Cassazione Penale, Sentenza n. 38843/2022 del 14/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di espiare la pena residua presso il proprio domicilio ai sensi della legge 26 novembre 2010, n. 199, per la presenza di un reato "ostativo" ai sensi dell'art. 4-bis ord. pen.; il ricorrente contestava l'interpretazione adottata dal Tribunale, richiamando orientamenti giurisprudenziali favorevoli e sostenendo l'applicabilità del principio di "scioglimento del cumulo" anche per reati ostativi e confrontando la disciplina con altri istituti di detenzione alternativa
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il ricorrente ha espiato la pena il 12 marzo 2022 e quindi ha perduto l'utilità pratica dell'annullamento dell'ordinanza; non si è pertanto pronunciata sul merito delle questioni sostanziali relative all'applicabilità della legge 199/2010 e all'interpretazione dell'art. 4-bis. Inoltre non è stata disposta condanna alle spese processuali né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Legge 26 novembre 2010, n. 199
La legge disciplina la possibilità di espiare la pena residua presso il domicilio. Nel caso la misura alternativa era stata esclusa per la presenza di un reato ostativo; la Corte, pur non decidendo sul merito, ha dato rilievo alla sopravvenuta inutilezza del provvedimento impugnato dopo l'espiazione della pena
Art. 4-bis ord. pen. (reati cd. ostativi)
Il provvedimento impugnato aveva fondato l'inammissibilità sull'esistenza di un reato ostativo ex art. 4-bis; la Corte non è entrata nel merito dell'interpretazione di tale norma per la sopravvenuta carenza d'interesse
Art. 568, comma 4, cod. proc. pen. (nozione d'interesse a impugnare, giurisprudenza richiamata)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che richiede un interesse utilitaristico, concreto e attuale alla impugnazione e che tale interesse deve perdurare anche al momento della decisione; è stato applicato il principio della "carenza d'interesse sopraggiunta"
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse)
Sulla base di tale disposizione la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse, avendo il ricorrente espiato la pena nel corso del procedimento
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare deve essere concreto, attuale e perdurare fino al momento della decisione: se l'oggetto utile dell'impugnazione si estingue (es. espiazione della pena), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse
- Il giudice può non pronunciare sul merito quando sussiste una causa di improcedibilità o inammissibilità precludente (qui: sopravvenuta carenza d'interesse); ciò non legittima automaticamente la condanna alle spese né sanzioni quando non vi è soccombenza effettiva
- Quando la controversia riguarda misure alternative basate su norme ostative (es. art. 4-bis), è importante conservare l'interesse giuridico fino alla decisione (per esempio evitando che la pena venga eseguita integralmente prima dell'esito del giudizio) per ottenere una pronuncia di merito
- In situazioni analoghe, chi propone impugnazione dovrebbe monitorare lo stato di esecuzione della pena e valutare rimedi cautelari o tempestive azioni processuali per evitare la perdita di interesse
- La giurisprudenza richiede un'analisi utilitaristica dell'interesse: non basta l'interesse teorico a sostenere il gravame se la decisione favorevole non porterebbe più un vantaggio reale e attuale
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