Cassazione Civile, Sentenza n. 30711/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tuffi impugna la sentenza d'appello che ha rigettato la sua domanda di acquisizione per usucapione (legge n. 346/1976), ritenendo che avesse abbandonato le istanze istruttorie non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni. Il ricorso per cassazione deduce: (i) violazione del diritto di difesa e falsa interpretazione delle norme processuali in quanto la reiterazione delle istanze era desumibile dal richiamo espresso a tutte le deduzioni e produzioni precedenti; (ii) errata valutazione e inversione dell'onere della prova e violazione del principio di non contestazione; (iii) nullità della motivazione per omessa o contraddittoria valutazione della volontà difensiva e delle richieste istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la Corte d'appello non avesse adeguatamente motivato la ritenuta rinuncia alle istanze istruttorie: il richiamo alle deduzioni e produzioni precedenti non poteva essere considerato automaticamente come abbandono senza una valutazione complessiva della condotta processuale e senza motivazione specifica. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità e per errata costruzione della questione probatoria; il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza d'appello è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per riesame, anche sul regime delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020 (come modificato)
norma richiamata in relazione alla trattazione scritta e alla precisazione delle conclusioni; utilizzata per valutare l'operatività del procedimento di precisazione delle conclusioni e la riproposizione delle istanze istruttorie
legge n. 346/1976 (usucapione speciale)
Sull'opposizione il pretore (oggi tribunale) giudica con sentenza nei limiti della propria competenza per valore
la Corte ricorda che chi chiede il riconoscimento dell'usucapione deve provare tutti gli elementi del possesso (materiale e 'animus'); l'onere probatorio rimane a carico dell'attore sostanziale anche in sede d'appello
art. 360 c.p.c. nn. 3 e 4
richiamati come base di censura per vizio di motivazione e violazione di norme processuali, giustificando il sindacato in cassazione su questioni di interpretazione e motivazione
art. 112 c.p.c.
citato nel contesto del principio di non contestazione; la Corte chiarisce i limiti di applicazione del principio (vale per fatti e non per questioni di diritto) e non può essere usato per allegare una presunta prova della proprietà
art. 115 c.p.c.
richiamato nella discussione sull'onere della prova e sulla valutazione libera ma motivata delle prove da parte del giudice; la Corte rigetta l'interpretazione che avrebbe trasferito l'onere probatorio sull'opponente
art. 116 c.p.c.
citato come riferimento alla valutazione della prova e alla posizione processuale delle parti, senza che la Corte di merito potesse invertire l'onere probatorio senza motivazione
art. 121 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali pertinenti alla motivazione e al corretto esercizio del diritto di difesa
art. 354 c.p.c.
collegato alle regole di ammissione e valutazione delle prove nel processo civile, in relazione all'istruttoria richiesta
art. 2697 c.c.
richiamato nella discussione sull'onere della prova: la Corte ribadisce che chi agisce per il riconoscimento della proprietà per usucapione deve fornire la prova degli elementi costitutivi
legge n. 376/1976 (art. 3) [citazione presente nel testo della sentenza]
menzionata nel motivo di gravame; nella decisione la Corte non fa leva su questa norma per modificare l'onere della prova, limitandosi a sottolineare l'obbligo probatorio dell'attore
Massime di principio
- La reiterazione esplicita delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni non è sempre necessaria se la volontà di conservarle risulta inequivocabilmente dalla condotta processuale o da un richiamo espresso agli atti precedenti; tuttavia il giudice deve motivare con chiarezza ogni ritenuta rinuncia.
- Quando il giudice di merito ritiene che un'istanza istruttoria sia stata abbandonata, deve effettuare una valutazione complessiva della condotta processuale e darne conto nella motivazione; la mera omissione della riproposizione non prova automaticamente l'abbandono.
- Chi domanda il riconoscimento dell'usucapione (anche speciale ex legge 346/1976) ha l'onere della prova di tutti gli elementi del possesso (materiale e 'animus'); l'appello non esonera dal fornire tale prova.
- Il principio di non contestazione (art.112 c.p.c.) non vale per questioni di diritto e non può essere utilizzato per trasferire l'onere probatorio o per dedurre automaticamente la proprietà di una parte in assenza di domanda dichiarativa opposta.
- In caso di vizio motivazionale relativo al trattamento delle prove o alla valutazione dell'abbandono di istanze istruttorie la Cassazione può cassare e rinviare la causa al giudice d'appello per nuovo esame, comprensivo della valutazione di ammissibilità e rilevanza dei capitoli di prova.
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