Sentenza n. 4037/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, sede di Lecce, n. 1213/2025, che aveva accolto la censura relativa alla durata dell'affidamento temporaneo della concessione demaniale marittima
Esito
Favorevole al ricorrente (comune appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia traeva origine dall'impugnazione degli atti con cui il Comune aveva indetto una procedura a evidenza pubblica per l'assegnazione di nuove concessioni demaniali marittime turistico-ricreative. La società già concessionaria aveva partecipato alla gara, risultando aggiudicataria dei lotti di interesse. Dopo l'aggiudicazione aveva dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse rispetto alla maggior parte delle censure, mantenendo la contestazione relativa alla durata dell'affidamento temporaneo della concessione in essere, fissata dal Comune sino al 15 settembre 2025 anziché sino alla stipulazione dei nuovi atti concessori. Il TAR aveva accolto tale doglianza, ritenendo che la durata dovesse essere estesa fino alla stipulazione del nuovo atto concessorio, in applicazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 118/2022, come modificati dal d.l. n. 131/2024, convertito dalla legge n. 166/2024. Il Comune ha appellato la sentenza deducendo che gli atti contestati costituivano attuazione del giudicato del Consiglio di Stato n. 4480/2024, il quale aveva imposto la disapplicazione delle proroghe nazionali delle concessioni demaniali marittime incompatibili con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49 TFUE, nonché l'avvio delle procedure concorrenziali. Ha inoltre sostenuto che la normativa sopravvenuta non potesse incidere sulle modalità di esecuzione del giudicato. La società appellata ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che il precedente giudicato riguardasse l'obbligo di svolgere la gara, non la disciplina della fase transitoria, e che la durata limitata dell'affidamento fosse irragionevole e potenzialmente idonea a determinare un vuoto gestionale dell'area demaniale. Il Consiglio di Stato ha inoltre esaminato le eccezioni relative alla mancata impugnazione degli atti presupposti, alla mancata notifica all'AGCM, alla mancata approvazione del P.C.C. e all'asserita ultrapetizione del TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la vicenda residua non riguardasse una proroga, tecnica o meno, della concessione balneare, bensì un affidamento diretto temporaneo disposto fino al 15 settembre 2025 per regolare la gestione dell'area nelle more della stipulazione del nuovo atto concessorio, evitando l'applicazione di sanzioni per occupazione abusiva o la richiesta della relativa indennità al concessionario uscente. Poiché la società, dopo essere risultata aggiudicataria dei medesimi lotti, non aveva più un interesse attuale alla decisione sulle censure concernenti l'indizione della gara, il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Quanto ai motivi aggiunti, il giudice ha escluso la sussistenza di un interesse tutelabile a ottenere la protrazione dell'affidamento temporaneo, qualificato come misura di sanatoria e regolarizzazione della precedente gestione nelle more della nuova aggiudicazione; l'interesse eventualmente tutelabile era invece quello alla tempestiva conclusione della procedura e alla stipulazione del nuovo rapporto concessorio. I motivi aggiunti sono stati pertanto dichiarati inammissibili. Sono state respinte come non fondate le eccezioni sulla mancata impugnazione degli atti presupposti e sulla mancata notifica all'AGCM; è stata ritenuta irrilevante la questione relativa al P.C.C. e insussistente l'ultrapetizione del TAR, poiché il thema decidendum era circoscritto alla durata dell'affidamento temporaneo. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 12 direttiva 2006/123/CE
Secondo la prospettazione dell'appellante, le disposizioni nazionali che prevedono proroghe delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative devono essere disapplicate se incompatibili con tale disposizione; il giudice richiama il tema nel ricostruire la portata del precedente giudicato, senza fondare direttamente su di esso la statuizione finale.
art. 49 TFUE
Richiamato, insieme all'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, quale parametro rispetto al quale disapplicare le proroghe nazionali incompatibili con la concorrenza.
Il TAR li aveva applicati, come modificati dalla normativa sopravvenuta, per ritenere che l'affidamento dovesse protrarsi sino alla stipulazione del nuovo atto concessorio; il Consiglio di Stato riforma la decisione per ragioni di interesse e qualificazione dell'atto impugnato.
decreto-legge n. 131/2024, convertito dalla legge n. 166/2024
Normativa sopravvenuta richiamata dalle parti in relazione alla disciplina della fase transitoria delle concessioni demaniali marittime.
art. 1161 Codice della navigazione
Richiamato quale disposizione sanzionatoria applicabile all'occupazione abusiva dell'area demaniale, che il Comune intendeva evitare mediante l'affidamento temporaneo.
Massime di principio
- Quando, dopo l'indizione di una procedura concorrenziale per l'assegnazione di una concessione demaniale, il ricorrente consegue l'aggiudicazione dei lotti di proprio interesse, viene meno l'interesse attuale alla decisione sulle censure rivolte contro l'indizione e gli atti di gara, con conseguente improcedibilità del ricorso principale.
- L'affidamento temporaneo disposto nelle more della stipulazione del nuovo atto concessorio, al fine di regolare la gestione dell'area e prevenire sanzioni per occupazione abusiva, non è necessariamente qualificabile come proroga della precedente concessione: la sua natura deve essere individuata in concreto alla luce della funzione transitoria perseguita dall'amministrazione.
- Il soggetto già concessionario e successivamente risultato aggiudicatario non vanta, per ciò solo, un interesse tutelabile a ottenere giudizialmente la protrazione dell'affidamento temporaneo della precedente gestione sino alla stipulazione del nuovo titolo; l'interesse tutelabile riguarda piuttosto la tempestiva conclusione della procedura e la stipulazione del nuovo rapporto concessorio.
- Il giudizio amministrativo richiede un interesse concreto e attuale rispetto all'atto contestato: la sopravvenuta aggiudicazione può determinare l'improcedibilità delle censure ormai prive di utilità, mentre le domande rivolte contro una misura temporanea priva di autonoma utilità giuridica per il ricorrente possono essere dichiarate inammissibili.
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