Cassazione Civile, Ordinanza n. 30680/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società aveva ricevuto due avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2010, con recupero a tassazione di componenti negativi dedotti ma di competenza dell’anno precedente, ai fini Ires e Irap. Gli avvisi riconoscevano però un credito d’imposta maturato per il 2009 pari alle imposte accertate per il 2010. La contribuente prestava acquiescenza ai rilievi, utilizzava il credito per compensare le imposte accertate e versava interessi passivi e sanzioni ridotte. Successivamente chiedeva il rimborso degli interessi maturati sui maggiori versamenti effettuati per il 2009, impugnando il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione. Il ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, denunciava violazione dell’art. 44 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il ritardato rimborso delle imposte versate dovesse comunque comportare il diritto agli interessi, indipendentemente dall’acquiescenza prestata agli atti impositivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la motivazione della sentenza d’appello conteneva un riferimento improprio all’accertamento con adesione, mentre nella fattispecie vi era stata acquiescenza; tuttavia questa inesattezza non incideva sull’esito. Secondo la Corte, in presenza di un atto impositivo autonomamente impugnabile, il contribuente deve scegliere tra impugnazione e acquiescenza; una volta prestata acquiescenza, non è più possibile ripensarsi e avanzare pretese restitutorie sulla stessa posizione tributaria. Inoltre, quando la compensazione avviene per volontà del contribuente, essa determina l’estinzione delle reciproche posizioni creditorie e debitorie e vale come rinuncia a ulteriori pretese sul medesimo credito tributario. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 44 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
la norma sul ritardato rimborso delle imposte con corresponsione di interessi non opera per superare gli effetti preclusivi dell’acquiescenza prestata dal contribuente all’atto impositivo, quando la pretesa restitutoria investe la medesima posizione tributaria definita
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Quando il contribuente riceve un atto impositivo autonomamente impugnabile, deve scegliere tra impugnazione e acquiescenza; se presta acquiescenza, resta preclusa ogni successiva contestazione o richiesta restitutoria sulla stessa pretesa fiscale.
- La compensazione di crediti e debiti tributari disposta per volontà del contribuente estingue le reciproche posizioni e può valere come rinuncia a ulteriori pretese sul medesimo credito tributario.
- Il vizio della motivazione del giudice di merito che richiami un istituto non effettivamente verificatosi nel caso concreto non comporta cassazione se la decisione resta corretta nel dispositivo per altra ratio giuridicamente fondata.
- Il diritto agli interessi sul ritardato rimborso non può essere invocato per riaprire, in via restitutoria, una situazione tributaria che il contribuente ha già definito con acquiescenza.
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