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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30696/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Firenze che aveva accolto il reclamo di Ginevra ritenendo insanabile, nei termini assegnati, il difetto di rappresentanza processuale della mandataria Juliet spa nella procedura prefallimentare promossa in base al decreto ingiuntivo a favore di MPS. La ricorrente lamentava, tra l'altro: eccessiva lunghezza del reclamo (art.16‑bis D.L. 179/2012), errata valutazione della legittimazione di Juliet (art.77 c.p.c.) e della possibilità di concedere termini di sanatoria ex art.182 c.p.c. quando l'eccezione sulla rappresentanza è stata sollevata da parte avversa; nonché erronea qualificazione e inammissibilità dell'intervento volontario di MPS ex art.105 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (sulla forma/ampiezza del reclamo). Ha invece accolto gli altri motivi principali, ritenendo che la costituzione in giudizio di MPS, benché promossa dopo l'azione iniziata da Juliet spa, abbia avuto efficacia non solo di ratifica ex art.1399 c.c. ma anche di autonoma domanda di fallimento da parte del titolare del credito (art.6 l. fall.). Pertanto la Corte d'appello ha errato nel ritenere insussistente la domanda di fallimento per difetto di legittimazione e nell'affermare la cristallizzazione del vizio senza possibilità di sanatoria per la parte titolare del credito. La sentenza impugnata è cassata per i motivi accolti e il procedimento è rinviato alla Corte territoriale per proseguire l'esame degli altri motivi di reclamo residui.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall. (reclamo)

    norma processuale di impugnazione del provvedimento fallimentare; la corte ha ritenuto che il reclamo proposto da Ginevra era stato valutato ma che la questione principale da cassare riguardava la legittimazione a proporre la domanda di fallimento

  • art. 6 l. fall. (legittimazione ad istituire il fallimento)

    la titolarità sostanziale del credito attribuisce al creditore legittimazione ad attivare la procedura fallimentare; la Corte ha ritenuto che la costituzione in giudizio della mandante (MPS) costituiva autonoma domanda ai sensi di questa norma

  • art. 77 c.p.c. (rappresentanza delle parti)

    la contestazione del vizio di rappresentanza può comportare l'onere di sanare il difetto; la Corte ha distinto tra il dovere del falsus procurator di sanare tempestivamente e la possibilità per il rappresentato titolare del diritto di costituirsi validamente nel termine previsto

  • art. 182 c.p.c. (termine per regolarizzazione/ sanatoria degli atti processuali)

    il termine assegnato per la regolarizzazione è perentorio nei confronti del falsus procurator; tuttavia, ove il titolare del diritto si costituisca validamente in giudizio, può considerarsi destinatario di un 'primo termine' per la propria regolarizzazione: la Corte ha ammesso la possibilità di concedere il termine anche alla mandante costituitasi successivamente, trattandosi di autonoma iniziativa processuale

  • art. 105 c.p.c. (intervento volontario)

    la Corte ha ritenuto che, al di là della qualificazione formale come intervento, la costituzione in giudizio della parte titolare del credito ha avuto natura sostanziale di autonoma domanda; pertanto non può essere esclusa per mera classificazione come intervento tardivo

  • art. 1399 c.c. (ratifica)

    la Corte ha riconosciuto che la dichiarazione di MPS ha funzione di ratifica degli atti compiuti dal falsus procurator e, insieme, può dar luogo ad autonoma iniziativa processuale valida per instaurare la procedura

  • art. 16‑bis, comma 11 octies, D.L. n. 179/2012 (sinteticità degli atti di impugnazione)

    citata in relazione alla censura sulla lunghezza del reclamo; la Corte ha ritenuto che la mera estensione dell'atto non ne comporta di per sé l'inammissibilità se non pregiudica l'intelligibilità delle censure

Massime di principio

  • Se la rappresentanza processuale di una mandataria è contestata e la mandataria non produce tempestivamente documentazione idonea, la parte mandante che poi si costituisce può, a seconda dei fatti, essere considerata titolare di una autonoma domanda sostanziale: la Corte valuterà la sostanza dell'atto (ratifica + iniziativa) più della qualificazione formale.
  • Il termine per la regolarizzazione ex art.182 c.p.c. è perentorio per il falsus procurator; tuttavia la successiva costituzione in giudizio del titolare del diritto può legittimare la prosecuzione del processo mediante la concessione di un termine 'primo' per la regolarizzazione della propria posizione.
  • L'intervento volontario ex art.105 c.p.c. non va misconosciuto sulla base della mera tardività formale se esso, nella sostanza, rappresenta l'esercizio diretto del diritto sostanziale del creditore: occorre valutare l'effetto pratico dell'atto (ratifica e/o autonoma iniziativa) e non solo la denominazione.
  • Per evitare problemi processuali, il titolare del credito o la mandataria devono depositare e documentare preventivamente e con chiarezza le procure e i poteri di rappresentanza: la tempestività e la completezza della documentazione prevengono la possibile cristallizzazione del vizio e la perdita di efficacia degli atti.
  • La forma e la brevità degli atti di impugnazione (es. reclamo) non sono, di per sé, motivo di inammissibilità: rileva l'intelligibilità delle censure e la chiarezza dei fatti e dei motivi dedotti.

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