Cassazione Civile, Ordinanza n. 11663/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
Un soggetto ha convenuto in giudizio la società che aveva acquistato un terreno chiedendo l’accertamento dell’usucapione ventennale di una porzione di particella catastale. La società acquirente, a sua volta, aveva chiamato in causa i propri danti causa per far valere la garanzia per evizione, la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno. Il tribunale aveva dichiarato l’usucapione dell’intera particella e rigettato la domanda di evizione; la corte d’appello aveva invece limitato l’usucapione a una porzione di mq. 803 e confermato il rigetto della domanda di evizione. In cassazione la società acquirente ha dedotto: 1) omessa pronuncia sulla censura relativa al mancato compimento del ventennio utile all’usucapione; 2) violazione delle norme su possesso e usucapione, sostenendo che la mera coltivazione non basti a integrare il possesso uti dominus, specie per un fondo edificabile; 3) ulteriore violazione delle norme sul possesso per difetto di continuità e di apparenza dell’uso perdurante del bene; 4) ultrapetizione per avere la corte escluso la domanda di evizione anche nell’an; 5) violazione delle norme sulla garanzia per evizione in ragione della posteriorità del fatto evittivo rispetto alla vendita; 6) violazione delle norme sulla riduzione del prezzo per difetto di prova dell’entità della riduzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo, ritenendoli fondati. Ha affermato che, ai fini dell’usucapione di un fondo agricolo, la mera coltivazione non è sufficiente a provare il possesso uti dominus, essendo attività compatibile anche con mera tolleranza o con un diverso titolo; occorre invece accertare in modo specifico l’opposizione al proprietario, la manifestazione esterna dell’interversione del possesso, la continuità del possesso e il compimento dell’intero termine ventennale. Poiché la sentenza impugnata non aveva ricostruito in modo adeguato l’attività svolta, la sua frequenza, l’epoca di inizio, le modalità dell’opposizione al proprietario e il momento di maturazione del ventennio, la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese. I motivi sulla garanzia per evizione sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
comma 1, n. 4; comma 1, n. 3
è stata richiamata come norma sul vizio denunciabile in cassazione per nullità della sentenza e per violazione di legge.
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la ricorrente ha denunciato omessa pronuncia e ultrapetizione.
richiamato in tema di distinzione tra detenzione e possesso e di interversione del possesso.
richiamato come norma che richiede possesso continuo, pacifico, pubblico, non equivoco e protratto per oltre venti anni per l’usucapione.
richiamato in relazione all’interversione del possesso e al mutamento del titolo della relazione di fatto sul bene.
richiamato in tema di valutazione della prova da parte del giudice di merito.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di ultrapetizione e dei limiti del giudicato interno.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di ultrapetizione e di acquiescenza.
richiamato in tema di garanzia per evizione.
richiamato in tema di effetti e contenuto della garanzia per evizione.
richiamato in tema di parziale evizione e riduzione del prezzo.
richiamato in tema di garanzie nella vendita e rimedi del compratore.
Massime di principio
- Ai fini dell’usucapione, la mera coltivazione di un fondo non basta, di per sé, a dimostrare il possesso uti dominus, perché può essere compatibile con una detenzione tollerata o con un diverso titolo di godimento.
- Chi invoca l’usucapione deve provare con elementi specifici e univoci l’esercizio del potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà, inclusa l’esternazione dell’opposizione al proprietario e l’interversione del possesso.
- Il possesso utile ad usucapire deve essere continuo e protratto per l’intero termine ventennale; il giudice deve accertare in modo puntuale sia l’inizio sia la maturazione del termine.
- Nella valutazione dell’usucapione il giudice non può limitarsi a considerare l’attività materiale svolta dal preteso possessore, ma deve ricostruire complessivamente anche il rapporto con il comportamento del proprietario e con l’eventuale detenzione di terzi.
- Se i motivi che investono l’accertamento dell’usucapione sono fondati, le censure relative alla garanzia per evizione possono restare assorbite.
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