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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36822/2022 del 29/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale impugnava la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva dichiarato l'estinzione dei reati (reati edilizi, violazioni in materia antisismica e del conglomerato cementizio armato) per esito positivo della messa alla prova nonostante l'imputato non avesse demolito le opere abusive né ottenuto titolo in sanatoria. Si censurava la violazione dell'art. 168-bis c.p. e la mancata verifica da parte del giudice dell'effettivo adempimento degli obblighi riparatori previsti dal programma UEPE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, annullando la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di Palermo in diversa composizione perché applichi il principio di diritto secondo cui, nei reati edilizi, la sospensione del processo con messa alla prova e la successiva declaratoria di estinzione richiedono la preventiva eliminazione delle conseguenze dannose del reato (demolizione integrale dell'abuso o riconduzione alla legalità mediante titolo abilitativo effettivo). La Corte ha inoltre rilevato che il reato non è estinto per prescrizione alla data indicata, avendo rilevato il periodo di sospensione utile per la decorrenza della prescrizione fino al 22.06.2023.

Norme richiamate

  • art. 168-bis cod. pen.

    La messa alla prova comporta l'impegno dell'imputato a prestazioni volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; nei reati edilizi ciò comprende la demolizione dell'opera abusiva o, se possibile, la sua riconduzione alla legalità tramite titolo abilitativo.

  • art. 464-bis, comma 4, lett. b) c.p.p.

    Il giudice deve valutare "gli altri impegni specifici" assunti dall'imputato, incluse le condotte riparatorie, al fine di verificare l'adeguatezza delle misure volte a elidere o attenuare le conseguenze del reato.

  • art. 464-septies c.p.p.

    Norma che consente la pronuncia di proscioglimento a seguito di positivo esito della messa alla prova; la declaratoria presuppone l'effettivo adempimento degli obblighi imposti dal programma.

  • art. 464-quater c.p.p., commi 5, 6 e 7

    Regola aspetti procedurali della sospensione con messa alla prova: comma 7 prevede la possibilità di ricorso per cassazione contro il provvedimento di sospensione; i commi 5 e 6 incidono sui termini e sulla sospensione della prescrizione durante il periodo di messa alla prova.

  • art. 159, comma 1 c.p.

    Prevede la sospensione della prescrizione in presenza di particolari disposizioni di legge; applicata congiuntamente alle norme sulla messa alla prova per il calcolo del termine prescrizionale.

  • Cass. Sez. 3, n. 39455/2017 (PG in proc. La Barbera)

    Giurisprudenza consolidata secondo cui, nei reati edilizi, l'ammissione e il positivo superamento della messa alla prova richiedono la preventiva e spontanea eliminazione dell'abuso edilizio o la sua integrale sanatoria quando possibile; tali condotte sono pregiudiziali rispetto al proscioglimento.

Massime di principio

  • Nei reati edilizi l'ammissione alla messa alla prova e il suo esito positivo richiedono l'eliminazione delle conseguenze dannose: demolizione integrale dell'opera abusiva oppure sua riconduzione alla legalità tramite titolo abilitativo effettivo.
  • Il potere discrezionale del giudice sulla messa alla prova non esime dalla verifica puntuale degli adempimenti riparatori previsti nel programma UEPE; il giudice deve acquisire e valutare relazioni e prove dell'effettiva esecuzione.
  • La mera esecuzione di attività collaterali (es. lavoro di pubblica utilità) non supplisce all'obbligo di eliminare le conseguenze dannose del reato edilizio se tali conseguenze permangono.
  • In mancanza di prova dell'avvenuta demolizione o sanatoria, la dichiarazione di estinzione del reato per positiva probation può essere annullata in sede di legittimità con rinvio per nuovo giudizio.
  • I periodi di sospensione connessi alla messa alla prova incidono sulla decorrenza della prescrizione; va valutato il computo dei termini con le sospensioni previste per legge.

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