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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22835/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore fondo)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta dalla società di gestione del risparmio per ottenere, nei confronti della società partecipante al Fondo e del suo successore, il rimborso di quanto pagato all'Agenzia delle entrate a definizione di pretese fiscali relative agli anni 2008, 2009 e 2010. La pretesa tributaria era derivata dall'omesso versamento delle ritenute d'acconto sui proventi del Fondo corrisposti alla partecipante, ritenute non operate dal gestore sulla base di dichiarazioni della beneficiaria circa la sussistenza dei requisiti per l'esenzione. La ricorrente ha chiesto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che la domanda di rimborso/regresso non rientrasse nell'ambito del regolamento del Fondo, ma trovasse fondamento nella disciplina tributaria e nelle obbligazioni solidali; di conseguenza, ha contestato l'applicabilità della clausola di proroga di giurisdizione contenuta nel regolamento del Fondo e, in via subordinata, la sua validità ai sensi dell'art. 25 del regolamento UE n. 1215/2012. Ha inoltre sostenuto che la controversia esulasse dalla materia contrattuale e comunque che la giurisdizione italiana non fosse radicata.

La decisione

La Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del regolamento, ha respinto il primo motivo del ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto che la domanda di rimborso del gestore nei confronti del partecipante/subentrante derivi dall'applicazione e dall'esecuzione del regolamento del Fondo, poiché l'obbligazione fiscale adempiuta dal gestore trova la propria fonte nella partecipazione al Fondo e nella clausola che pone a carico dei partecipanti le imposte connesse alle quote. Ha quindi affermato la validità ed efficacia della clausola di proroga della giurisdizione in favore del Foro di Roma, rilevando che la controversia nasce da un determinato rapporto giuridico riconducibile al regolamento e che il consenso alla clausola risultava dalla dichiarazione di accettazione integrale del regolamento resa nella proposta irrevocabile di acquisto. La Corte ha dunque affermato la giurisdizione del giudice italiano e rimesso le parti al Tribunale di Roma.

Norme richiamate

  • art. 25 regolamento (UE) n. 1215/2012

    "Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico..."

    La clausola attributiva di giurisdizione è valida se riferita a un determinato rapporto giuridico, è stipulata per iscritto o con forme equivalenti e, una volta validamente pattuita, attribuisce competenza esclusiva al foro prescelto.

  • art. 33 del regolamento del Fondo

    "per la soluzione di qualsiasi controversia comunque derivante dall'interpretazione, dall'applicazione e dall'esecuzione di quanto previsto, connesso o discendente dal Regolamento, è esclusivamente competente il Foro di Roma"

    La controversia sul rimborso delle somme versate al fisco dal gestore è stata ritenuta rientrare nell'ambito applicativo della clausola di proroga di giurisdizione.

  • art. 17.2.2. del regolamento del Fondo

    "Sono a carico dei partecipanti le imposte, tasse e gli oneri che dovessero derivare dalla sottoscrizione ed emissione, nonché dall'acquisto e detenzione delle quote"

    La Corte lo considera il fondamento regolamentare dell'obbligo di sopportare le imposte connesse alla partecipazione al Fondo, e quindi della rivalsa del gestore che ha pagato l'imposta.

  • art. 35 d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato per qualificare il gestore come sostituto d'imposta responsabile in solido per il mancato versamento delle ritenute.

  • art. 64, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    "Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri... deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso"

    La Corte afferma che il sostituto che paga l'imposta al posto di altri deve esercitare la rivalsa, salvo diversa pattuizione espressa.

Massime di principio

  • In presenza di una clausola di proroga della giurisdizione riferita alle controversie nascenti da un determinato rapporto giuridico, la verifica del giudice deve concentrarsi sul collegamento concreto della domanda al rapporto regolato e non sulla sola fonte legale dell'obbligazione dedotta in giudizio.
  • Una controversia di rimborso tra gestore di un fondo e partecipante/successore può rientrare nell'ambito di un regolamento contrattuale del fondo quando l'esborso fiscale del gestore sia causalmente connesso alla partecipazione e alle clausole che allocano tra i partecipanti il peso delle imposte.
  • Ai fini dell'art. 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012, la clausola attributiva di competenza è valida se il consenso risulta da un'accettazione chiara e precisa del regolamento contrattuale che la contiene, anche mediante dichiarazione di averne preso visione e di accettarlo integralmente.
  • Il successore nei diritti e negli obblighi della parte originaria resta vincolato dalla clausola di foro contenuta nel regolamento contrattuale cui la posizione succeduta aderisce.
  • Quando il sostituto d'imposta paga somme dovute al fisco in luogo del sostituito, la rivalsa trova fondamento nella legge, ma il rapporto interno di riparto economico può essere regolato dal titolo partecipativo o contrattuale che collega le parti.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione internazionaleMandatoObbligazioni solidali
RamiInternazionale privatoContrattiObbligazioni
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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