Cassazione Penale, Ordinanza n. 24595/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 22 ottobre 2025. Dal testo emerge che la decisione impugnata riguardava la conferma di una condanna con applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto; il secondo motivo censurava la ritenuta applicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che la Corte territoriale aveva dato congrua motivazione sia sulle ragioni ostative all'art. 131-bis c.p. sia sulla sussistenza della recidiva, evidenziando futili motivi, particolare intensità del dolo, danno patrimoniale all'amministrazione penitenziaria, pregiudizio collettivo per gli altri detenuti e abitualità desunta da numerose precedenti condanne.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: il diniego della particolare tenuità del fatto era sorretto da adeguata motivazione e fondato su più ostacoli applicativi; la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale era stata correttamente confermata in ragione della dimostrata pervicacia criminale e maggiore pericolosità sociale dell'imputato.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la motivazione di merito individui plurime ragioni ostative, come futili motivi, intensa colpevolezza, danno non irrisorio e abitualità del comportamento.
recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale
La recidiva può essere confermata quando il rapporto tra il reato e i precedenti penali dimostri pervicacia criminale e maggiore pericolosità sociale.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice di merito espliciti in modo congruo più elementi ostativi tra loro concorrenti, anche in presenza di una censura in cassazione sostanzialmente riproduttiva di doglianze già disattese in appello.
- L'abitualità della condotta e i precedenti penali specifici possono escludere la particolare tenuità del fatto, specie se il comportamento risulti connotato da futili motivi e da una intensa adesione psicologica al reato.
- La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è correttamente applicata quando i precedenti dell'imputato, letti in rapporto al nuovo fatto, evidenzino maggiore pericolosità sociale e pervicacia criminale.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare valutazioni di merito già adeguatamente motivate e non evidenzi reali violazioni di legge o vizi argomentativi è destinato alla declaratoria di inammissibilità.
Come è indicizzato
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