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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24137/2024 del 18/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 07/12/2023 che aveva riconosciuto la continuazione in sede esecutiva tra reati giudicati con tre sentenze e aveva unificato il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente denunciava violazione di legge (art. 81 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio: errata indicazione della pena base per il reato di estorsione (sentenza n. 2) e mancanza di motivazione circa la determinazione degli aumenti di pena relativi ai reati satellite.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nella parte relativa al trattamento sanzionatorio: ha riscontrato un errore (anche motivazionale) nell'indicazione della pena per il reato di estorsione nella sentenza n. 2 e l'assenza di motivazione circa gli aumenti per i reati satellite. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione, il quale dovrà determinare correttamente la porzione di pena per l'estorsione aggravata e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite, applicando il principio di proporzionalità e i criteri indicati dalla giurisprudenza (Sez. U., Pizzone).

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    norma invocata per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra più sentenze; è la disposizione procedurale che consente al giudice dell'esecuzione di unificare il trattamento sanzionatorio

  • art. 81 cod. pen.

    richiama il principio di proporzionalità nel cumulo/continuazione delle pene; la Corte ha ritenuto che la determinazione degli aumenti per i reati satellite debba rispettare i limiti di cui all'art. 81 e sia adeguatamente motivata

  • art. 629 e art. 628 cod. pen.

    art. 629 e art. 628 cod. pen.

    norme relative al delitto di estorsione e agli eventuali profili aggravanti; il giudice ha richiamato queste fattispecie nel descrivere il reato principale contestato nella sentenza n. 2

  • art. 62-bis cod. pen.

    norma applicata in diminuzione della pena di cui al giudizio di merito (riduzione della pena per il reo a seguito di circostanze particolari indicate nella sentenza di cognizione)

  • Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269

    principio di diritto richiamato: nel reato continuato il giudice deve individuare il reato piu grave, fissare la pena base e calcolare/motivare in modo distinto l'aumento di pena per ciascun reato satellite; il grado di motivazione deve consentire la verifica della proporzione tra le pene e l'assenza di un cumulo materiale surrettizio

  • Corte costituzionale, sent. n. 183 del 2013

    Corte costituzionale, sent. n. 183 del 2013

    richiamata come riferimento sulla composizione del giudice cui rimandare (diversa composizione) e sui criteri di rimessione per nuovo giudizio

Massime di principio

  • Nel riconoscimento della continuazione in sede esecutiva il giudice deve individuare chiaramente il reato piu grave e la relativa pena base prima di calcolare gli aumenti per i reati satellite.
  • Gli aumenti di pena per ciascun reato satellite devono essere calcolati e motivati distintamente: la motivazione deve spiegare i criteri adottati e consentire il controllo della proporzione tra le pene, ai sensi dell'art. 81 cod. pen.
  • Non sono ammissibili riprese meccaniche o contraddittorie di determinazioni precedenti in sede esecutiva senza esplicita giustificazione: cambiamenti nella quantificazione degli aumenti richiedono specifica motivazione.
  • Errori materiali o di indicazione dei capi (es. numero del capo o qualificazione del reato) che influiscono sulla determinazione della pena possono costituire vizio motivazionale e portare all'annullamento con rinvio.
  • In presenza di carenza motivazionale significativa circa la determinazione delle porzioni di pena, la Corte può annullare e rinviare per nuovo giudizio, lasciando tuttavia al giudice dell'esecuzione la libertà di valutazione purché motivata.
  • La giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Pizzone) è vincolante nel richiedere motivazione specifica per ogni aumento e nel vigilare che non si realizzi un cumulo materiale mascherato da continuazione.

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