Cassazione Penale, Sentenza n. 27914/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna inflitta dal Tribunale di Bergamo: (1) per il capo A) deduceva che il fatto costituisce esclusivamente l'ipotesi di cui all'art. 497-bis, comma 2 (partecipazione alla contraffazione) e non quella del comma 1, e che la contestata contraffazione sarebbe stata commessa all'estero con conseguente difetto della condizione di procedibilità; (2) per il capo B) sosteneva che, avendo partecipato alla contraffazione della patente, non poteva essere ritenuto responsabile dell'uso di atto falso e che quindi la condanna sarebbe per fatto diverso da quello contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la contestazione era unica e che i fatti accertati (possesso del documento con la foto del possessore ed esibizione allo scalo) corrispondono al fatto a lui ascritto: la partecipazione alla formazione o all'uso di un documento valido per l'espatrio falso integra comunque la responsabilità perseguibile in Italia quando l'uso è avvenuto nel territorio nazionale, sicché l'erronea sussunzione nel comma 1 non rende la decisione priva di correlazione con la contestazione. Sul secondo motivo ha ricordato che l'uso di atto falso è perseguibile anche se la contraffazione non è punibile (ad es. perché commessa all'estero e priva della condizione di procedibilità), quando l'uso sia avvenuto in Italia; pertanto non v'è vizio di correlazione tra accusa e sentenza. Condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 c.pp.
Norme richiamate
Il comma 2 è fattispecie autonoma rispetto al comma 1 e punisce chi concorre alla formazione del documento falso; tuttavia, quando l'uso nel territorio italiano è avvenuto, il reato deve considerarsi commesso in Italia anche se parte della condotta (la contraffazione) è stata posta all'estero
L'uso di atto falso è penalmente rilevante anche se l'agente ha partecipato alla falsificazione quando, per specifiche ragioni (ad es. la falsificazione non è procedibile perché commessa all'estero), il reato di falsificazione non è punibile; l'uso rimane elemento concreto della vicenda e può integrare responsabilità autonoma
Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'evento o parte di essi si siano verificati in Italia; l'uso in Italia di un documento contraffatto con il concorso del possessore può rendere il reato assoggettabile alla giurisdizione nazionale
Richiesta del Ministro della Giustizia come condizione di procedibilità per reati commessi all'estero: l'assenza di tale richiesta può rendere la contraffazione non procedibile se commessa all'estero, ma non impedisce comunque la punibilità per l'uso in Italia
comma 1, lett. b), c) ed e)
Norme richiamate relative ai motivi di impugnazione in cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha comunque esercitato il controllo di diritto anche prescindendo dalla motivazione del giudice a quo
art. 173 d. att. cod. proc. pen.
Limiti di esposizione dei motivi di ricorso trattati in cassazione
Regola la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La distinzione tra comma 1 e comma 2 dell'art. 497-bis è sostanziale: il comma 2 punisce la partecipazione alla formazione/contraffazione; però l'errata sussunzione nel comma minore non invalida la condanna se i fatti concretamente accertati corrispondono alla contestazione.
- Se parte dell'azione è stata posta all'estero ma l'uso del documento falso è avvenuto in Italia, il reato si considera commesso nel territorio italiano ai sensi dell'art. 6 c.p. e può essere perseguito in sede nazionale anche se la contraffazione materiale è stata in parte realizzata all'estero.
- L'uso di un documento falso è perseguibile in Italia anche quando la falsificazione non è stata perseguita (ad esempio per mancanza della richiesta ministeriale per fatti all'estero); l'uso rimane autonoma fattispecie penalmente rilevante.
- Errori di qualificazione giuridica operati dal giudice di merito (sussunzione sotto una fattispecie meno grave) non comportano automaticamente la nullità della sentenza se sussiste correlazione fra i fatti contestati e la decisione e la responsabilità è concretamente accertata.
- La Corte di cassazione può valutare la correttezza in diritto di una decisione anche prescindendo dalla motivazione del giudice a quo; critica sulla motivazione non impedisce il sindacato di legittimità sui presupposti giuridici della decisione.
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