Cassazione Penale, Sentenza n. 24137/2024 del 18/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 07/12/2023 che aveva riconosciuto la continuazione in sede esecutiva tra reati giudicati con tre sentenze e aveva unificato il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente denunciava violazione di legge (art. 81 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio: errata indicazione della pena base per il reato di estorsione (sentenza n. 2) e mancanza di motivazione circa la determinazione degli aumenti di pena relativi ai reati satellite.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nella parte relativa al trattamento sanzionatorio: ha riscontrato un errore (anche motivazionale) nell'indicazione della pena per il reato di estorsione nella sentenza n. 2 e l'assenza di motivazione circa gli aumenti per i reati satellite. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione, il quale dovrà determinare correttamente la porzione di pena per l'estorsione aggravata e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite, applicando il principio di proporzionalità e i criteri indicati dalla giurisprudenza (Sez. U., Pizzone).
Norme richiamate
norma invocata per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra più sentenze; è la disposizione procedurale che consente al giudice dell'esecuzione di unificare il trattamento sanzionatorio
richiama il principio di proporzionalità nel cumulo/continuazione delle pene; la Corte ha ritenuto che la determinazione degli aumenti per i reati satellite debba rispettare i limiti di cui all'art. 81 e sia adeguatamente motivata
art. 629 e art. 628 cod. pen.
norme relative al delitto di estorsione e agli eventuali profili aggravanti; il giudice ha richiamato queste fattispecie nel descrivere il reato principale contestato nella sentenza n. 2
norma applicata in diminuzione della pena di cui al giudizio di merito (riduzione della pena per il reo a seguito di circostanze particolari indicate nella sentenza di cognizione)
Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269
principio di diritto richiamato: nel reato continuato il giudice deve individuare il reato piu grave, fissare la pena base e calcolare/motivare in modo distinto l'aumento di pena per ciascun reato satellite; il grado di motivazione deve consentire la verifica della proporzione tra le pene e l'assenza di un cumulo materiale surrettizio
Corte costituzionale, sent. n. 183 del 2013
Corte costituzionale, sent. n. 183 del 2013
richiamata come riferimento sulla composizione del giudice cui rimandare (diversa composizione) e sui criteri di rimessione per nuovo giudizio
Massime di principio
- Nel riconoscimento della continuazione in sede esecutiva il giudice deve individuare chiaramente il reato piu grave e la relativa pena base prima di calcolare gli aumenti per i reati satellite.
- Gli aumenti di pena per ciascun reato satellite devono essere calcolati e motivati distintamente: la motivazione deve spiegare i criteri adottati e consentire il controllo della proporzione tra le pene, ai sensi dell'art. 81 cod. pen.
- Non sono ammissibili riprese meccaniche o contraddittorie di determinazioni precedenti in sede esecutiva senza esplicita giustificazione: cambiamenti nella quantificazione degli aumenti richiedono specifica motivazione.
- Errori materiali o di indicazione dei capi (es. numero del capo o qualificazione del reato) che influiscono sulla determinazione della pena possono costituire vizio motivazionale e portare all'annullamento con rinvio.
- In presenza di carenza motivazionale significativa circa la determinazione delle porzioni di pena, la Corte può annullare e rinviare per nuovo giudizio, lasciando tuttavia al giudice dell'esecuzione la libertà di valutazione purché motivata.
- La giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Pizzone) è vincolante nel richiedere motivazione specifica per ogni aumento e nel vigilare che non si realizzi un cumulo materiale mascherato da continuazione.
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