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Sentenza

Sentenza del 12/09/2018 n. 40477 - Corte di Cassazione

Reato di bancarotta fraudolenta - Dichiarazione di fallimento - Elemento costitutivo del reato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile di plurimi episodi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, contestando la ricostruzione delle distrazioni in favore di Rose s.n.c. e Compasitalia s.r.l., la riferibilità a lui della contabilità irregolare, la bancarotta preferenziale, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la mancata applicazione dell’indulto. In particolare, ha sostenuto che la dichiarazione di fallimento fosse una condizione obiettiva di punibilità e che il reato dovesse considerarsi consumato al momento delle singole condotte, anteriormente al termine di efficacia dell’indulto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo il motivo relativo alla prescrizione della bancarotta preferenziale, dichiarando tale reato estinto e annullando senza rinvio la sentenza limitatamente al capo A3). Ha rigettato nel resto il ricorso, ritenendo adeguatamente motivate le decisioni di merito sulle distrazioni patrimoniali e sulla bancarotta documentale. Ha inoltre escluso l’applicabilità dell’indulto: ai fini della verifica temporale, il momento rilevante è quello della dichiarazione di fallimento, intervenuta il 20 ottobre 2006, successivamente al 2 maggio 2006. La sentenza è stata annullata con rinvio a un’altra sezione della Corte d’Appello di Milano esclusivamente per la rideterminazione della pena relativa ai reati residui.

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216

    Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale

    La norma punisce, tra l’altro, la distrazione o dissipazione dei beni dell’impresa fallita e la tenuta delle scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e degli affari.

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223

    Reati commessi dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite

    La responsabilità per i fatti di bancarotta può riguardare gli amministratori e gli altri soggetti qualificati della società fallita.

  • Codice penale, art. 44

    Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende la condizione, non è da lui voluto.

    La Corte richiama la norma per distinguere la condizione obiettiva di punibilità dagli elementi costitutivi del reato e aderisce all’orientamento secondo cui, nella bancarotta prefallimentare, la dichiarazione di fallimento integra la fattispecie e non è un elemento meramente esterno.

  • Codice penale, art. 158

    Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione.

    Per la bancarotta prefallimentare, secondo l’impostazione accolta dalla sentenza, la consumazione e quindi la decorrenza della prescrizione risalgono alla dichiarazione di fallimento, anche se le condotte distrattive o documentali sono anteriori.

  • Codice di procedura penale, art. 521

    Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza

    La Corte ha escluso la violazione della norma perché l’assoluzione del coimputato non aveva modificato il fatto contestato né la condotta attribuita al ricorrente.

  • Codice di procedura penale, art. 606

    Motivi di ricorso per cassazione

    Le censure di vizio di motivazione non possono tradursi in una nuova valutazione del merito o in una semplice rilettura delle prove; devono evidenziare illogicità o contraddizioni decisive della motivazione.

Massime di principio

  • Nella bancarotta prefallimentare, la dichiarazione di fallimento è il momento decisivo per il perfezionamento del reato secondo l’orientamento seguito dalla sentenza; le condotte possono essere state commesse anche molto tempo prima.
  • La cessazione della condotta distrattiva prima del fallimento non esclude la responsabilità, se successivamente interviene la dichiarazione di fallimento e risultano provati gli altri elementi del reato.
  • Ai fini della prescrizione e della verifica dell’applicabilità di amnistia o indulto, occorre considerare la data della dichiarazione di fallimento, non necessariamente la data delle singole distrazioni.
  • La sola crisi di liquidità non dimostra una bancarotta fraudolenta, ma può assumere valore indiziario se inserita in un insieme di operazioni anomale, prive di giustificazione economica e accompagnate dall’assenza di beni o documentazione.
  • La confusione gestionale tra società collegate, trasferimenti gratuiti, compensazioni non documentate e attribuzione dei costi a una società con trasferimento dei ricavi a un’altra possono integrare una distrazione se determinano il depauperamento della società poi fallita.
  • Per la bancarotta documentale, l’amministratore può rispondere anche se la contabilità è materialmente gestita da terzi, quando conserva poteri decisionali, conosce la situazione aziendale e non dimostra di aver esercitato adeguati controlli.
  • In Cassazione non è sufficiente riproporre le stesse contestazioni già esaminate dai giudici di merito o chiedere una diversa valutazione delle prove: occorre indicare un vizio logico o giuridico effettivo e decisivo.
  • La declaratoria di prescrizione per uno dei reati comporta l’annullamento limitato a quel capo, ma può rendere necessario un nuovo giudizio sulla pena complessiva per i reati residui.

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