Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30680/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La società aveva ricevuto due avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2010, con recupero a tassazione di componenti negativi dedotti ma di competenza dell’anno precedente, ai fini Ires e Irap. Gli avvisi riconoscevano però un credito d’imposta maturato per il 2009 pari alle imposte accertate per il 2010. La contribuente prestava acquiescenza ai rilievi, utilizzava il credito per compensare le imposte accertate e versava interessi passivi e sanzioni ridotte. Successivamente chiedeva il rimborso degli interessi maturati sui maggiori versamenti effettuati per il 2009, impugnando il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione. Il ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, denunciava violazione dell’art. 44 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il ritardato rimborso delle imposte versate dovesse comunque comportare il diritto agli interessi, indipendentemente dall’acquiescenza prestata agli atti impositivi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la motivazione della sentenza d’appello conteneva un riferimento improprio all’accertamento con adesione, mentre nella fattispecie vi era stata acquiescenza; tuttavia questa inesattezza non incideva sull’esito. Secondo la Corte, in presenza di un atto impositivo autonomamente impugnabile, il contribuente deve scegliere tra impugnazione e acquiescenza; una volta prestata acquiescenza, non è più possibile ripensarsi e avanzare pretese restitutorie sulla stessa posizione tributaria. Inoltre, quando la compensazione avviene per volontà del contribuente, essa determina l’estinzione delle reciproche posizioni creditorie e debitorie e vale come rinuncia a ulteriori pretese sul medesimo credito tributario. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente riceve un atto impositivo autonomamente impugnabile, deve scegliere tra impugnazione e acquiescenza; se presta acquiescenza, resta preclusa ogni successiva contestazione o richiesta restitutoria sulla stessa pretesa fiscale.
  • La compensazione di crediti e debiti tributari disposta per volontà del contribuente estingue le reciproche posizioni e può valere come rinuncia a ulteriori pretese sul medesimo credito tributario.
  • Il vizio della motivazione del giudice di merito che richiami un istituto non effettivamente verificatosi nel caso concreto non comporta cassazione se la decisione resta corretta nel dispositivo per altra ratio giuridicamente fondata.
  • Il diritto agli interessi sul ritardato rimborso non può essere invocato per riaprire, in via restitutoria, una situazione tributaria che il contribuente ha già definito con acquiescenza.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.