Cassazione Civile, Ordinanza n. 31538/2024 del 08/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia rituale al ricorso. Non ha pronunciato sulle spese per mancata costituzione dell'intimato. Ha altresì escluso il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ritenendo che il meccanismo sanzionatorio non operi nei casi di inammissibilità sopravvenuta; nel caso concreto, comunque, la definizione è avvenuta per rinuncia ed estinzione.
Esito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La società bancaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria sulla base di due motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo l'estinzione del giudizio. L'intimato non si è costituito. La Corte ha verificato la ritualità della rinuncia, sottoscritta dalla parte personalmente e dal difensore munito dei necessari poteri, e ne ha tratto la conseguenza processuale dell'estinzione del giudizio. Ha inoltre escluso la debenza del doppio contributo unificato, richiamando la funzione sanzionatoria della relativa previsione solo per l'inammissibilità originaria dell'impugnazione e non per quella sopravvenuta.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso, se rituale, consente la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità
la Corte prende atto della rinuncia rituale e pronuncia l'estinzione del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ha funzione sanzionatoria per le impugnazioni dilatorie o pretestuose e si applica all'inammissibilità originaria, non a quella sopravvenuta
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
costituisce il parametro dell'importo base cui commisurare l'eventuale ulteriore contributo
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è idonea a determinare l'estinzione del giudizio quando risulti rituale, cioè sottoscritta dalla parte personalmente e dal difensore munito dei necessari poteri.
- In caso di mancata costituzione dell'intimato, la Corte può non provvedere sulle spese.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni ha natura sanzionatoria e presuppone un'inammissibilità originaria dell'impugnazione; non si applica nei casi di sopravvenuta definizione del giudizio o di inammissibilità non originaria.
- La verifica sulla debenza del doppio contributo va effettuata in concreto, alla luce della causa di definizione del giudizio e della finalità anti-abusiva della norma.
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