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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47756/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha contestato la violazione delle norme processuali (artt. 191 e 526 c.p.p.) per aver visto utilizzati, nei giudizi di merito, atti di indagine acquisiti nel fascicolo di dibattimento senza il consenso della difesa. In particolare il PM aveva depositato la lista dei testi contenente solo i nominativi delle persone offese e aveva chiesto la produzione delle querele ai fini di procedibilità; per errore di fascicolazione furono però acquisite anche ulteriori atti di polizia giudiziaria (accertamenti tecnici e attività identificative/di rintraccio utenze) non allegati alle querele e non autorizzati dalla difesa. Tali atti risultavano decisivi per la ricostruzione della responsabilità, e la difesa aveva inoltre richiamato la richiesta del PM ai sensi dell\'art. 507 c.p.p. di sentire gli agenti operanti, evidenziando la rilevanza degli accertamenti illegittimamente introdotti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: dalla consultazione degli atti è emerso che la difesa non aveva prestato consenso all\'acquisizione degli atti di indagine diversi dalle querele e che tali atti erano stati utilizzati in modo decisivo tanto dal Tribunale quanto dalla Corte d\'Appello. La Corte d\'Appello non ha motivato adeguatamente rispetto alle censure della difesa, dando una giustificazione apparente e richiamando impropriamente una mancata opposizione. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e quella di primo grado e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano in diversa persona fisica.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma del codice penale che individua il reato contestato (truffa). Citata per indicare i capi d\'imputazione a carico del ricorrente.

  • art. 191 c.p.p.

    Regola la produzione e l\'acquisizione di documenti e atti nel processo; la Corte ha ritenuto che atti investigativi non autorizzati non potevano essere utilizzati perché la difesa non ne aveva consentito l\'acquisizione.

  • art. 526 c.p.p.

    Disciplina l\'ammissione di prove e documenti; la Corte ha ritenuto violata la disciplina sull\'acquisizione degli atti non richiesti e non concordati con la difesa.

  • art. 507 c.p.p.

    Consente al PM di richiedere l\'escussione di agenti operanti; qui è rilevante perché la richiesta del PM evidenziava la centralità degli accertamenti di polizia giudiziaria poi introdotti nel fascicolo.

  • art. 493, comma 3, c.p.p.

    Riguarda il consenso alla acquisizione di atti nel dibattimento; la Corte ha constatato l\'assenza del consenso della difesa per gli atti di indagine acquisiti e utilizzati.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che limita la riproduzione integrale dei motivi nel provvedimento motivazionale della Cassazione; menzionata perché il ricorso è stato riportato nei limiti necessari per la decisione.

Massime di principio

  • Se in dibattimento vengono acquisite prove/atti di indagine non richiesti o non consentiti dalla difesa, e tali atti risultano decisivi per la decisione, è possibile ottenere l\'annullamento della sentenza per violazione delle norme sull\'acquisizione documentale.
  • La semplice affermazione del giudice di merito circa la "mancanza di opposizione" della difesa non è sufficiente: il giudice deve motivare specificamente se e come sia stato espresso il consenso o perché l\'atto si consideri legittimamente acquisito.
  • Le querele ammesse ai soli fini di procedibilità non legittimano automaticamente l\'acquisizione di atti successivi di polizia giudiziaria; occorre verificare la natura degli atti e la loro tempestiva qualificazione come allegati.
  • La difesa deve tempestivamente eccepire, anche in appello, l\'illegittima introduzione di atti ed indicare la loro presunta decisività; la Corte di legittimità valuterà l\'effettiva incidenza degli atti sul giudizio.
  • In caso di acquisizione indebita rilevante per la decisione, la Corte può disporre il rinvio per nuovo giudizio e spesso ordina che il nuovo processo sia celebrato davanti a diverso giudice per garantire imparzialità procedurale.

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