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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02551/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il ricorrente proponeva reclamo contro il decreto del giudice di sorveglianza che aveva dichiarato manifestamente infondata la sua istanza, ritenendo insussistenti le condizioni di legge per accogliere la doglianza relativa alla mancata consegna del cosiddetto bugiardinoff di un farmaco. Nel ricorso per cassazione lamentava vizio di motivazione sulla declaratoria di inammissibilite0 del reclamo e violazione dell'art. 32 Cost., sostenendo in sostanza che la mancata informazione sui farmaci integrasse una violazione rilevante.

La decisione

La Corte ha ritenuto le censure inammissibili perche9 manifestamente infondate e in parte meramente riproduttive di questioni gie0 esaminate dal decreto impugnato. Ha condiviso il rilievo secondo cui non ricorreva ictu oculi una inosservanza dell'amministrazione di disposizioni della legge sull'ordinamento penitenziario, in particolare dell'art. 11 l. n. 354/1975, sicche9 l'istanza era manifestamente infondata ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. Il ricorso e8 stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 32 Cost.

    La censura costituzionale e8 stata ritenuta manifestamente infondata nel caso concreto, non emergendo una lesione rilevante del diritto alla salute derivante dalla mancata consegna del foglietto illustrativo del farmaco.

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    L'istanza del ricorrente e8 stata qualificata manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, poiche9 non risultava una inosservanza dell'amministrazione di disposizioni penitenziarie.

  • art. 11 l. 26 luglio 1975, n. 354

    La Corte richiama la disposizione sull'assistenza sanitaria in ambito penitenziario per escludere che, nel caso concreto, vi fosse una violazione dell'obbligo dell'amministrazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilite0 del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di sorveglianza, il ricorso per cassazione e8 inammissibile quando le doglianze risultano manifestamente infondate o si limitano a riprodurre censure gie0 adeguatamente esaminate dal provvedimento impugnato.
  • La mancata consegna del foglietto illustrativo di un farmaco, da sola, non integra automaticamente una violazione rilevante delle regole sull'assistenza sanitaria penitenziaria, se non emergono concreti elementi di inosservanza delle disposizioni applicabili.
  • La deduzione di una violazione del diritto alla salute deve confrontarsi con un pregiudizio effettivo e con l'inosservanza di specifici obblighi dell'amministrazione, non potendo fondarsi su mere allegazioni astratte.
  • L'inammissibilite0 del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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