Sentenza del 12/09/2018 n. 40477 - Corte di Cassazione
Reato di bancarotta fraudolenta - Dichiarazione di fallimento - Elemento costitutivo del reato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile di plurimi episodi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, contestando la ricostruzione delle distrazioni in favore di Rose s.n.c. e Compasitalia s.r.l., la riferibilità a lui della contabilità irregolare, la bancarotta preferenziale, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la mancata applicazione dell’indulto. In particolare, ha sostenuto che la dichiarazione di fallimento fosse una condizione obiettiva di punibilità e che il reato dovesse considerarsi consumato al momento delle singole condotte, anteriormente al termine di efficacia dell’indulto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il motivo relativo alla prescrizione della bancarotta preferenziale, dichiarando tale reato estinto e annullando senza rinvio la sentenza limitatamente al capo A3). Ha rigettato nel resto il ricorso, ritenendo adeguatamente motivate le decisioni di merito sulle distrazioni patrimoniali e sulla bancarotta documentale. Ha inoltre escluso l’applicabilità dell’indulto: ai fini della verifica temporale, il momento rilevante è quello della dichiarazione di fallimento, intervenuta il 20 ottobre 2006, successivamente al 2 maggio 2006. La sentenza è stata annullata con rinvio a un’altra sezione della Corte d’Appello di Milano esclusivamente per la rideterminazione della pena relativa ai reati residui.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216
Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale
La norma punisce, tra l’altro, la distrazione o dissipazione dei beni dell’impresa fallita e la tenuta delle scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e degli affari.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223
Reati commessi dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite
La responsabilità per i fatti di bancarotta può riguardare gli amministratori e gli altri soggetti qualificati della società fallita.
Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende la condizione, non è da lui voluto.
La Corte richiama la norma per distinguere la condizione obiettiva di punibilità dagli elementi costitutivi del reato e aderisce all’orientamento secondo cui, nella bancarotta prefallimentare, la dichiarazione di fallimento integra la fattispecie e non è un elemento meramente esterno.
Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione.
Per la bancarotta prefallimentare, secondo l’impostazione accolta dalla sentenza, la consumazione e quindi la decorrenza della prescrizione risalgono alla dichiarazione di fallimento, anche se le condotte distrattive o documentali sono anteriori.
Codice di procedura penale, art. 521
Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza
La Corte ha escluso la violazione della norma perché l’assoluzione del coimputato non aveva modificato il fatto contestato né la condotta attribuita al ricorrente.
Codice di procedura penale, art. 606
Motivi di ricorso per cassazione
Le censure di vizio di motivazione non possono tradursi in una nuova valutazione del merito o in una semplice rilettura delle prove; devono evidenziare illogicità o contraddizioni decisive della motivazione.
Massime di principio
- Nella bancarotta prefallimentare, la dichiarazione di fallimento è il momento decisivo per il perfezionamento del reato secondo l’orientamento seguito dalla sentenza; le condotte possono essere state commesse anche molto tempo prima.
- La cessazione della condotta distrattiva prima del fallimento non esclude la responsabilità, se successivamente interviene la dichiarazione di fallimento e risultano provati gli altri elementi del reato.
- Ai fini della prescrizione e della verifica dell’applicabilità di amnistia o indulto, occorre considerare la data della dichiarazione di fallimento, non necessariamente la data delle singole distrazioni.
- La sola crisi di liquidità non dimostra una bancarotta fraudolenta, ma può assumere valore indiziario se inserita in un insieme di operazioni anomale, prive di giustificazione economica e accompagnate dall’assenza di beni o documentazione.
- La confusione gestionale tra società collegate, trasferimenti gratuiti, compensazioni non documentate e attribuzione dei costi a una società con trasferimento dei ricavi a un’altra possono integrare una distrazione se determinano il depauperamento della società poi fallita.
- Per la bancarotta documentale, l’amministratore può rispondere anche se la contabilità è materialmente gestita da terzi, quando conserva poteri decisionali, conosce la situazione aziendale e non dimostra di aver esercitato adeguati controlli.
- In Cassazione non è sufficiente riproporre le stesse contestazioni già esaminate dai giudici di merito o chiedere una diversa valutazione delle prove: occorre indicare un vizio logico o giuridico effettivo e decisivo.
- La declaratoria di prescrizione per uno dei reati comporta l’annullamento limitato a quel capo, ma può rendere necessario un nuovo giudizio sulla pena complessiva per i reati residui.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 set 2018Sentenza del 12/09/2018 n. 175 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 12 set 2018Sentenza del 12/09/2018 n. 703 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 12 set 2018Sentenza del 12/09/2018 n. 950 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 12 set 2018Sentenza del 12/09/2018 n. 1106 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 12 set 2018Sentenza del 12/09/2018 n. 1108 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 12 set 2018Sentenza del 12/09/2018 n. 1559 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →