Sentenza n. 5573/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune di Napoli sull’istanza volta a ottenere l’adozione di provvedimenti repressivi per opere edilizie ritenute abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dichiarandosi socio della società che aveva condotto il complesso aziendale, ha chiesto l’accertamento del silenzio-inadempimento del Comune rispetto all’istanza con cui sollecitava l’esercizio dei poteri repressivi edilizi. Le opere segnalate, individuate anche mediante confronto tra immagini satellitari e riprese aeree del 2008 e del 2023, comprendevano un corpo di fabbrica con struttura leggera, due piscine e opere di urbanizzazione e sistemazione dell’area. Il ricorrente ha sostenuto di avere un interesse qualificato e differenziato in ragione della partecipazione sociale e delle possibili conseguenze delle opere sul patrimonio della società e sulla propria posizione. Il Comune e la nuda proprietaria hanno eccepito il difetto di legittimazione e di interesse, rilevando che il ricorrente non aveva allegato un rapporto diretto e stabile con l’area e che l’interesse prospettato era riflesso rispetto a quello della società. È stato inoltre dedotto che, prima dell’istanza, l’azienda era stata ceduta a un’altra società.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza sia di legittimazione sia di interesse a ricorrere. Per l’azione avverso il silenzio in materia edilizia occorre una posizione qualificata e differenziata: la legittimazione può fondarsi sulla vicinitas, intesa come stabile collegamento con l’area, mentre l’interesse richiede la prospettazione di un pregiudizio concreto e attuale derivante dalle opere o dall’inerzia amministrativa. Il ricorrente non aveva allegato proprietà, possesso, detenzione qualificata o altro stabile collegamento con i luoghi. La qualità di socio non trasferisce al socio le situazioni giuridiche spettanti alla società, soggetto distinto, e non consente di agire autonomamente per interessi che incidono direttamente sulla sfera dell’ente. Inoltre, il rischio di eventuali responsabilità personali o societarie non integra un pregiudizio urbanistico-edilizio proprio, concreto e attuale. La mera presentazione di un esposto o di una diffida non configura un’azione popolare a tutela della legalità edilizia. È stato altresì rilevato che, alla data dell’istanza, la società aveva già ceduto l’azienda, senza che risultasse quindi un rapporto diretto con l’area neppure in capo ad essa. Spese compensate.
Norme richiamate
L’azione avverso il silenzio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., presuppone non soltanto l’inerzia dell’Amministrazione rispetto ad una sollecitazione all’esercizio di un potere, ma altresì la titolarità, in capo al soggetto agente, di una posizione giuridica qualificata e differenziata cui corrisponda uno specifico obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
L’azione contro il silenzio richiede, oltre all’inerzia, che il ricorrente sia titolare di una posizione qualificata e differenziata alla quale corrisponda uno specifico obbligo amministrativo di provvedere.
La mera presentazione di un esposto o di una diffida volta a sollecitare l’esercizio dei poteri repressivi in materia edilizia non è, dunque, sufficiente a radicare l’azione avverso il silenzio, non essendo configurabile un’azione popolare a tutela della legalità urbanistico-edilizia.
La sollecitazione dei poteri repressivi edilizi non attribuisce da sola la legittimazione all’azione contro il silenzio: occorre una posizione differenziata, non essendo ammessa un’azione popolare.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio presuppone che il ricorrente sia titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata cui corrisponda uno specifico obbligo dell’amministrazione di provvedere; la mera presentazione di un esposto o di una diffida non basta a fondare l’azione.
- Nelle controversie sul silenzio relativo all’esercizio dei poteri repressivi edilizi, la legittimazione può fondarsi sulla vicinitas, intesa come stabile collegamento con l’area interessata, mentre l’interesse al ricorso richiede la prospettazione di un pregiudizio concreto e attuale derivante dalle opere o dall’inerzia amministrativa.
- La qualità di socio di una società di capitali non attribuisce al socio, in via autonoma, la titolarità delle posizioni giuridiche spettanti alla società né lo legittima ad agire per interessi che incidono direttamente sulla sfera dell’ente; l’interesse meramente riflesso del socio non è sufficiente a fondare l’azione.
- Il rischio di conseguenze civili, amministrative o penali connesse alla posizione di socio non costituisce, di per sé, un pregiudizio urbanistico-edilizio proprio, concreto e attuale idoneo a fondare l’interesse al ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 1097/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 1099/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 1098/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 4506/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 401/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 402/2026 - Campobasso, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →