dell’interessato.

  • art. 6 l. 241/1990

    L’Amministrazione deve curare l’istruttoria e valutare gli elementi acquisiti nel procedimento, compresi quelli emersi dopo il preavviso di rigetto.

  • art. 10 l. 241/1990

    La partecipazione procedimentale consente all’interessato di prendere parte al procedimento e presentare osservazioni.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi, seguita dalla valutazione delle osservazioni e da un supplemento istruttorio, soddisfa le garanzie partecipative quando il provvedimento finale motivi il rigetto delle argomentazioni difensive.

  • art. 24, comma 2, l. 241/1990

    Il richiamo alla norma è stato dedotto dal ricorrente, ma il TAR non ha ravvisato una violazione rilevante ai fini dell’annullamento.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria: può essere adottato o mantenuto quando il soggetto non offra pieno affidamento circa il corretto e prudente uso delle armi, anche in assenza di un illecito penale, di una condanna o di una comprovata situazione di pericolosità sociale.
  • La valutazione di non affidabilità può fondarsi su fatti o episodi privi di rilievo penale, compresa una condotta negligente nel maneggio delle armi, purché l’apprezzamento dell’Autorità di pubblica sicurezza sia coerente con gli elementi istruttori, congruamente motivato e non manifestamente irrazionale.
  • L’archiviazione di un procedimento penale per ragioni processuali o di procedibilità non impedisce all’Amministrazione di valutare autonomamente i medesimi fatti sul piano prognostico dell’affidabilità alla detenzione di armi.
  • La prognosi amministrativa sull’affidabilità del detentore di armi non richiede il grado di certezza proprio dell’accertamento penale, essendo sufficiente una valutazione induttiva e probabilistica sorretta da un attendibile grado di verosimiglianza.
  • In materia di armi, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Autorità di pubblica sicurezza, ma deve limitarsi a verificare la completezza della motivazione e l’assenza di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
  • La partecipazione procedimentale è adeguatamente garantita quando l’interessato riceve il preavviso di rigetto, presenta osservazioni, queste sono esaminate mediante l’istruttoria amministrativa e il provvedimento finale espone le ragioni del loro mancato accoglimento.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneEccesso di potere

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