Cassazione Civile, Ordinanza n. 13094/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto entrambi i ricorsi, ritenendo la sentenza impugnata affetta da nullità radicale per motivazione inconciliabile con la vicenda processuale e del tutto estranea ai fatti di causa. La decisione della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Toscana, in diversa composizione, per l'esame delle ragioni di appello e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013 recuperando IVA indebitamente detratta per complessivi euro 474.099,00, sulla base di elementi emersi in verifica che, secondo l'Ufficio, dimostravano un sistema fraudolento fondato su operazioni soggettivamente inesistenti coinvolgenti alcune società riconducibili alla famiglia del contribuente. Il giudizio di merito aveva visto il rigetto del ricorso del contribuente in primo grado; in appello, la Commissione tributaria regionale aveva però "confermato" la decisione di primo grado e, al contempo, condannato l'Agenzia alle spese, sviluppando nella motivazione ragionamenti relativi a questioni e soggetti del tutto estranei alla controversia, addirittura riferiti a tariffe agevolate per impianti fotovoltaici. L'Agenzia ha quindi dedotto la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, 53 e 61 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., per carenza assoluta di motivazione e insanabile contrasto tra oggetto del giudizio e ragioni decisorie. Anche il contribuente, con ricorso incidentale, ha denunciato l'inesistenza/nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, degli artt. 112, 132 e 156 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., lamentando la radicale anomalia della motivazione.
Norme richiamate
La sentenza tributaria deve essere sorretta da motivazione coerente con l'oggetto della controversia; l'assenza o radicale incongruenza della motivazione determina nullità.
Richiamato dall'Agenzia quale parametro processuale del giudizio di appello nel processo tributario.
Richiamato dall'Agenzia quale parametro processuale del giudizio di appello nel processo tributario.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la totale estraneità della motivazione ai fatti di causa integra nullità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio denunciato è stato inquadrato come nullità della sentenza per violazione di norme sul contenuto-forma della decisione.
Richiamato dal contribuente a sostegno della censura di radicale anomalia della decisione rispetto al thema decidendum.
art. 156, secondo comma, c.p.c.
Richiamato dal contribuente nel quadro della dedotta nullità processuale.
Richiamato dal contribuente nel quadro della dedotta nullità della sentenza.
art. 24 Cost.
Richiamato dal contribuente in relazione al diritto di difesa, inciso dalla motivazione del tutto incongruente.
art. 111 Cost.
Richiamato dal contribuente quale parametro del giusto processo e della necessaria motivazione della decisione.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza è nulla quando la motivazione è assolutamente inconciliabile con il contenuto della controversia e si fonda su fatti e questioni estranei al giudizio.
- La radicale estraneità della motivazione rispetto al thema decidendum integra un vizio riconducibile alla nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione.
- La contraddizione insanabile tra dispositivo e motivazione, o tra la ricostruzione dei fatti di causa e le ragioni poste a base della decisione, comporta cassazione della sentenza.
- Quando la decisione di merito è viziata da nullità della motivazione, la Corte di cassazione deve cassare con rinvio al giudice di merito perché riesamini le domande e le impugnazioni devolute.
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