Cassazione Penale, Sentenza n. 4851/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impetrazione per cassazione contro la sentenza di conferma della condanna per truffa aggravata in concorso e dell'applicazione della recidiva specifica infraquinquennale. Il ricorrente denunciava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione riguardo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.: si contestava che le attenuanti fossero valutate in termini di equivalenza e non di prevalenza rispetto alle aggravanti (art. 61, n. 5 c.p.) e alla recidiva, che la confessione non fosse stata adeguatamente valorizzata (essendo stata resa nonostante l'arresto in flagranza) e che la Corte d'appello non avesse motivato sufficientemente l'applicazione della recidiva basandosi sui precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo si fondasse sull'attribuzione alla sentenza impugnata di affermazioni e argomentazioni che in realtà non sono contenute nel provvedimento: le censure sulla recidiva e sulla valutazione di prevalenza/equivalenza delle attenuanti erano basate su passaggi non presenti nella motivazione della Corte d'appello. La Cassazione ha inoltre rilevato la carenza di specificità dell'impugnazione in appello circa la pretesa prevalenza delle attenuanti (fondata su elementi estranei come la mancata costituzione di parte civile), e ha confermato l'inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferimento all'aggravante contestata; la Corte d'appello ha valutato l'esistenza delle aggravanti richiamandole nella motivazione del giudizio di merito
Riferimento alle circostanze attenuanti generiche: il ricorrente chiedeva che fossero ritenute prevalenti sulle aggravanti, mentre la Corte d'appello ha ritenuto impossibile la prevalenza per motivazione ritenuta 'vietata per legge' secondo la Cassazione (e comunque la censura risultava basata su elementi non presenti nella sentenza impugnata)
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma richiamata come fondamento del motivo di impugnazione per vizio di motivazione (manifesta illogicità/contraddittorietà)
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Disposizione utilizzata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso quando esso si fonda su attribuzioni al giudizio impugnato di argomentazioni o affermazioni che non vi sono contenute: verificare sempre la corrispondenza testuale tra le censure e i passaggi effettivi della sentenza impugnata
- Nelle doglianze di vizio di motivazione è essenziale indicare con precisione i punti della sentenza impugnata ritenuti illogici o contraddittori e spiegare perché la motivazione sia insufficiente o contraddittoria; generalizzazioni o ricostruzioni non ancorate al testo sono destinate a fallire
- Quando si contesta il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti rispetto ad aggravanti o recidiva, occorre dimostrare che la valutazione della prevalenza era possibile sulla base degli elementi di fatto e di diritto presenti nel provvedimento; elementi estranei o irrilevanti (es. mancata costituzione di parte civile senza collegamento con la personalità o l'entità del reato) non sono idonei a fondare il motivo
- La confessione può essere rilevante nell'alleggerire la responsabilità, ma il suo peso va valutato nel contesto: se la confessione è resa in circostanze (es. arresto in flagranza) che ne riducono l'autonomia, il giudice di merito può attribuirle minor rilievo; in cassazione va provato che il giudice ha travisato i fatti o applicato erroneamente la legge
- In fase di impugnazione è importante formulare motivi specifici e pertinenti: la mancanza di specificità e di riferimenti precisi alla motivazione di merito può comportare l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese
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