Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27914/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna inflitta dal Tribunale di Bergamo: (1) per il capo A) deduceva che il fatto costituisce esclusivamente l'ipotesi di cui all'art. 497-bis, comma 2 (partecipazione alla contraffazione) e non quella del comma 1, e che la contestata contraffazione sarebbe stata commessa all'estero con conseguente difetto della condizione di procedibilità; (2) per il capo B) sosteneva che, avendo partecipato alla contraffazione della patente, non poteva essere ritenuto responsabile dell'uso di atto falso e che quindi la condanna sarebbe per fatto diverso da quello contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la contestazione era unica e che i fatti accertati (possesso del documento con la foto del possessore ed esibizione allo scalo) corrispondono al fatto a lui ascritto: la partecipazione alla formazione o all'uso di un documento valido per l'espatrio falso integra comunque la responsabilità perseguibile in Italia quando l'uso è avvenuto nel territorio nazionale, sicché l'erronea sussunzione nel comma 1 non rende la decisione priva di correlazione con la contestazione. Sul secondo motivo ha ricordato che l'uso di atto falso è perseguibile anche se la contraffazione non è punibile (ad es. perché commessa all'estero e priva della condizione di procedibilità), quando l'uso sia avvenuto in Italia; pertanto non v'è vizio di correlazione tra accusa e sentenza. Condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 c.pp.

Norme richiamate

  • art. 497-bis cod. pen.

    Il comma 2 è fattispecie autonoma rispetto al comma 1 e punisce chi concorre alla formazione del documento falso; tuttavia, quando l'uso nel territorio italiano è avvenuto, il reato deve considerarsi commesso in Italia anche se parte della condotta (la contraffazione) è stata posta all'estero

  • art. 489 cod. pen.

    L'uso di atto falso è penalmente rilevante anche se l'agente ha partecipato alla falsificazione quando, per specifiche ragioni (ad es. la falsificazione non è procedibile perché commessa all'estero), il reato di falsificazione non è punibile; l'uso rimane elemento concreto della vicenda e può integrare responsabilità autonoma

  • art. 6 cod. pen.

    Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'evento o parte di essi si siano verificati in Italia; l'uso in Italia di un documento contraffatto con il concorso del possessore può rendere il reato assoggettabile alla giurisdizione nazionale

  • art. 10 cod. pen.

    Richiesta del Ministro della Giustizia come condizione di procedibilità per reati commessi all'estero: l'assenza di tale richiesta può rendere la contraffazione non procedibile se commessa all'estero, ma non impedisce comunque la punibilità per l'uso in Italia

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b), c) ed e)

    Norme richiamate relative ai motivi di impugnazione in cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha comunque esercitato il controllo di diritto anche prescindendo dalla motivazione del giudice a quo

  • art. 173 d. att. cod. proc. pen.

    Limiti di esposizione dei motivi di ricorso trattati in cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Regola la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La distinzione tra comma 1 e comma 2 dell'art. 497-bis è sostanziale: il comma 2 punisce la partecipazione alla formazione/contraffazione; però l'errata sussunzione nel comma minore non invalida la condanna se i fatti concretamente accertati corrispondono alla contestazione.
  • Se parte dell'azione è stata posta all'estero ma l'uso del documento falso è avvenuto in Italia, il reato si considera commesso nel territorio italiano ai sensi dell'art. 6 c.p. e può essere perseguito in sede nazionale anche se la contraffazione materiale è stata in parte realizzata all'estero.
  • L'uso di un documento falso è perseguibile in Italia anche quando la falsificazione non è stata perseguita (ad esempio per mancanza della richiesta ministeriale per fatti all'estero); l'uso rimane autonoma fattispecie penalmente rilevante.
  • Errori di qualificazione giuridica operati dal giudice di merito (sussunzione sotto una fattispecie meno grave) non comportano automaticamente la nullità della sentenza se sussiste correlazione fra i fatti contestati e la decisione e la responsabilità è concretamente accertata.
  • La Corte di cassazione può valutare la correttezza in diritto di una decisione anche prescindendo dalla motivazione del giudice a quo; critica sulla motivazione non impedisce il sindacato di legittimità sui presupposti giuridici della decisione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.