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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14845/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma che lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria da operazioni dolose (con parziale assoluzione su alcune distrazioni), deducendo plurimi vizi: violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza e contestata applicazione dell'art. 219 legge fall.; errori di fatto e di motivazione rispetto all'attribuzione delle distrazioni e delle cessioni di vari rami d'azienda (VE.GA., IGA, IMPREGIM, Dolcenter) e inesattezza di individuazione del punto vendita in Acquasparta; insufficienza e ipoteticità della ricostruzione sui prelievi dai conti correnti (somma complessiva contestata € 1.539.103,55) e mancata acquisizione di estratti conto; contestazione del giudizio sulla bancarotta impropria per omissione di attività di recupero crediti e sulla quantificazione del debito tributario; censura sulla qualificazione della tenuta della contabilità (bancarotta documentale) e sulla qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta anziché semplice; contestazione della recidiva specifica infraquinquennale (art. 99 c.p.), del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e della determinazione della pena (art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione, con decisione del 22 gennaio 2026, ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto fondati i principi applicati dalla Corte di appello: la valutazione dell'aggravante ex art. 219 legge fall. poteva fondarsi sull'entità del danno complessivamente arrecato ai creditori (e non esclusivamente sul passivo formale), senza violare il principio di correlazione tra imputazione e sentenza; le contestazioni relative alle singole cessioni e alla qualificazione delle prove sono state ritenute inammissibili o infondate perché attengono alla valutazione di merito non sindacabile in cassazione; la ricostruzione sulle somme entrate e poi prelevate dai conti societari è congruamente motivata e non sussistevano elementi specifici tali da imporre acquisizioni istruttorie diverse; la richiesta di riqualificazione dei fatti in bancarotta semplice è infondata per la sussistenza di condotte dolose e sistematiche e per l'inidoneità della documentazione contabile; la recidiva infraquinquennale è stata applicata correttamente computando il termine dal passaggio in giudicato della precedente sentenza; il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità motivata del giudice di merito. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (la Corte d'appello aveva comunque già parzialmente riformato la sentenza di primo grado con sentenza del 20 maggio 2025, assolvendo l'imputato per alcune specifiche condotte e rideterminando la pena).

Norme richiamate

  • art. 219 legge fallimentare

    "la circostanza aggravante del 'danno patrimoniale di rilevante gravità' di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave"

    L'aggravante richiede che il valore dei beni distratti si traduca in un danno complessivo rilevante per i creditori: la Corte di appello ha pertanto potuto valutare l'entità del danno complessivo derivante dalle distrazioni (non il solo passivo formale) per applicare l'aggravante

  • art. 216 e art. 217 legge fallimentare

    Riferimenti usati in relazione alla bancarotta documentale: la Corte ha ritenuto che l'incompletezza/omissione della documentazione fosse parte del disegno doloso per impedire la ricostruzione del patrimonio, escludendo la più lieve fattispecie di bancarotta semplice

  • art. 99 cod. pen.

    "ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale, il calcolo dei cinque anni va effettuato considerando come dies a quo non già la data di commissione dell'ultimo delitto antecedente... bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto"

    La recidiva infraquinquennale va calcolata rispetto alla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il precedente reato, non dalla data di commissione del reato precedente

  • art. 62-bis cod. pen.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito fornisce un congruo riferimento agli elementi decisivi; non è richiesta una motivazione particolarmente ampia

  • art. 132 e art. 133 cod. pen.

    Principi di determinazione della pena: la Corte di cassazione non sostituisce il giudizio del merito sulla congruità della pena salvo vizio di arbitrio o illogicità; la discrezionalità del giudice di merito è rispettata se adeguatamente motivata

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    "l'indagine di legittimità ... deve essere limitata ... a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo ... senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni ... se non nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio"

    Limiti dell'esame di cassazione: non è consentita una nuova valutazione delle prove di fatto, salvo errori di diritto o palese travisamento degli atti processuali

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La Corte d'appello può valutare l'aggravante ex art. 219 legge fall. sulla base del danno complessivo arrecato ai creditori e non esclusivamente sul passivo formale; ciò non viola la correlazione imputazione-sentenza se gli elementi essenziali dell'addebito erano indicati nell'imputazione
  • La Cassazione non riesamina nel merito la valutazione delle prove: le censure che chiedono rinnovata valutazione delle fonti probatorie sono generalmente inammissibili salvo errori di diritto o palese illogicità
  • Errori materiali o di dettaglio (es. indicazione di una via diversa nel medesimo comune) non necessariamente ledono il diritto di difesa se l'oggetto essenziale dell'imputazione (parti, data, importo, natura dell'operazione) è stato chiaramente indicato
  • Per ottenere la riqualificazione di reati più gravi in ipotesi più lievi (es. bancarotta semplice), occorre provare che le condotte erano prive di dolo e funzionali a limitare l'esposizione debitoria; mere argomentazioni difensive non sono sufficienti
  • La recidiva specifica infraquinquennale si computa dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta il precedente, non dalla data di commissione del reato antecedente
  • Un atto impositivo tributario non impugnato dalla curatela può acquisire efficacia definitiva e non essere sindacato in sede penale; l'inesistenza di impugnazioni può consolidare la quantificazione del debito fiscale
  • La titolarità formale della documentazione contabile o una delega non escludono responsabilità se risulta da elementi concreti che la documentazione era comunque inidonea o era parte di un piano distrattivo; la mera esibizione di documenti incompleti non neutralizza l'accusa
  • Nel motivare il diniego delle attenuanti e la determinazione della pena, è sufficiente che il giudice di merito dia un riferimento congruo agli elementi decisivi; la Cassazione interviene solo per vizi di motivazione manifesti o arbitrarietà

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