Cassazione Penale, Ordinanza n. 27327/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. In Cassazione l'imputato ha proposto un solo motivo, deducendo la violazione dell'art. 99 cod. pen. (recidiva), ma tale censura è stata ritenuta non deducibile perché formulata per la prima volta in sede di legittimità; in appello il ricorrente aveva contestato soltanto il giudizio di bilanciamento delle circostanze.
Norme richiamate
La censura relativa alla recidiva non è esaminabile quando sia proposta per la prima volta in Cassazione e non sia stata specificamente devoluta nei precedenti gradi di giudizio.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Le questioni non dedotte nei motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta con il ricorso per cassazione.
- Nel giudizio di legittimità la denuncia della violazione di legge è inammissibile se si traduce in una censura nuova rispetto al devolutum dei gradi precedenti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che non ricorrano cause di esclusione espressamente previste.
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